(Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia). Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall’art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al 1° comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto. Dichiarazione a verbale Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18-bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18-bis troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.
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(Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia). Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall’artdall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al 1° comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa l'aspettativa di cui all’articolo all'articolo 15 del presente contratto. Dichiarazione a verbale Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18-bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18-bis troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.
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(Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia). Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall’artdall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionaleSanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, dovuta . oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, . comma 5. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al 1° primo comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa l'aspettativa di cui all’articolo all'art. 15 del presente contratto. - Dichiarazione a verbale - Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18-bis /Bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18-18 bis troveranno applicazione dal 15 settembre 201615/9/2016.
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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali
(Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia). Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall’art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al 1° comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto. Dichiarazione a verbale Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18-bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18-bis troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.
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