Profilo del certificato Clausole campione

Profilo del certificato. 7.1.1 CA per il certificato di Marcatura Temporale
Profilo del certificato. Il certificato è un documento informatico, firmato digitalmente dal Prestatore di Servizi fiduciari qualificati, che deve essere generato e pubblicato, a cura dello stesso. I certificati sono conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2005 e successive modificazioni o integrazioni e alle specifiche RFC 3280, ETSI TS 102 280 ed ETSI TS 101 862, come previsto dalla Determinazione AgID n. 147/2019. Le informazioni contenute nel certificato seguono le regole previste dalla Determinazione AgID n. 147/2019. In conformità a quanto previsto dalla Determinazione AgID n. 147/2019, all’interno del campo “Subject” è presente un sottocampo O (Organization) riportante il distretto notarile di esercizio. È inoltre presente il campo “IssuerAlternativeName” riportante l’indirizzo di posta elettronica del del Prestatore di Servizi fiduciari qualificati. In conformità allo standard ETSI 319 412 – 5 il certificato del titolare contiene l’estensione qCStatement, ed in particolare: - contiene il campo identificato come esi4-qcStatement-1 (id-etsi-qcs-QcCompliance OID: 0.4.0.1862.1.1) che indica che il certificato è qualificato e conforme al regolamento UE 910/2014. - non contiene l’estensione esi4-qcStatement-2 (id-etsi-qcs-QcLimitValue OID: 0.4.0.1862.1.2), assente in quanto non sono applicabili limiti nelle negoziazioni; - contiene il campo esi4-qcStatement-3 (id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod OID: 0.4.0. 1862.1.3), che definisce il periodo di conservazione da parte della CA, il valore indicato è pari a 30 anni, ma è ovviamente esteso a tutto il tempo di conservazione da parte del Prestatore di Servizi Fiduciari; - contiene il campo esi4-qcStatement-4 (id-etsi-qcs-QcSSCD OID: 0.4.0. 1862.1.4), che indica la memorizzazione della chiave privata internamente ad un dispositivo sicuro. - contiene il campo esi4-qcStatement-5 che contiene la URL al Disclosure statement. - non contiene il campo esi4-qcStatement-6 relativo al tipo di certificato in base alle Annex del regolamento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).