Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Clausole campione

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). (Nuovo CCNL della Mobilità)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70. Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità. La formazione e l'aggiornamento annuale del RLS può essere effettuate anche in modalità fad/e-learning.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Il presente articolo disciplina la materia in applicazione del relativo A.N. 28 marzo 1996, integrandolo alla luce dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in conseguenza del mutamento degli assetti dimensionale ed organizzativo di BUSITALIA che ha fatto seguito alle operazioni societarie che hanno riguardato l’Azienda a decorrere dall’anno 2011. Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia al relativo A.N. 28 marzo 1996 attuativo dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Per quanto, invece, diversamente disciplinato dal presente articolo, esso sostituisce il richiamato A.N. 28 marzo 1996.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dall’art. 7 del D.M. 363/1998, il numero dei RLS per il personale tecnico amministrativo è pari a 12. Tali rappresentanti sono integrati con 6 rappresentanti per il personale docente e ricercatore (due professori ordinari, due associati, due ricercatori). In aggiunta, il Consiglio Studentesco, potrà designare uno studente con funzioni di osservatore.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). TITOLO XIII – Trasferte e trasferimenti
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Al fine di realizzare gli obiettivi di cui in premessa, unitamente ad una corretta gestione delle problematiche della salute e della sicurezza, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Professionali, secondo quanto previsto dal punto 1/2 dell’accordo Interconfederale del 22/06/1995. Per una specifica considerazione di tutte le professionalità (Aree Omogenee) all’interno dell’unità produttiva di cui al punto 1) si stabilisce che il numero di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è fissato in N. 3, di cui N. 1 Rappresentante dei Piloti, N. 2 Rappresentante degli Assistenti di Volo.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Presso l’Agenzia sono individuati venti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati dalle Rappresentanze Sindacali fra i lavoratori. A ogni RLS, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, spettano appositi permessi retribuiti, aggiuntivi ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, pari a 40 ore annue. Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l’Amministrazione in relazione a particolari e accertate esigenze di maggior intervento: per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro. Per l’espletamento delle attività che comportino spostamenti, a ciascun RLS spetta il riconoscimento del trattamento di missione. L’attività svolta come RLS è equiparata all’attività lavorativa. L’Agenzia provvede a: