Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. 2. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. 3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. 4. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta. 5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di: a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore; b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore. 7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. 8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore: − accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli; − ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
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Samples: Regolamento Di Utenza E Condizioni Di Fornitura Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Di Utenza E Condizioni Di Fornitura Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Di Utenza E Condizioni Di Fornitura Del Servizio Idrico Integrato
Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente 16.1 L’Utente ha la possibilità facoltà di rateizzare il richiedere al Fornitore la rateizzazione del pagamento del servizio qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio riferito alle bollette fatturato nelle fatture emesse nel corso degli ultimi nei 12 mesi(dodici) mesi precedenti all’emissione della fattura oggetto del piano di pagamento.
2. Qualora 16.2 La richiesta di rateizzazione può essere presentata attraverso l’invio al Fornitore del “Modulo per la fattura emessa superi rateizzazione delle fatture”, debitamente compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità: - raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX; - mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; - sito web xxx.xxxxx.xx - consegna a mano presso gli Sportelli Territoriali Suddetto modulo è scaricabile dal sito web del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovutoFornitore o disponibile presso gli Sportelli territoriali.
3. 16.3 Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione cui all’art. 18.1, il Gestore riconosce Fornitore è tenuto a riconoscere all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, rateizzazione con rate mensili non cumulabili, cumulabili e con durata compatibile con la una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le partiParti.
4. 16.4 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.
5. 16.5 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli al piano di rateizzazione saranno maggiorate di interessi di dilazione non superiori pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale EuropeaEuropea (BCE).
16.6 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora:
a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora;
b) degli interessi qualora previsto nel piano di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno rateizzazione concordato, il beneficio di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
7. Il Gestore rateizzazione decade e l’Utente moroso è tenuto ad indicare a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di forniremora, ove necessarioal netto delle eventuali rate già pagate, eventuali ulteriori chiarimentientro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore: − accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli; − ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
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Samples: Condizioni Generali Di Allacciamento E Fornitura Per Il Servizio Di Teleriscaldamento
Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente 16.1 L’Utente ha la possibilità facoltà di rateizzare il richiedere al Fornitore la rateizzazione del pagamento del servizio qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio riferito alle bollette fatturato nelle fatture emesse nel corso degli ultimi nei 12 mesi(dodici) mesi precedenti all’emissione della fattura oggetto del piano di pagamento.
2. Qualora 16.2 La richiesta di rateizzazione può essere presentata attraverso l’invio al Fornitore del “Modulo per la fattura emessa superi rateizzazione delle fatture”, debitamente compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità: - posta elettronica all’indirizzo: ………… ………… - pec: ……….. - posta cartacea: - fax: ……….. - consegna a mano presso gli Sportelli Territoriali Suddetto modulo è scaricabile dal sito web del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovutoFornitore o disponibile presso gli Sportelli territoriali.
3. 16.3 Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione cui all’art. 18.1, il Gestore riconosce Fornitore è tenuto a riconoscere all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, rateizzazione con rate mensili non cumulabili, cumulabili e con durata compatibile con la una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le partiParti.
4. 16.4 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.alla
5. 16.5 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli al piano di rateizzazione saranno maggiorate di interessi di dilazione non superiori pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale EuropeaEuropea (BCE).
16.6 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora:
a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora;
b) degli interessi qualora previsto nel piano di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno rateizzazione concordato, il beneficio di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
7. Il Gestore rateizzazione decade e l’Utente moroso è tenuto ad indicare a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di forniremora, ove necessarioal netto delle eventuali rate già pagate, eventuali ulteriori chiarimentientro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore: − accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli; − ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
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Samples: Condizioni Generali Di Allacciamento E Fornitura Per Il Servizio Di Teleriscaldamento
Rateizzazione dei pagamenti. 1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
4. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.
5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore: − ‐ accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli; − ‐ ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
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