Common use of Quote e certificati di partecipazione Clause in Contracts

Quote e certificati di partecipazione. 1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. 2. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 3. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi. 4. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

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Samples: Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare, Regolamento Unico Di Gestione Semplificato Dei Fondi Comuni Di Investimento Mobiliare

Quote e certificati di partecipazione. 1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. 2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca del Depositario procedere - senza oneri per il fondo Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 34. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché ammesso il frazionamento o ed il raggruppamento dei certificati nominativi. 45. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune D’investimento

Quote e certificati di partecipazione. 1. 1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. 2. 2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il fondo Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 3. 4 A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi. 4. 5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. 6 I certificati al portatore sono stati emessi sino al 16 dicembre 2013.

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Samples: Regolamento Di Gestione Dei Fondi Comuni Di Investimento

Quote e certificati di partecipazione. 1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. 2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sotto- scrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso pres- so il Depositario depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca del Depositario procedere - senza oneri per il fondo Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione corre- sponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi rela- tivi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 34. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativicertificati. 45. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo

Quote e certificati di partecipazione. 1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente nella sola tipologia di certificati nominativi. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in forma nominativaqualunque momento l’emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l’operatività si svolga con le modalità di cui al punto 7, della sezione I.2 (“Modalità di sottoscrizione delle quote”) – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l’operatività tramite il nominee. 2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di Regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.di 34. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativicertificati. 45. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Fondo Comune Di Investimento