Quattordicesima mensilità. 1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992. 2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quattordicesima mensilità. 1. Entro il 15 20 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio servi- zio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale del 31.7.1992.
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima quattordice- sima mensilità è 1° agosto – - 31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione cessa- zione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione retribu- zione globale in atto alla data della cessazione medesima.
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Quattordicesima mensilità. 1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta L’azienda corrisponderà a tutti i dipendenti in servizio ciascun dirigente una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992percepita dallo stesso.
2. Il periodo La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di riferimento per determinare luglio e la misura spettante di stessa sarà pari alla retribuzione globale dovuta alla data del 30 giugno dello stesso anno.
3. La quattordicesima mensilità è riferita all’anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° agosto – 31 luglioluglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
4. Pertanto, in In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno suddetto periodo annuale il dipendente ha dirigente avrà diritto a un numero di tanti dodicesimi di dell’ammontare della quattordicesima mensilità pari al numero di per quanti sono i mesi di servizio prestato. A tal fine, le Le frazioni di mese almeno pari non superiori a 15 giorni sono computate non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3intero quelle superiori a 15 giorni. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.PARTE TERZA ‐ SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
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Quattordicesima mensilità. A decorrere dall’1.1.2004, l’art. 20 del ccnl 2.8.1995 è sostituito dal seguente:
1. Entro il 15 luglio 30 giugno di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° lugliogiugno, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992.
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima mensilità è 1° agosto luglio – 31 luglio30 giugno. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di sull’ultima retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesimaglobale“.
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Samples: Verbale Di Accordo
Quattordicesima mensilità. 1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità dell'indennità integrativa mensile di cui all’artall'art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR dell'E.d.r. di cui all’Accordo all'accordo interconfederale 31.7.199231 luglio 1992.
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 agosto-31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno dell'anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
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Quattordicesima mensilità. 1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio L’azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992base alle voci previste dall’art.15.
2. Il periodo La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di riferimento per determinare la luglio nella misura spettante di della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 luglioriferita all’anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall’1 luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. Pertanto, in Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno suddetto periodo annuale il dipendente ha lavoratore avrà diritto a un numero di tanti dodicesimi di dell’ammontare della quattordicesima mensilità pari al numero di per quanti sono i mesi di servizio prestatoprestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. A tal fine, le Le frazioni di mese almeno pari non superiori a 15 giorni sono computate non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferioriintero se superiori a 15 giorni.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la La quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesimaviene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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