Common use of Rapporti con i Debitori Clause in Contracts

Rapporti con i Debitori. Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti da cui sorgano i Crediti oggetto di Cessione siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga consentita dal Factor, e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor medesimo. Il Fornitore sarà tenuto a far sì che i pagamenti dei Crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all’incasso dei Crediti medesimi. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi introdotti dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia – in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile. I pagamenti dei Debitori effettuati al Fornitore comporteranno per il Fornitore l’obbligo di trasmettere immediatamente al Factor le somme e/o gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti, indicandone l’imputazione specificata dal Debitore; ove si tratti di titoli non trasferibili o privi di girata, o comunque all’ordine del Fornitore – anche se pervenuti direttamente al Factor – il Fornitore conferisce con la presente al Factor il più ampio mandato con rappresentanza a girare per l’incasso tali titoli sui conti di esso mandatario, restando comunque obbligato ad adoperarsi, d’intesa con il Factor, presso i Debitori per consentirne l’incasso. Il Fornitore non potrà modificare, nei rapporti con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Qualora il contratto con il Debitore preveda depositi cauzionali e il Fornitore intendesse imputare gli stessi a ratei e/o canoni dovuti dal Debitore e relativi a Crediti ceduti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al Factor al quale dovrà essere versato l’importo dei citati depositi. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione. Il Fornitore sarà altresì impegnato a non divulgare le informazioni e valutazioni relative ai Debitori ricevute dal Factor.

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Rapporti con i Debitori. Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti da cui sorgano i Crediti oggetto di Cessione fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga consentita dal Factorche il Factor consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor medesimoFactor. In particolare per i crediti rientranti nella previsione di cui alla Legge n°136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parti si impegnano espressamente, per quanto di propria competenza, ad adempiere alle obbligazioni introdotte dalla citata legge, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche derivanti dall’esecuzione dei contratti perfezionati con i debitori. Il Fornitore sarà tenuto si impegna a far sì che i pagamenti dei Crediti crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all’incasso dei Crediti crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi introdotti dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia Al verificarsi di normativa antimafia – in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabile. I pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore comporteranno per il Fornitore l’obbligo di Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme e/o somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti, indicandone l’imputazione specificata dal Debitore; ove si tratti di titoli non trasferibili o privi di giratatrasferibili, o comunque all’ordine del Fornitore – anche se pervenuti direttamente al Factor – il Fornitore conferisce con la presente al Factor il più ampio mandato con rappresentanza a girare per l’incasso tali titoli sui conti di esso mandatario, restando si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d’intesa con il Factor, presso i Debitori Debitori, per consentirne l’incassol’incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor. Il Fornitore non potrà modificare, nei rapporti con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Qualora il contratto con il Debitore preveda depositi cauzionali e il Fornitore intendesse imputare gli stessi a ratei e/o canoni dovuti dal Debitore e relativi a Crediti ceduti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al Factor al quale dovrà essere versato l’importo dei citati depositi. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione. Il Fornitore sarà altresì impegnato a non divulgare le informazioni e valutazioni relative ai Debitori ricevute dal Factor.

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Samples: Cessione Di Crediti in Massa/Cim