Common use of Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni Clause in Contracts

Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. Ciascun cointestatario potrà effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” in nome e per conto degli altri intestatari, purché sia munito di apposita procura. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo. La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto:  all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca; o  alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”. Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

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Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. In tal caso la valutazione di “appropriatezza” di cui all’articolo 2 viene fatta tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze soltanto del Cliente cointestatario che impartisce l’ordine, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. Ciascun cointestatario potrà autorizza, sin d’ora, ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” anche in suo nome e per conto degli altri intestatari, purché sia munito di apposita procurasuo conto. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo. La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto: all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato accettato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca; o  .  alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”. Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

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Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. Ciascun cointestatario potrà effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” in nome e per conto degli altri intestatari, purché sia munito di apposita procura. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo. La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto: all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive La Mia Banca– area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca; o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”. Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Salvi i necessari tempi tecnici per recepire la modifica, il Cliente ha comunque sempre il diritto, mediante invio di comunicazione scritta alla Banca, di modificare le modalità e la frequenza di invio delle comunicazioni periodiche addossandosi, se previsti, i relativi costi indicati nel Foglio Condizioni Servizi di Investimento. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Limitatamente al servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari il Cliente, qualora abbia nominato una o più persone a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, si impegna a conferire a tale rappresentante anche ogni più ampio potere di dar corso alle disposizioni di investimento o disinvestimento rivenienti dalla consulenza che detto rappresentante ha ricevuto in nome e per conto del Cliente.

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Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. Ciascun cointestatario potrà effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” in nome e per conto degli altri intestatari, purché sia munito di apposita procura. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo. La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto: all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca; o alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”. Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

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