Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Clausole campione

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8. Per i RLS già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione del monte ore annuo di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs n . 81/2008 e s.m.i., lettere b), c), d), g) i) ed l), nonché dei relativi tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, necessari per recarsi in località diverse dalla propria residenza di lavoro e farvi ritorno; - degli eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto della contrattazione collettiva aziendale. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8.3. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. L’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le modalità di funzionamento degli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, saranno definiti a livello aziendale tenuto conto delle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve le diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8 del presente CCNL. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70. Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità. La formazione e l'aggiornamento annuale del RLS può essere effettuate anche in modalità fad/e- learning.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dall’art. 7 del D.M. 363/1998, il numero dei RLS per il personale tecnico amministrativo è pari a 12. Tali rappresentanti sono integrati con 6 rappresentanti per il personale docente e ricercatore (due professori ordinari, due associati, due ricercatori). In aggiunta, il Consiglio Studentesco, potrà designare uno studente con funzioni di osservatore. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.M. 363/1998, non possono essere designati quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza coloro che rivestano le funzioni di datore di lavoro. 3. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono designati dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e comunicati all'Amministrazione. 4. L'Amministrazione, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente, ne da notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente accordo, li comunica formalmente al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare, a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di rappresentante per la sicurezza, in quest'ultimo caso dettagliandone le attribuzioni loro assegnate dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al comma 4.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Trasferte e trasferimenti
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Presso l’Agenzia sono individuati venti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati dalle Rappresentanze Sindacali fra i lavoratori. A ogni RLS, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, spettano appositi permessi retribuiti, aggiuntivi ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, pari a 40 ore annue. Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l’Amministrazione in relazione a particolari e accertate esigenze di maggior intervento: per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro. Per l’espletamento delle attività che comportino spostamenti, a ciascun RLS spetta il riconoscimento del trattamento di missione. L’attività svolta come RLS è equiparata all’attività lavorativa. L’Agenzia provvede a: a. fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all’espletamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori; b. fornire agli RLS tutte le informazioni e la documentazione inerente alla specifica materia dell’igiene, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e consentire agli stessi, previa comunicazione ai Direttori del Servizio interessati, l’accesso ai luoghi di lavoro, ogni qualvolta da essi ritenuto necessario, con le limitazioni previste dalla Legge; c. assicurare l’effettiva e tempestiva consultazione degli RLS in tutti i casi previsti dalla vigente disciplina. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dai RLS e deve essere dagli stessi sottoscritto; d. garantire agli RLS un’adeguata e specifica formazione, mediante permessi retributivi aggiuntivi a quelli previsti per la loro attività; e. convocare gli RLS a riunioni su ordine del giorno scritto, salvo i casi di particolare urgenza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza garantiscono la riservatezza e l’anonimato nei confronti di chiunque si rivolga a loro nell’esercizio del mandato. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non debbono subire pregiudizi, discriminazioni, pressioni nello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste per legge per le rappresentanze sindacali.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In relazione a quanto previsto dall’articolo 2 allegato 3 CCL, NTV e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCL convengono sulla rielezione dei RLS con le modalità di seguito indicate.