Common use of Qualificazione per eseguire lavori pubblici Clause in Contracts

Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi , legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- ne, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività attivita' ai principi della qualitàqualita', della professionalità professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007). 3. Il sistema di qualificazione è e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autoritàdall'Autorita', sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. L'attività Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione è e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione è attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008): a) certificazione di sistema di qualità qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne di cui alla presente lettera relativa Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di dei lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012cui sono trasmessi, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012in copia, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dall'art. 2il numero e le modalita' di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, comma 1che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, lett. i)anche ad ordinamento autonomo, d.lgs. n. 152 del 2008) della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; b) le modalità modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza revoca nei confronti degli organismi di attestazio- neattestazione, nonché nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) ; c) le modalità modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualitàqualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera bc), nonché nonche' le modalità modalita' per l'eventuale verifi- ca verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) ; d) i requisiti di ordine generale in conformità conformita' all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità regolarita' contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; ; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività all'attivita' di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) ; f) le modalità modalita' di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché nonche' dei requisiti di capacità capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) ; g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza revoca dell'autorizzazione, per le irregolaritàirregolarita', le illegittimità illegittimita' e le illegalità illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autoritàattestazioni, secondo un criterio di proporzionalità proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) ; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autoritàl'Autorita', che ne assicura la pubblicità pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIall'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione organizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 90009000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxxfideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- catecertificate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007). 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 52 Centro servizi di documentazione di rete Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in attesa di conversione) 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008): a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi to presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 201299; b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisi- scono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIcui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) ) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- ne, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) ) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) ; d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; ; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) ; f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.;

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994). 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della im qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.normativa 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualifi qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie e all'importo dei lavori rapp stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente revisionate le categorie di qualificazione con periodicamente revi la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007120) 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza di qualunque giudi interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio imparzi dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e stes 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. tu Agli organismi di attesta- zione attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)soggetti a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXISO/XXX 00000IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese all esecutrici di lavori pubblici nell'elenco nell’elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi istituito presso l’organismo nazionale itali 4, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 201299; (131) b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati ril pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono dett cui sono trasmessi, n. 35in copia, dalle stazioni appaltanti. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI(123) (134) 4. Il regolamento definisce in particolare: a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiv composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordi presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali fi lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i127), d.lgs. n. 152 del 2008) ] b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- ne, nonché i d requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) poss c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma certificazion 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca annuale dei predetti requisiti l'eventu relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 118) d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al orga comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, lavo anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; gesti e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi f tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2133), lettera c), legge n. 106 del 2011) f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il qualificazio terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto della revisione di cui al comma 2; la ogget verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l121), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. 47- 49 direttiva n. 2004/18; artt. 8 e 9, 9 legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007). 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autoritàdall'Autorità [, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili] (parole soppresse) (24). L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza garantendo l''assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000; b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne di cui alla presente lettera relativa Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di dei lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.lcui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI(25) 4. Il regolamento definisce in particolare: a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;] (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. isoppressa) (26), d.lgs. n. 152 del 2008) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- neattestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) . c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) ; d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; . e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) ; f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.;

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 200773) 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 200874) a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 201299; (75) b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIcui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2008) ) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- neattestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i76), d.lgs. n. 152 del 2008) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 77) d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; . e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità l’inderogabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 278), lettera c), legge n. 106 del 2011) f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l79), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

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Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. articoli 47-49, dir. direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge L. n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo all'art. 5 possono essere altresì periodica- mente periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007). 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008): a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000; b) requisiti di ordine generale nonchè tecnico- organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne di cui alla presente lettera relativa Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di dei lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012cui sono trasmessi, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012in copia, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a: (…) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- ne, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.;

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Samples: Codice Degli Appalti

Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. articoli 47-49, dir. direttiva 2004/18; artt. articoli 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. categorie (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007). 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autoritàdall'Autorità [, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili.] L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo l'assenza garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: di (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)): a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 201299 (3); b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIcui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti (4) . 4. Il regolamento definisce in particolare: a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;] (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i5), d.lgs. n. 152 del 2008) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- neattestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; possedere (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i6), d.lgs. n. 152 del 2008) ; c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; bilancio (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 20077) ; d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-tecnico- organizzativi ed economico- economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; ; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità l'inderogabilità dei minimi tariffari; tariffari (lettera modificata dall'art. 4, comma 2), lettera c), legge n. 106 del 2011) 8); f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; regolamento il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; stessa (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l9), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.;

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Qualificazione per eseguire lavori pubblici. (artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle ti- pologie tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodica- mente periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 200786) 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garan- tendo garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attesta- zione attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 200887) a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazio- ne certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istitui- 50 Ufficio Studi istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, legislazione e regolazione del mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 9 febbraio 2012comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 201299; (88) b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, n. 35. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIcui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. lettera i), del d.lgs. n. 152 del 2008) ) b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazio- neattestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i89), d.lgs. n. 152 del 2008) c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifi- ca verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; (lettera modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) 90) d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi com- presi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; . e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'indero- gabilità l’inderogabilità dei minimi tariffari; (lettera modificata dall'art. 4, comma 291), lettera c), legge n. 106 del 2011) f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali og- getto oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l92), d.lgs. n. 113 del 2007) f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigi- xxxxx sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007) g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; (lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a ri- chieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualifi- cazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008) h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono pos- sedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria orga- nizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideius- xxxxx, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certifi- cate, del 50 per cento. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rila- scio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

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