Produzione di rifiuti particolare. 1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. 2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti. 3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato. 4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell’Art. 12 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all’Art. 17 comma 4 del presente regolamento. 5. Gli immobili su cui si esercita un’attività economica o istituzionale, comunque predisposti all’uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l’attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa “base” di cui all’Art. 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casi. 6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell’utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all’80% della quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell’Art. 12 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). L’utente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l’adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall’utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.
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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale, Regolamento Di Igiene Ambientale
Produzione di rifiuti particolare. 1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’Artdell’art. 12 13 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all’Art. 17 comma 4 del presente regolamento.
5. Gli immobili su cui si esercita un’attività economica o istituzionale, comunque predisposti all’uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l’attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa “base” di cui all’Art. 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casifissa.
6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell’utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all’80% della quota variabile base parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’Artdell’art. 12 13 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). L’utente Il cliente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l’adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall’utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.
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Produzione di rifiuti particolare. 1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’Artdell’art. 12 13 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% un terzo del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all’Art. 17 comma 4 del presente regolamento.
5. Gli immobili su cui si esercita un’attività economica o istituzionale, comunque predisposti all’uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l’attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa “base” di cui all’Art. 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casifissa.
6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell’utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all’80% della quota variabile base parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’Artdell’art. 12 13 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). L’utente Il cliente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l’adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall’utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.
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