PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA Clausole campione

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di partenariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In questo ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l’ambito rispettivo di intervento delle parti.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 9.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui relativi beni da noi forniti, dalla loro produzione, sviluppo e creazione (comprese le migliorie agli stessi) saranno o rimarranno di nostra proprietà e, su nostra richiesta, sarà vostra cura eseguire qualunque atto e produrre qualunque documento necessari per confermare tali diritti.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a) La Fonderia appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, sono di titolarità esclusiva dell’Università.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. Le Parti si obbligano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni scambiate per tutta la durata della presente convenzione e delle attività del Laboratorio, e per un successivo periodo di 3 (tre) anni. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni fornite da ciascuna Parte (o da terzi per conto di ciascuna Parte) all’altra Parte sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, qualificate come “Informazioni Aziendali”, hanno valore in quanto segrete, e sono di natura strettamente confidenziale, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate in tal senso, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, e ai sensi dell’art. 623 c.p. oltre alle ulteriori norme in materia di segreto, e come tali vengono concesse e sono ricevute. Tale obbligo di segretezza non si applicherà a informazioni: (i) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; (ii) che la Parte ricevente potrà dimostrare che erano già in suo possesso e/o da essa conosciute prima della ricezione da parte dell'altra Parte; (iii) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza, e purché quest'ultima avesse il diritto di rivelarle liberamente; (iv) che ciascuna parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale. Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze tecniche e delle procedure, coperte da diritti di privativa industriale/intellettuale (“IPR”) o meno, che la stessa dimostri di possedere precedentemente all’entrata in vigore della presente convenzione, o che la stessa possiede al di fuori della stessa. L’altra Parte non può pretendere alcun diritto su tali IPR, conoscenze e procedure a seguito della sottoscrizione del presente atto. Le Parti convengono che i risultati delle attività di ricerca e sviluppo concordati sulla base della presente convenzione saranno di proprietà delle Parti stesse, che potranno sempre utilizzarli, liberamente e gratuitamente, per i propri scopi istituzionali di ricerca e didattica. Tali risultati, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche e/o presentazioni, in forma scritta o orale, che dovranno in ogni caso riportare l’indicazione dell’attività all’interno della quale sono stati raggiunti, il nominativo e l’afferenza dei singoli autori. Qualora tra i risultati delle atti...
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 5.1 Il Fornitore garantisce che, per quanto ragionevolmente a sua conoscenza, l’acquisto, l’uso e/o la rivendita della Materia Prima da parte del Committente non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò̀ significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonde- ria che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. Salvo diverso accordo espresso, Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può̀ essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura indu- striale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in via definitiva la piena re- sponsabilità̀ in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione. Di conseguenza, ogni proposta di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì̀ a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può̀ in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità̀. La consegna dei getti o delle attrezzature necessarie alla loro produzione non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà̀ di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. su studi di fabbricazione, miglioramento, software, know-how, ricerche qualsivoglia e brevetti, utilizzati per 25036 Palazzolo Sull’Oglio (Brescia) (ITALIA) - Xxx X. Xxxxxxxxxx, 28 - Tel. 030/0000000 Fax 030/0000000 - Xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx -P.IVA 00677310989–C.F.02056830173 [Digitare qui] la realizzazione dei getti o attrezzature stesse. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riser- vate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. a qualsiasi titolo. A tale proposito:
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 12.1 Il Servizio sarà utilizzato dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Pro Web Consulting e/o di terzi.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. (a) Il Fornitore concede a Xxxxxxx, alle sue consociate, ai suoi e loro successori una licenza di uso permanente ed a tempo indeterminato, trasferibile, esente da royalty, riferita ai Servizi ed a qualsiasi proprietà intellettuale in relazione ad essi detenuta dal Fornitore stesso. Il Fornitore non acquisirà alcun diritto o licenza sulle proprietà intellettuali di Nouryon o delle sue affiliate, nessuna esclusa. Il Fornitore si intende eccezionalmente autorizzato ad utilizzare proprietà intellettuali di Xxxxxxx o delle sue affiliate esclusivamente e nella misura strettamente necessaria all’ esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non divulgherà alcuna proprietà intellettuale di Xxxxxxx a terzi. La proprietà intellettuale di Nouryon e delle sue affiliate include, pur senza essere a ciò limitata, tutti i brevetti, marchi, diritti d'autore, diritti di progettazione, diritti su database, informazioni e conoscenze, compresi, senza alcuna limitazione, processi, parametri, metodi, procedure, disegni, progettazioni, specifiche, formule, segreti commerciali e di ricerca e sviluppo, che il Fornitore possa aver conseguito da Xxxxxxx o le sue associate o che comunque la riguardino o che siano stati sviluppati dal Fornitore nella esecuzione dei Servizi (inclusi senza limitazione alcuna le Forniture e tutti i dati, informazioni e conoscenze contenute nelle stesse ).
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA a. Qualora non espressamente dichiarato, il Cliente riconosce che la proprietà industriale e commerciale della Fornitura e delle sue parti, incluso i marchi, nomi o altri segni distintivi, sono di esclusiva proprietà del Fornitore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. Il Cliente ne ha unicamente il limitato diritto d’uso non esclusivo, senza alcun diritto di sfruttamento economico.