Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti Parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo nell’accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
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Samples: Contratto Di Lavoro Ripartito (Job Sharing), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Proprietari Di Fabbricati
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sindacali unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito L'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’artl'art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito l'ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgsall'art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
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Samples: www.bilateralitaterziario.it, www.unionesindacaleitaliana.eu
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgsall’art. 18 agosto 200018, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti