Regole generali Clausole campione

Regole generali. Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli Statuti tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.
Regole generali. BNL ha identificato, all’interno della propria struttura e dell’operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, e/o le altre entità appartenenti al Gruppo BNP Paribas nell’ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei Clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti. A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d’interesse sono connesse alla detenzione di partecipazioni rilevanti in Clienti emittenti strumenti finanziari o alla concessione di finanziamenti significativi a Clienti emittenti strumenti finanziari. Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca, nell’ambito del Gruppo BNP Paribas sono state adottate una pluralità di misure. Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del Cliente. A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice etico, conformando il proprio comportamento nei confronti della Clientela ai seguenti principi e valori fondamentali: − centralità del Cliente e sviluppo del servizio, − etica e trasparenza, − correttezza, lealtà e collaborazione, − rispetto del segreto professionale, − rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza. Al fine di consentire l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Codice etico, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice. La Banca, in linea con quanto disposto dal Gruppo BNP Paribas ed in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all’interno della propria struttura la Funzione Compliance la cui missione principale è quella di contribuire a preservare la Banca e il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio ordinamento organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e ge...
Regole generali. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini possono essere dettate anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
Regole generali. Le regole di funzionamento generali degli Enti, dei Fondi e delle Casse sono previste dai loro rispettivi Statuti e Regolamenti; • gli Statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l’obbiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli statuti degli Enti, dei Fondi e delle Casse Nazionali e degli Enti Bilaterali Regionali; • per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione Paritetica Nazionale procederà alla revisione degli attuali statuti degli Enti, Fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 31 dicembre 2011; • tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione Paritetica di cui al punto precedente.
Regole generali. 1. Si richiama l’art. 14, comma 7 dell’accordo dd. 23.04.2012, con il quale le parti, tenuto conto del sistema incentivante, che nel tempo ha caratterizzato le modalità di utilizzo delle risorse del fondo della produttività del personale del comparto dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, hanno manifestato l’intenzione di elaborare, per gli esercizi 2012 e successivi, una politica aziendale di utilizzo delle risorse che rafforzi il processo di associazione delle risorse economiche all’erogazione diretta di prestazioni effettivamente rese dal personale, ulteriori rispetto all’ordinaria attività, ed in esclusiva correlazione al raggiungimento di un obiettivo/risultato prestabilito. 2. Ciò posto e tenuto altresì conto della necessità, manifestata anche dalla parte sindacale, di proseguire nell’incentivazione di alcune attività funzionali per il mantenimento della qualità dei servizi erogati all’utenza, in applicazione dell’art. 181, c. 1, terzo alinea del vigente contratto integrativo aziendale, le parti stabiliscono le seguenti utilizzazioni specifiche di parte delle risorse disponibili nel fondo, a fronte degli obiettivi predefiniti e riportati di seguito. 3. Gli obiettivi, di cui al successivo articolo 2, elaborati dai responsabili di Struttura, verranno formalizzati con apposito provvedimento del Direttore Generale. 4. Il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi viene individuato dai Responsabili di Struttura sulla base dei criteri definiti nell’ambito di ogni singolo obiettivo. 5. In applicazione dell’art.181, c. 1, terzo alinea del vigente contratto integrativo aziendale, la quota di risorse assegnata ai singoli obiettivi viene erogata esclusivamente in proporzione alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo (es. l’obiettivo raggiunto al 75% comporta l’erogazione di una quota di incentivo pari al 75% dell’importo stabilito). 6. Fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 5, la quota individuale lorda massima, attribuita a ciascun dipendente coinvolto nella realizzazione dei singoli obiettivi, viene calcolata rapportando la quota complessiva di risorse distribuibili per ciascun obiettivo al numero totale dei partecipanti all’obiettivo, fatto salvo quanto diversamente disposto nell’ambito del singolo obiettivo: risorse assegnate all’obiettivo: € 5.000,00; risorse distribuibili: € 5.000,00; numero complessivo partecipanti: 10 quota individuale lorda massima: € 500,00. Esempio: 2 ...
Regole generali. L’attività di smistamento consiste nell’operazione di inviare un documento protocollato e segnato all’Ufficio (Responsabile di Servizio) competente e agli Uffici per conoscenza. L'attività di assegnazione consiste nel conferimento della responsabilità del procedimento amministrativo ad un soggetto fisico e alla trasmissione materiale del documento. L’Ufficio competente è incaricato della gestione del procedimento a cui il documento si riferisce e prende in carico il documento. Effettuato lo smistamento e l’assegnazione, il Responsabile di Servizio provvede, preferibilmente con il sistema del protocollo informatico, alla presa in carico del documento e all’assegnazione ai propri uffici competenti oppure al rinvio all’Ufficio Protocollo se non di competenza. In caso di assegnazione errata l’Ufficio che riceve il documento lo restituisce all’ufficio protocollo, (anche materialmente se il documento è analogico) oltre a provvedere al rifiuto mediante il sistema del protocollo informatico, affinché provveda ad una nuova assegnazione e smistamento. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che prende avvio dal documento, decorrono comunque dalla data di protocollazione. (vedi allegato 17 modulistica) Il Comune di Bordolano è dotato di un sistema predisposto per la gestione informatica dei documenti che memorizza tutti i passaggi, conservando, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’utente che effettua l’operazione, la data e l’ora di esecuzione. La traccia risultante definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità. Per un vademecum degli uffici a cui inviare il documento vedi l’elenco dei procedimenti amministrativi disponibile sul sito web del Comune.
Regole generali. 1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, delle procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza. 2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell’esercizio. 3. L’attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime. 4. E’ fatto obbligo alle parti di collaborare, in buona fede, ai fini dell’espletamento delle procedure. L’omessa convocazione da parte dell’Azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento assunto dalle parti durante l’esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 5. Nell’ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un’azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall’avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti dall’articolo 8. 6. E’ fatta salva la possibilità delle parti di esperire le procedure di raffreddamento in sede amministrativa con le modalità disciplinate dall’articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.
Regole generali. 1. L’ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l’aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.
Regole generali. Le regole di funzionamento generali andranno previste negli statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità origi- nati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. Tutti gli enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l’assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti. Gli statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integran- te, con l’obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vinco- lanti per tutti gli statuti degli Enti/Fondi Nazionali e degli Enti Bilaterali Territoriali.
Regole generali. Ai fini contrattuali le varie sezioni od articoli devono intendersi fra di loro correlati ed integrati. I lavori, descritti nelle diverse sezioni, devono essere fra di loro coordinati, in modo da assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto. Le specifiche relative alle opere di pertinenza di una sezione, ma in essa non menzionate,vanno ricercate in altre sezioni. Le norme di seguito richiamate devono intendersi come facenti parte integrante dei documenti contrattuali. Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto, l'installazione e la posa in opera dei materiali e/o manufatti avranno valore di norma. Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere delle frasi incomplete, l'Appaltatore dovrà completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato. L'errata ortografia, la mancanza di punteggiatura od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento trattato. In caso di riferimenti a sezioni diverse, errate o mancanti, l'Appaltatore dovrà procedere alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento trattato. I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, cioè, di tutti gli oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, trasporti, noli, ecc.. In caso di discordanza tra specifiche tecniche ed elenco prezzi unitari, o fra specifiche tecniche, elenco prezzi unitari ed elaborati progettuali sarà valida la soluzione tecnicamente migliore o comunque la soluzione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera dovranno essere sottoposti tassativamente all’approvazione della Direzione Lavori e del Progettista architettonico. L’impresa non potrà in alcun modo iniziare i lavori senza aver ricevuto l’ordine di approvazione dei materiali. Se i materiali utilizzati non saranno di gradimento della D.L. o non conformi alle presenti specifiche, dovranno essere rimossi senza alcun compenso aggiuntivo da riconoscere all’Impresa. L’impresa prende atto che nella redazione del progetto esecutivo sono state prese in considerazione tipologie di materiali e marche specificamente definite che trovano eventuale riferimento nell’Elenco Prezzi Unitari; tali indicazioni non costituiscono vincolo per l’Impresa ma hanno costituito riferimento alla progettazione esecutiva. Pertanto saranno a carico ...