Proprietà intellettuale e Know How Clausole campione

Proprietà intellettuale e Know How. Nulla in questo contratto potrà essere interpretato come cessione della proprietà intellettuale di IRCPACK. Quest’ultima inoltre sarà libera di usare la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know- how e tecnica nell’ambito della propria attività e che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso della prestazione dei Servizi.
Proprietà intellettuale e Know How. Tutti i disegni, il know-how, i progetti, le specifiche, le invenzioni, i dispositivi, gli sviluppi, i processi, i diritti d’autore, i marchi, i brevetti e le relative domande, nonché altre informazioni o proprietà intellettuali/industriali, registrati o meno, divulgati, consegnati o altrimenti forniti al Cliente dal Fornitore e tutti i diritti in essi contenuti saranno collettivamente indicati come “Proprietà Intellettuale” del Fornitore. La Proprietà Intellettuale rimarrà di proprietà del Fornitore e sarà mantenuta riservata dal Cliente in conformità alle presenti Condizioni Generali. Il Cliente non avanzerà alcuna pretesa né rivendicherà alcun interesse proprietario nei confronti di qualsivoglia Proprietà Intellettuale e tali altre informazioni, in qualsiasi forma e copia delle stesse, dovranno essere prontamente restituite al Fornitore su richiesta scritta di quest’ultimo. Il Cliente riconosce che nessuna licenza o diritto di alcun tipo, espliciti o impliciti, vengono concessi al Cliente nel presente documento in relazione a qualsiasi Proprietà Intellettuale, ad eccezione del diritto limitato di utilizzare i Prodotti di proprietà del Fornitore acquistati da quest’ultimo. Salvo specificamente previsto e dettagliatamente indicato per il pagamento come concordato dal Fornitore, la vendita di Prodotti o servizi da parte del Fornitore al Cliente non include alcuna progettazione, sviluppo o servizi correlati associati alla Proprietà Intellettuale del Fornitore. La menzione, l’inserimento del cartiglio del Cliente, o di qualsiasi altro dettaglio del Cliente, nel disegno non deve essere interpretato come una cessione al Cliente di diritti di Proprietà Intellettuale e/o di know- how collegati al disegno e le norme riportate nel cartiglio del Cliente non rappresentano in alcun caso, né possono essere interpretate come, un’approvazione da parte di Castello Italia.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).