PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29, commi 2 e 3. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 3. L'Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo. 4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli Accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi. 5. L'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - – fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29all’art. 29, commi 2 e 3.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo.
3. L'Accordo L’Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34all’art. 34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli Accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia l’efficacia e l'efficienza l’efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
5. L'attività L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno all’impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29, commi 2 e 3.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.
32. L'Accordo aziendaleL’Accordo Attuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionaleIntegrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34all’articolo 14, comma 12 4 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppoin forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo aziendale definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali ambulatoriali, dei veterinari e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
43. Lo specialista ambulatoriale ambulatoriale, il veterinario o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli Accordi accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia l’efficacia e l'efficienza l’efficienza dei servizi nell'area nell’area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
4. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o lo psicologo esegue prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) di cui all’allegato 3 previste dalla programmazione regionale e/o aziendale.
5. L'attività L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti nell'ambito dai professionisti, nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato convenzionato, è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultatiriferimento agli obiettivi raggiunti, sulla base della verifica e della valutazione effettuate dall’Azienda.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29, commi 2 e 3.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.
32. L'Accordo aziendaleL’Accordo Attuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionaleIntegrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34all’art. 12, comma 12 4 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppoin forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo aziendale definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
43. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli Accordi accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia l’efficacia e l'efficienza l’efficienza dei servizi nell'area nell’area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
54. L'attività L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito dai professionisti, nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato convenzionato, è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultatiriferimento agli obiettivi raggiunti, sulla base della verifica e della valutazione effettuate dall’Azienda.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29, commi 2 e 3.
2. E’ ' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità modalita' di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo.
32. L'Accordo aziendaleAttuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionaledell'Accordo Integrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività attivita' individuali o di gruppo in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità modalita' di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività attivita' incentivanti svolte in équipes equipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34all'art. 12, comma 12 4 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppoin forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo aziendale definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
43. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può puo' eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità modalita' regolate dagli Accordi accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
54. L'attività L'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti dai professionisti, nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è convenzionato, e' valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultatiriferimento agli obiettivi raggiunti, sulla base della verifica e della valutazione effettuate dall'Azienda.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi program- mi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica specia- listica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni prestazio- ni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29all’art.2e, commi com- mi 2 e 3.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione de- finizione dei contenuti e delle modalità di attuazione attua- zione dei commi successivi, secondo quanto disposto dispo- sto dall’art.14 del presente Accordo.
3. L'Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale, individua le prestazioni pre- stazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivoobiet- tivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione preospe- dalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente di- pendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni or- ganizzazioni sindacali di cui all’art.34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del raggiungimento rag- giungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente AccordoAc- cordo.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione pro- grammazione regionale e/o aziendale, secondo modalità mo- dalità regolate dagli Accordi regionali e/o aziendaliazien- dali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza l'efficien- za dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi Ac- cordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntiviag- giuntivi.
5. L'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è valutata agli effetti effet- ti economici (retribuzione di risultato) in proporzione propor- zione all'impegno orario del sanitario convenzionato convenzio- nato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultatiri- sultati.
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PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI. 1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali - – fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.29all’art. 29, commi 2 e 3.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 dall’art. 14 del presente Accordo.
3. L'Accordo L’Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art.34all’art. 34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli Accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l'efficacia l’efficacia e l'efficienza l’efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
5. L'attività L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in proporzione all'impegno all’impegno orario del sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
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