Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere. 1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante. 2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori. 3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2). 4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante. 5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore. 6. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto d’appalto: a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante; b) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. 7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere. 1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’articolo 138, comma 1 lettera a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso ……….………………………………………………………………………………………………… a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.
6. L’esecutore si impegna Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno: a comunicaremezzo di PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica : - per la Stazione Appaltante , - per l’appaltatore ; a mezzo di posta a mezzo di fax ai sensi e nei modi seguenti numeri dedicati di FAX : - per la Stazione Appaltante , - per l’appaltatore ;
a mezzo di una combinazione facoltativa tra i mezzi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltantesopra;
b) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
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Samples: Contratto d'Appalto
Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere. 1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.,
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2)64.1.
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Detto rappresentante dovrà essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta della Stazione AppaltanteAppaltante e, previa motivata comunicazione all’esecutoresegnatamente, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante Responsabile Unico del Procedimento, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso a l’indirizzo indicato nel contratto d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.
6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL.
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
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Samples: Contratto d'Appalto
Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere. 1. Qualora l’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Detto rappresentante dovrà essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta della Stazione AppaltanteAppaltante e, previa motivata comunicazione all’esecutoresegnatamente del Responsabile Unico del Procedimento, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore elegge ai sensi dell’art. dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazionipresso
6. A i sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, le assegnazioni parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.informazioni
67. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) il luogo le modalità di r i s c os s i o ne d e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, l le s om m e le relative modalità do v ut e secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
c) le generalità delle persone autorizzate dall’esecutore titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
78. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.).
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto