Protocollo di Comunicazione Clausole campione

Protocollo di Comunicazione. Qualora le analisi sul traffico e gli accertamenti tecnici e/o gestionali rilevino la presenza di elementi che inducano a ritenere che sia in atto un possibile fenomeno fraudolento riconducibile ad uno dei tipi descritti nel paragrafo precedente, l’Operatore che rileva l’evento ne dà tempestiva comunicazione ai punti di contatto degli altri Operatori interessati/coinvolti (ivi inclusi laddove esistenti gli Operatori di transito e gli Operatori ospitanti) mediante l’invio di un‘informativa (di seguito “Segnalazione”). Per i dettagli di tale informativa si rimanda al paragrafo 3.2; per la lista dei punti di contatto si rimanda al paragrafo 5. Per la gestione della Segnalazione le Parti coinvolte dovranno osservare le seguenti regole generali:
Protocollo di Comunicazione. Per quanto concerne il protocollo contactless la carta è del tipo ISO14443-B. Il protocollo di comunicazione deve essere tenuto in considerazione per la scelta del sistema di validazione della carta affinché l’accoppiatore (coupler) presente in esso sia pienamente compatibile. Infatti, secondo quanto indicato dalla specifica ISO 14443 parte 3, la carta risponde inviando il suo ATQB a tutti i comandi di REQB o WUPB inviati da un accoppiatore aventi il seguente valore del parametro AFI: AFI=00hex – nessuna preferenza, tutte le carte in campo devono rispondere. Un sistema di validazione per poter gestire completamente la fase di validazione della carta Trenitalia deve supportare il protocollo HSP di Innovatron tipico dei XXX Xxxxxxx.
Protocollo di Comunicazione. Qualora le analisi sul traffico e gli accertamenti tecnici e/o gestionali rilevino la presenza di elementi che inducano a ritenere che sia in atto un possibile fenomeno fraudolento riconducibile ad uno dei tipi descritti nel paragrafo precedente, l’Operatore che rileva l’evento ne dà tempestiva comunicazione ai punti di contatto degli altri Operatori interessati/coinvolti (ivi inclusi laddove esistenti gli Operatori di transito e gli Operatori ospitanti) mediante l’invio di un‘informativa (di seguito “Segnalazione”). Per i dettagli di tale informativa si rimanda al paragrafo 3.2; per la lista dei punti di contatto si rimanda al paragrafo 5. Per la gestione della Segnalazione le Parti coinvolte dovranno osservare le seguenti regole generali: 1. La segnalazione da parte dell’Operatore che rileva l’evento dovrà essere sempre tempestiva rispetto alla data di rilevazione della sospetta frode ed in ogni caso dovrà avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni solari dall’evento, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4. 2. Gli Operatori che ricevono la Segnalazione dovranno, in base a quanto comunicato, eseguire le relative verifiche del caso, determinare se trattasi di possibile frode o solo di improvvisa concentrazione di traffico lecito e volontario e ove necessario, compiere tutte le azioni di propria competenza allo scopo di impedire il protrarsi della frode e/o il conseguimento dell’illecito profitto, comunicando quindi all’Operatore segnalante l’esito delle verifiche nonché le azioni eseguite (per la descrizione delle azioni in funzione dei diversi scenari si rimanda al successivo paragrafo 3.4). 3. La risposta (di seguito “Riscontro”) dell’Operatore destinatario della Segnalazione, per comunicare l’esito delle verifiche e delle eventuali azioni eseguite, dovrà essere sempre tempestiva rispetto alla Segnalazione ed in ogni caso dovrà essere fornita al massimo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della Segnalazione. Le comunicazioni di cui ai punti precedenti avverranno, ove non sia espressamente stabilita una diversa modalità, mediante scambio di e-mail tra i punti di contatto operativi di cui al paragrafo 5 della presente procedura. Le Parti potranno concordare l’impiego di metodi di protezione dei dati scambiati.

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  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.