QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
4.3. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.
4.4. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nel
3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
3.3. Per determinare la data in cui si verifica un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le restanti ipotesi.
3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nel
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 8.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
8.3.2. La garanzia vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
8.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo.
8.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 3.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
3.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
3.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per danni extracontrattuali subiti o causati dall’assicurato;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell’assicuratore di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto.
3.3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 9, è da considerare avvenuto dopo le 24 del giorno in cui viene richiesta a DAS la prestazione di tutela legale ed entro la scadenza della polizza. A tal fine farà fede la data di denuncia del sinistro di tutela legale.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è avvenuto trascorsi 90 giorni dal giorno in cui decorre l’assicurazione.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è avvenuto dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l’assicurazione.
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 1.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
1.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.