Common use of Reazioni dei governi Clause in Contracts

Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioni, le opinioni dei governi circa l’opzione IV non sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori e cita come esempio il diritto contrattuale dei consumatori. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere norme obbligatorie e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico a breve termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionale. I ministeri delle Finanze e degli Affari economici del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione IV. Il governo austriaco non si oppone esplicitamente all’opzione IV, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo e difficile, e sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeo. Il governo austriaco mette in evidenzia la necessità di esaminare la questione della competenza. Gli Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea di istituire un insieme di principi modello non vincolanti. Il governo finlandese, contrario a una legislazione completa per il vasto ambito del diritto contrattuale, ritiene in qualche modo opportuna una possibile armonizzazione minima del diritto assicurativo. Anche il governo austriaco sottolinea l’idea che il diritto assicurativo potrebbe essere un potenziale settore di armonizzazione. Al momento, il governo francese si oppone a un vero diritto contrattuale che sostituisca le leggi interne, ma non ha espresso un parere su disposizioni che lasciano invariate le norme nazionali (opt-in o opt-out). Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito considera prematura l’opzione IV, e ritiene che sia estremamente difficile perseguire l’opzione IV a dispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare in relazione all’applicazione automatica di norme che non potrebbero essere escluse. Xxxx ritiene che l’adozione di modelli, anche se puramente facoltativi e indicativi, richiederebbe un’ulteriore analisi della debolezza del sistema attuale, ma concorda sul fatto che la questione dovrà essere affrontata al momento opportuno. Il governo danese considera l’armonizzazione generale un progetto molto vasto e difficile che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovrebbe essere preso in considerazione solo se risulta evidente che le norme nazionali divergenti ostacolano un adeguato sviluppo del mercato interno, che questi problemi non possono essere risolti in altro modo e che i vantaggi di questa armonizzazione superano decisamente gli svantaggi. In questo caso, il governo danese si dichiara favorevole a una raccomandazione che istituisca principi di diritto contrattuale non vincolanti che gli Stati membri siano stimolati ad osservare nella loro legislazione, nonché una raccomandazione o regolamento che contenga norme contrattuali che le parti contraenti possono accettare per la regolamentazione dei loro contratti. Il governo del Regno Unito si oppone all’opzione IV in qualunque sua forma e ritiene che non sia adeguata e che tenda ad ostacolare il principio di sussidiarietà. A suo parere, la legislazione dovrebbe concentrarsi su problemi specifici, identificati caso per caso.

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Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioniIl Bundesrat tedesco, pur sostenendo le opinioni dei governi circa l’opzione IV non sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori opzioni II e cita come esempio il diritto contrattuale dei consumatori. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere norme obbligatorie e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico III e, a breve lungo termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia IV, ritiene comunque che, se necessario, risulterebbe utile adottare misure di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionalearmonizzazione particolari. I ministeri Länder tedeschi e il governo austriaco sono contrari al recepimento del diritto di famiglia e del diritto di successione. Anche il ministro delle Finanze belga è contrario al recepimento di norme relative al diritto di famiglia e degli Affari economici ai beni immobili. I Länder tedeschi sono inoltre contrari al recepimento del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione IVdiritto di proprietà. Il governo austriaco non si oppone esplicitamente all’opzione IV, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo e difficile, e sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo propone di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per recepire il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire un elevato livello diritto di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeoproprietà. Il governo austriaco mette in evidenzia la necessità propone di esaminare la questione della competenzarecepire il diritto di risarcimento per fatto illecito. Gli Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di Il governo francese sostiene una concezione limitata del diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea che praticamente esclude il diritto di istituire un insieme risarcimento per fatto illecito e il diritto di principi modello non vincolantiproprietà. Il governo finlandese, contrario mentre suggerisce la necessità di studiare nuove norme a una legislazione completa livello comunitario in materia di diritto assicurativo (cfr. opzione IV), indica che, come minimo, dovrebbero essere riesaminate a breve le norme di diritto privato internazionale. Il governo danese suggerisce che la Commissione si impegni prima di tutto a controllare il corretto funzionamento delle norme internazionali e del diritto applicabile. Inoltre è favorevole a uno studio più dettagliato per il vasto ambito quanto riguarda sia l’armonizzazione generale del diritto contrattuale, ritiene in qualche modo opportuna una possibile armonizzazione minima del diritto assicurativo. Anche sia il governo austriaco sottolinea l’idea fatto che il diritto assicurativo potrebbe parti di esso possono essere un potenziale settore di armonizzazione. Al momentoattuate, il governo francese si oppone a un vero diritto contrattuale che sostituisca le leggi interne, ma non ha espresso un parere su disposizioni che lasciano invariate le norme nazionali (opt-in o opt-out). Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito considera prematura l’opzione IV, e ritiene che sia estremamente difficile perseguire l’opzione IV a dispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalitàcon conseguenti vantaggi, in particolare in relazione all’applicazione automatica di norme che non potrebbero essere escluseun più ampio quadro internazionale, come quello delle Nazioni Unite. Xxxx ritiene che l’adozione di modelli, anche se puramente facoltativi e indicativi, richiederebbe un’ulteriore analisi Esso cita l’esempio della debolezza del sistema attuale, ma concorda sul fatto che la questione dovrà essere affrontata al momento opportunoCISG. Il governo austriaco e quello danese considera l’armonizzazione generale un progetto molto vasto sottolineano che in tutti i futuri lavori il principio della libertà in materia di contratti dovrebbe costituire la regola generale, e difficile che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovrebbe essere preso in considerazione solo se risulta evidente che le norme nazionali divergenti ostacolano un adeguato sviluppo del mercato interno, che questi problemi non possono essere risolti in altro modo e che i vantaggi di questa armonizzazione superano decisamente gli svantaggi. In questo caso, il governo danese si dichiara favorevole eventuali limitazioni a una raccomandazione che istituisca principi di diritto contrattuale non vincolanti che gli Stati membri siano stimolati ad osservare nella loro legislazione, nonché una raccomandazione o regolamento che contenga norme contrattuali che le parti contraenti possono accettare per la regolamentazione dei loro contratti. Il governo del Regno Unito si oppone all’opzione IV in qualunque sua forma e ritiene che non sia adeguata e che tenda ad ostacolare il detto principio di sussidiarietà. A suo parere, la legislazione dovrebbe concentrarsi su problemi specifici, identificati caso per casodovrebbero costituire l’eccezione alla regola.

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Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioni, le opinioni Le reazioni dei governi circa l’opzione IV non sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori e cita come esempio il diritto contrattuale dei consumatori. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere norme obbligatorie e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico a breve termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionalegeneralmente favorevoli all’opzione III. I ministeri delle Finanze governi italiano, portoghese e degli Affari economici del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione polacco considerano l’opzione III come una possibile tappa verso l’opzione IV. Il governo francese chiede una maggiore precisione nell’elaborazione della legge CE; chiede che si eviti la sovrapposizione di strumenti giuridici (questa osservazione è stata avanzata anche dal governo austriaco) e meccanismi di revisione efficaci negli strumenti CE. Il governo austriaco sostiene la necessità di utilizzare, se possibile, lo stesso modello per strumenti diversi e cita il diritto di recesso nelle direttive in materia di diritto contrattuale dei consumatori come un esempio in cui ciò potrebbe essere applicato. Xxxx sostiene inoltre la semplificazione dell’elaborazione e le eccezioni alle norme generali. Infine propone la possibilità di una transizione da un’armonizza- zione minima ad una completa armonizzazione e afferma che il principio del paese di origine non si oppone esplicitamente all’opzione IVcostituisce una soluzione. Il governo finlandese afferma che nel settore del diritto contrattuale dei consumatori la Comunità dovrebbe colmare le lacune legislative, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo rendere le leggi più facilmente comprensibili e difficile, ridurre la varietà di interpretazione integrando e consolidando la legislazione esistente. Inoltre sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario l’obiettivo dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire consistere in un elevato livello di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeo. Il governo austriaco mette portoghese evidenzia il problema di nozioni difficili da trasporre in evidenzia la necessità di esaminare la questione della competenza. Gli diritto nazionale o che presentano significati diversi nei diversi Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea di istituire un insieme di principi modello non vincolanti. Il governo finlandese, contrario a una legislazione completa per il vasto ambito del diritto contrattuale, ritiene in qualche modo opportuna una possibile armonizzazione minima del diritto assicurativo. Anche il governo austriaco sottolinea l’idea che il diritto assicurativo potrebbe essere un potenziale settore di armonizzazione. Al momento, il governo francese si oppone a un vero diritto contrattuale che sostituisca le leggi interne, ma non ha espresso un parere su disposizioni che lasciano invariate le norme nazionali (opt-in o opt-out). Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito considera prematura l’opzione IV, e ritiene che sia estremamente difficile perseguire l’opzione IV a dispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare in relazione all’applicazione automatica di norme che non potrebbero essere escluse. Xxxx ritiene che l’adozione di modelli, anche se puramente facoltativi e indicativi, richiederebbe un’ulteriore analisi della debolezza del sistema attuale, ma concorda sul fatto che la questione dovrà essere affrontata al momento opportuno. Il governo danese considera l’armonizzazione generale un progetto molto vasto e difficile che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovrebbe essere preso in considerazione solo se risulta evidente che le norme nazionali divergenti ostacolano un adeguato sviluppo del mercato interno, che questi problemi non possono essere risolti in altro modo e che i vantaggi di questa armonizzazione superano decisamente gli svantaggi. In questo caso, il governo danese si dichiara favorevole a una raccomandazione che istituisca principi di diritto contrattuale non vincolanti che gli Stati membri siano stimolati ad osservare nella loro legislazione, nonché una raccomandazione o regolamento che contenga norme contrattuali che le parti contraenti possono accettare per la regolamentazione dei loro contrattimembri. Il governo del Regno Unito si oppone all’opzione IV in qualunque sua forma e ritiene che non sia adeguata e che tenda ad ostacolare il principio l’opzione III particolarmente valida nell’ottica di sussidiarietà. A suo parere, semplificare la legislazione dovrebbe esistente e migliorare quella futura nonché di eliminare le contraddizioni tra le direttive esistenti e le differenze nell’attuazione a livello nazionale. Non esclude esplicitamente l’ulteriore armonizzazione delle direttive in materia di diritto contrattuale che forniscono un livello minimo di armonizzazione. Il governo danese suggerisce di concentrarsi sulla definizione di principi di massima piuttosto che su problemi specificinorme molto dettagliate nei singoli settori, identificati caso al fine di diminuire le incongruenze a livello nazionale e comunitario. Secondo gli Stati SEE-EFTA, le direttive attuali dovrebbero essere aggiornate e modificate quando necessario. Comunque, in generale esprimo la preferenza per casodirettive di armonizzazione minima.

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Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioni, le opinioni Le reazioni dei governi circa l’opzione IV non sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori e cita come esempio il diritto contrattuale dei consumatori. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere norme obbligatorie e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico a breve termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionalegeneralmente favorevoli all’opzione III. I ministeri delle Finanze governi italiano, portoghese e degli Affari economici del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione polacco considerano l’opzione III come una possibile tappa verso l’opzione IV. Il governo francese chiede una maggiore precisione nell’elaborazione della legge CE; chiede che si eviti la sovrapposizione di strumenti giuridici (questa osservazione è stata avanzata anche dal governo austriaco) e meccanismi di revisione efficaci negli strumenti CE. Il governo austriaco sostiene la necessità di utilizzare, se possibile, lo stesso modello per strumenti diversi e cita il diritto di recesso nelle direttive in materia di diritto contrattuale dei consumatori come un esempio in cui ciò potrebbe essere applicato. Xxxx sostiene inoltre la semplificazione dell’elaborazione e le eccezioni alle norme generali. Infine propone la possibilità di una transizione da un’armonizzazione minima ad una completa armonizzazione e afferma che il principio del paese di origine non si oppone esplicitamente all’opzione IVcostituisce una soluzione. Il governo finlandese afferma che nel settore del diritto contrattuale dei consumatori la Comunità dovrebbe colmare le lacune legislative, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo rendere le leggi più facilmente comprensibili e difficile, ridurre la varietà di interpretazione integrando e consolidando la legislazione esistente. Inoltre sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario l’obiettivo dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire consistere in un elevato livello di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeo. Il governo austriaco mette portoghese evidenzia il problema di nozioni difficili da trasporre in evidenzia la necessità di esaminare la questione della competenza. Gli diritto nazionale o che presentano significati diversi nei diversi Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea di istituire un insieme di principi modello non vincolanti. Il governo finlandese, contrario a una legislazione completa per il vasto ambito del diritto contrattuale, ritiene in qualche modo opportuna una possibile armonizzazione minima del diritto assicurativo. Anche il governo austriaco sottolinea l’idea che il diritto assicurativo potrebbe essere un potenziale settore di armonizzazione. Al momento, il governo francese si oppone a un vero diritto contrattuale che sostituisca le leggi interne, ma non ha espresso un parere su disposizioni che lasciano invariate le norme nazionali (opt-in o opt-out). Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito considera prematura l’opzione IV, e ritiene che sia estremamente difficile perseguire l’opzione IV a dispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare in relazione all’applicazione automatica di norme che non potrebbero essere escluse. Xxxx ritiene che l’adozione di modelli, anche se puramente facoltativi e indicativi, richiederebbe un’ulteriore analisi della debolezza del sistema attuale, ma concorda sul fatto che la questione dovrà essere affrontata al momento opportuno. Il governo danese considera l’armonizzazione generale un progetto molto vasto e difficile che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovrebbe essere preso in considerazione solo se risulta evidente che le norme nazionali divergenti ostacolano un adeguato sviluppo del mercato interno, che questi problemi non possono essere risolti in altro modo e che i vantaggi di questa armonizzazione superano decisamente gli svantaggi. In questo caso, il governo danese si dichiara favorevole a una raccomandazione che istituisca principi di diritto contrattuale non vincolanti che gli Stati membri siano stimolati ad osservare nella loro legislazione, nonché una raccomandazione o regolamento che contenga norme contrattuali che le parti contraenti possono accettare per la regolamentazione dei loro contrattimembri. Il governo del Regno Unito si oppone all’opzione IV in qualunque sua forma e ritiene che non sia adeguata e che tenda ad ostacolare il principio l’opzione III particolarmente valida nell’ottica di sussidiarietà. A suo parere, semplificare la legislazione dovrebbe esistente e migliorare quella futura nonché di eliminare le contraddizioni tra le direttive esistenti e le differenze nell’attuazione a livello nazionale. Non esclude esplicitamente l’ulteriore armonizzazione delle direttive in materia di diritto contrattuale che forniscono un livello minimo di armonizzazione. Il governo danese suggerisce di concentrarsi sulla definizione di principi di massima piuttosto che su problemi specificinorme molto dettagliate nei singoli settori, identificati caso al fine di diminuire le incongruenze a livello nazionale e comunitario. Secondo gli Stati SEE-EFTA, le direttive attuali dovrebbero essere aggiornate e modificate quando necessario. Comunque, in generale esprimo la preferenza per casodirettive di armonizzazione minima.

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Samples: Commissione Delle Comunità Europee

Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioniIl Bundesrat tedesco, pur sostenendo le opinioni dei governi circa opzioni II e III e, a lungo termine, l’opzione IV non IV, ritiene comunque che, se necessario, risulterebbe utile adottare misure di armonizzazione particolari. I Länder tedeschi e il governo austriaco sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori e cita come esempio contrari al recepimento il diritto contrattuale dei consumatoridi famiglia e il diritto di successione. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere Anche il ministro delle Finanze belga è contrario al recepimento di norme obbligatorie relative al diritto di famiglia e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico a breve termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionaleai beni immobili. I ministeri delle Finanze e degli Affari economici Länder tedeschi sono inoltre contrari al recepimento del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione IVdiritto di proprietà. Il governo austriaco non si oppone esplicitamente all’opzione IV, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo e difficile, e sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo propone di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per recepire il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire un elevato livello diritto di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeoproprietà. Il governo austriaco mette in evidenzia la necessità propone di esaminare la questione della competenzarecepire il diritto di risarcimento per fatto illecito. Gli Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di Il governo francese sostiene una concezione limitata del diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea che praticamente esclude il diritto di istituire un insieme risarcimento per fatto illecito e il diritto di principi modello non vincolantiproprietà. Il governo finlandese, contrario mentre suggerisce la necessità di studiare nuove norme a una legislazione completa livello comunitario in materia di diritto assicurativo (cfr. opzione IV), indica che, come minimo, dovrebbero essere riesaminate a breve le norme di diritto privato internazionale. Il governo danese suggerisce che la Commissione si impegni prima di tutto a controllare il corretto funzionamento delle norme internazionali e del diritto applicabile. Inoltre è favorevole a uno studio più dettagliato per il vasto ambito quanto riguarda sia l’armonizzazione generale del diritto contrattuale, ritiene in qualche modo opportuna una possibile armonizzazione minima del diritto assicurativo. Anche sia il governo austriaco sottolinea l’idea fatto che il diritto assicurativo potrebbe parti di esso possono essere un potenziale settore di armonizzazione. Al momentoattuate, il governo francese si oppone a un vero diritto contrattuale che sostituisca le leggi interne, ma non ha espresso un parere su disposizioni che lasciano invariate le norme nazionali (opt-in o opt-out). Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito considera prematura l’opzione IV, e ritiene che sia estremamente difficile perseguire l’opzione IV a dispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalitàcon conseguenti vantaggi, in particolare in relazione all’applicazione automatica di norme che non potrebbero essere escluseun più ampio quadro internazionale, come quello delle Nazioni Unite. Xxxx ritiene che l’adozione di modelli, anche se puramente facoltativi e indicativi, richiederebbe un’ulteriore analisi Esso cita l’esempio della debolezza del sistema attuale, ma concorda sul fatto che la questione dovrà essere affrontata al momento opportunoCISG. Il governo austriaco e quello danese considera l’armonizzazione generale un progetto molto vasto sottolineano che in tutti i futuri lavori il principio della libertà in materia di contratti dovrebbe costituire la regola generale, e difficile che, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dovrebbe essere preso in considerazione solo se risulta evidente che le norme nazionali divergenti ostacolano un adeguato sviluppo del mercato interno, che questi problemi non possono essere risolti in altro modo e che i vantaggi di questa armonizzazione superano decisamente gli svantaggi. In questo caso, il governo danese si dichiara favorevole eventuali limitazioni a una raccomandazione che istituisca principi di diritto contrattuale non vincolanti che gli Stati membri siano stimolati ad osservare nella loro legislazione, nonché una raccomandazione o regolamento che contenga norme contrattuali che le parti contraenti possono accettare per la regolamentazione dei loro contratti. Il governo del Regno Unito si oppone all’opzione IV in qualunque sua forma e ritiene che non sia adeguata e che tenda ad ostacolare il detto principio di sussidiarietà. A suo parere, la legislazione dovrebbe concentrarsi su problemi specifici, identificati caso per casodovrebbero costituire l’eccezione alla regola.

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Samples: Commissione Delle Comunità Europee