Common use of PROPOSTE MIGLIORATIVE Clause in Contracts

PROPOSTE MIGLIORATIVE. Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'organismo aggiudicatario e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante. Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4, comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).

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PROPOSTE MIGLIORATIVE. Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnicaProposta di max 5 servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effettiattuabili, con un preciso obbligo gratuiti per l’Ente e responsabilità connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di adempimento da parte dell'organismo aggiudicatario miglioramento e costituendo elementi di scelta economicità. Non saranno considerati eventuali servizi che esulano dalle competenze proprie del Broker. (Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 5 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico). L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo o da parte della Stazione Appaltanteun suo procuratore. Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel Nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomoconcorrenti associati, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4, comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante l’offerta dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri essere sottoscritta con le modalità indicate per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi sottoscrizione della documentazione amministrativa di sicurezza del lavoro)cui al paragrafo 13.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta a Rilevanza Comunitaria Per L’appalto Del Servizio Di Brokeraggio Assicurativo a Favore Della Provincia Di Brescia Per La Durata Di 3 Anni Con Opzione Di Rinnovo Per Ulteriori Tre Anni

PROPOSTE MIGLIORATIVE. Le Il progetto tecnico proposto dall’operatore economico dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e le proposte migliorative inserite dall’impresa e/o innovative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune. Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato pdf che consenta la ricerca all’interno del testo e, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione - neppure indiretta - all’offerta economica. Il Committente è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. La Commissione giudicatrice valuterà le diverse sezioni del progetto in base ai seguenti presupposti: adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, coerenza interna, affidabilità delle soluzioni proposte di esecuzione del servizio. Potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull’organizzazione e esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto, o non sufficientemente sviluppate, nonché impegni dell’operatore che appaiono ambigui o indefiniti. Poiché ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, i concorrenti dovranno dichiarare se e quali informazioni contenute nell’offerta tecnicapresentata costituiscono segreti tecnici o commerciali. A tal fine, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'organismo aggiudicatario e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante. Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruitàè necessario che i concorrenti alleghino idonea documentazione che dimostri, in tale sede il concorrente dovrà dimostraremaniera approfondita e congrua, la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. Il Committente, in relazione al ribasso propostoogni caso, si riserva di valutare la sostenibilità economica compatibilità dell’istanza di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo propostoriservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4, comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro)tutte le imprese raggruppate.

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PROPOSTE MIGLIORATIVE. Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato. Tali offerte dovranno essere finalizzare ad ottimizzare il servizio stesso. Le eventuali proposte migliorative dovranno prevedere: - la messa a disposizione da parte degli Organismi concorrenti di altre figure tecniche/sportive con esperienza maturata in ambito di attività sportive rivolte a persone con disabilità (con presenza di almeno n.60 ore annue); - l’organizzazione, come gruppo sportivo, di un evento rivolto al territorio al fine di utilizzare lo sport come veicolo per l’inclusione sociale e strumento di conoscenza e valorizzazione della realtà della disabilità da parte dei cittadini. Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'organismo dell’organismo aggiudicatario e e, costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante. Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4, comma 2 della deliberazione C.C. n. 259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).

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