Common use of Prove sui materiali Clause in Contracts

Prove sui materiali. a) Certificato di qualità L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. b) Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calci, 5.000 m per le barriere, il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall’impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Se I risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. c) Prove di controllo in fase esecutiva L’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Prove sui materiali. a) Certificato Nell'esecuzione di qualità L’Appaltatoretutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi quanto concerne descrizione, requisiti di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere prestazione e modalità di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza indicato al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficialevari elaborati. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla Per quanto riguarda l’accettazione, la campionatura, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizionel’eventuale sostituzione dello stesso, agli impianti o luoghi di produzionesi applicano rispettivamente gli articoli 15, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi 16 e composizioni proposte17 del DM 145/2000. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati e le forniture da impianti, impiegare nelle opere da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati eseguire dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche dei materiali, delle miscele stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli impianti altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e di produzione. b) Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Salvo diversa indicazione, i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calciforniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, 5.000 m per le barriere, il Direttore ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, presa visione ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei certificati di qualità presentati dall’impresamateriali per la loro accettazione, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Se I risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. c) Prove di controllo in fase esecutiva L’impresa l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e o da impiegareimpiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento e ed invio di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltantead istituto sperimentale debitamente riconosciuto. I L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firme firma del Direttore direttore dei Lavori lavori e dell’Impresa e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità l'autenticità. L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la conservazionenecessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. I risultati ottenuti Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in tali Laboratori saranno sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle situazioni localizzative, si farà esclusivo fa riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecnicheai disposti dal DM n. 145/00, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Prove sui materiali. a) Certificato Nell'esecuzione di qualità L’Appaltatoretutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi quanto concerne descrizione, requisiti di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere prestazione e modalità di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza indicato al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficialevari elaborati. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla Per quanto riguarda l’accettazione, la campionatura, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizionel’eventuale sostituzione dello stesso, agli impianti o luoghi di produzionesi applicano rispettivamente gli articoli 15, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi 16 e composizioni proposte17 del DM 145/2000. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati e le forniture da impianti, impiegare nelle opere da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati eseguire dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche dei materiali, delle miscele stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli impianti altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e di produzione. b) Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Salvo diversa indicazione, i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calciforniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, 5.000 m per le barriere, il Direttore ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, presa visione ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei certificati di qualità presentati dall’impresamateriali per la loro accettazione, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Se I risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. c) Prove di controllo in fase esecutiva L’impresa l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e o da impiegareimpiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento e ed invio di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltantead istituto sperimentale debitamente riconosciuto. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata Per quanto riguarda il materiale necessario per la conservazione previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi realizzazione dell’impianto fotovoltaico si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecnicheprecisa quanto segue.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Prove sui materiali. a) Certificato Nell'esecuzione di qualità L’Appaltatoretutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi quanto concerne descrizione, requisiti di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere prestazione e modalità di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti- dalle presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà esibire prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza indicato al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i relativi «Certificati di qualità» rilasciati da un Laboratorio ufficialevari elaborati. Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla Per quanto riguarda l’accettazione, la campionatura, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizionel’eventuale sostituzione dello stesso, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi si applicano rispettivamente l’art. 167 del Regolamento e composizioni propostegli articoli 16 e 17 del DM 145/2000. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati e le forniture da impianti, impiegare nelle opere da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati eseguire dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche dei materiali, delle miscele stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli impianti altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e di produzione. b) Accertamenti preventivi Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Salvo diversa indicazione, i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calciforniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, 5.000 m per le barriere, il Direttore ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, presa visione ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei certificati di qualità presentati dall’impresamateriali per la loro accettazione, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatore. Se I risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. c) Prove di controllo in fase esecutiva L’impresa l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e o da impiegareimpiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento e ed invio di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltantead istituto sperimentale debitamente riconosciuto. I L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firme firma del Direttore direttore dei Lavori lavori e dell’Impresa e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità l'autenticità. L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la conservazionenecessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; Le forniture non accettate ad essi si farà esclusivo riferimento insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecnichecura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Prove sui materiali. a) Certificato Qualora non specificato per le singole categorie di qualità L’Appaltatoremateriali da impiegarsi all’articolo precedente, si deve provvedere per i materiali da impiegarsi alla presentazione di: L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc....) prescritti- dalle presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ prescritti dal presente Capitolato, su specifica richiesta delta D.L. dovrà esibire esibire, prima dell’ impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavorodell'impiego, i relativi «"Certificati di qualità» " rilasciati da un Laboratorio ufficiale. ufficiale Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. b) Accertamenti preventivi . Prima dell’inizio dell'inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi, 500 m3 per i conglomerati cementizi, 50 t per i cementi e le calci, 5.000 m per le barriere, il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall’impresadall'Impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell’Appaltatoredell'Appaltatore. Se I i risultati ditali di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione all'emissione di un nuovo certificato di qualità. Per tutti i ritardi nell’inizio nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’Art. «nell'Art "Tempo utile per dare compiuti i il complemento dei lavori - penalità in caso di ritardo» delle Norme Generali. c) Prove " di controllo in fase esecutiva L’impresa cui alle presenti norme. In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e o da impiegareimpiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento e prelevamento, all'invio per l'esperimento di invio dei campioni ai Laboratori presso laboratori ufficiali indicati dalla Stazione stazione appaltante, nonché alle spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio. I campioni verranno prelevati in contraddittoriocontraddittorio con l'Impresa; la maturazione e la conservazione spetterà all'Impresa o potrà essere affidata ai Laboratori medesimi. Degli stessi I risultati ottenuti dall'analisi svolta dai laboratori ufficiali, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecnichegarantire l'autenticità.

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Sources: Construction Contract