Quando paga Poste Vita? Clausole campione

Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria sede, a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente dirit- to, Poste Vita paga la somma dovuta: ▪ entro 30 giorni in caso di scadenza del Contratto o decesso dell’Assicurato ▪ entro 20 giorni in caso di Riscatto. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, deve pagare an- che gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. La somma è accreditata sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, oppure è pagata con assegno postale o bonifico su conto corrente bancario secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto al pagamento.
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione sopra elencata completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni, a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente diritto. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, paga anche gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. Le somme sono accreditate sul conto BancoPosta o sul Libretto di Rispar- mio Postale, oppure attraverso assegno postale o bonifico su conto corren- te bancario, secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto a ricevere il pagamento.
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione sopra elencata, completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente diritto. La Liquidazione della cedola avviene entro 30 giorni dalla Ricorrenza annuale del Contratto. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, paga anche gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. L’importo della cedola è accreditato sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente o del Beneficiario, se nominato. Le somme diverse dalla cedola sono accreditate sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, oppure sono pagate con assegno postale o bonifico su conto corrente bancario, secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto a ricevere il pagamento.
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni. Se dopo questo termine Poste Vita non ha ancora pagato, deve pagare an- che gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. La somma è accreditata sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, oppure attraverso assegno postale o bonifico su conto corrente bancario nazionale o bonifico bancario internazionale (circuito europeo), secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto al pagamento.
Quando paga Poste Vita?. Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle prestazioni previste dal Contratto, entro 30 giorni dal momento in cui riceve la documentazione sopraelencata completa presso la propria sede.
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione sopra elencata, completa presso la propria sede e a condizione che sia stata effettuata l’identificazione dell’avente diritto, Poste Vita paga: ▪ la somma dovuta entro 30 giorni ▪ il riscatto entro 20 giorni. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, paga anche gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. Le somme sono accreditate sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, oppure attraverso assegno postale o bonifico su conto corrente bancario, secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto a ricevere il pagamento. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 del Codice Civile). Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro 10 anni, Poste Vita ha l’obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto (art. 1406 del Codice Civile). Il Contraente cedente e il cessionario, devono firmare insieme la richiesta presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza. La richiesta di cessione firmata va inviata per raccomandata a/r a: Poste Vita manderà a entrambi la comunicazione che conferma la cessione. Poste Vita può opporre al contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti da questo contratto (art. 1409 del Codice Civile). Il Contraente può fare entrambe le cose. Dopo aver ricevuto la documentazione che attesta la costituzione del pegno o del vincolo, Poste Vita annota la costituzione su un’appendice di polizza. La documentazione deve essere: ▪ firmata dal Contraente e dal Beneficiario, la cui designazione sia irrevocabile ▪ inviata a Poste Vita per raccomandata a/r Il creditore del pegno, o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, potrà richiedere i crediti derivanti da questo contratto a Poste Vita, alla quale dovrà mostrare il mandato irrevocabile da parte del Contraente e del Beneficiario, se c’è. Poste Vita può opporre al creditore del pegno o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente, sulla base di questo contratto. Le somme non possono essere né pignorate né sequestrate (nei limiti previsti dall’art. 1923 del Codice Civile).
Quando paga Poste Vita?. 34 Art. 28 - Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta? 35 Art. 29 - Si può cedere il contratto a terzi? 35 Art. 30 - Il credito che deriva da questo contratto può essere dato in pegno o vincolato a favore di terzi? 35 Art. 31 - Le somme dovute da Poste Vita possono essere pignorate o sequestrate? 36 Art. 32 - Chi paga le tasse e le imposte che riguardano il contratto? .36 Art. 33 - Quali informazioni riceve il Contraente nel corso del contratto? 36
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione sopraelencata completa presso la propria sede, Po- ste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni.
Quando paga Poste Vita?. Dal momento in cui riceve la documentazione sopra elencata, completa presso la propria sede, Poste Vita paga: • la somma dovuta entro 30 giorni • il riscatto entro 20 giorni. Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, paga anche gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso. Le somme sono accreditate sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, oppure attraverso assegno postale o bonifico su conto corrente bancario, secondo le indicazioni dei soggetti che hanno diritto a ricevere il pagamento. I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (art. 2952 del Codice Civile).

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: