Reazioni degli operatori del diritto Clausole campione

Reazioni degli operatori del diritto. La maggioranza degli operatori del diritto ritiene che l’armonizzazione del diritto contrattuale europeo non sarà raggiunta semplicemente facendo affidamento sui mercati. Vi è il pericolo che venga applicato il sistema giuridico del paese della parte contraente con maggiori risorse economiche. La Law Society of England and Wales (ordine degli avvocati d’Inghilterra e del Galles) afferma che sarebbe preferibile che per taluni particolari tipi di transazioni non fosse previsto alcun intervento.
Reazioni degli operatori del diritto. Quasi tutti i contributi degli operatori del diritto si esprimono a favore dell’opzione III, sebbene alcuni ritengano che un semplice riesame non sarebbe comunque sufficiente ad evitare l’applicazione di diverse norme del diritto nazionale obbligatorio. Il riesame dell’attuale legislazione dovrebbe basarsi sulle esperienze di iniziative quali SLIM e BEST.
Reazioni degli operatori del diritto. Alcuni contributi esprimono l’idea che gli studi comparativi sul diritto contrattuale siano un prerequisito per qualsiasi iniziativa e che il funzionamento del mercato interno potrebbe essere ulteriormente perfezionato applicando l’opzione II. L’approccio di un’armonizzazione «blanda» attraverso la promozione dello sviluppo di principi comuni quali linee guida per i legislatori e i tribunali, nel rispetto delle diverse tradizioni di sistemi giuridici esistenti, potrebbe con il tempo portare eventualmente ad una «legge modello». Si suggerisce che tali principi includano il diritto di proprietà e il diritto di risarcimento per fatto illecito. Altri interventi esprimono la loro preoccupazione circa il fatto che strumenti non vincolanti, quali i principi comuni e i contratti tipo, avrebbero unicamente un interesse dal punto di vista accademico e con ogni probabilità non riscuoterebbero un’ampia approvazione sul mercato e, di conseguenza, non sarebbero attuati. Inoltre, l’armonizzazio- ne che comporta la creazione di leggi simili ma non identiche non costituirebbe una buona soluzione.
Reazioni degli operatori del diritto. Solo 6 dei 27 contributi giunti dagli operatori del diritto rifiutano totalmente il suggerimento di un codice civile europeo. In particolare, gli operatori del diritto inglesi temono che l’importanza generale del diritto comune inglese ne possa soffrire. A loro parere sarebbe eccessivo, alla fine, imporre agli Stati membri un diritto contrattuale europeo obbligatorio. In un caso è stato asserito che uno schema obbligatorio rischierebbe di ostacolare l’importante aspetto relativo all’«esportazione» contenuto nel diritto comune inglese, che offre in tutto il mondo alle parti contraenti una sicurezza giuridica maggiore di quella offerta dai sistemi giuridici nella tradizione del diritto civile. Per esempio, vi sono termini comuni proposti dalla International Swaps Derivatives Association che utilizzano il diritto inglese. La Law Society of Scotland (ordine degli avvocati scozzesi), tuttavia, pur definendo l’opzione III come la propria «opzione preferita», afferma che questa non dovrebbe essere portata avanti escludendo le opzioni II e IV. Altri considerano che un codice civile uniforme e completo rappresenti la soluzione migliore ai problemi individuati. Tuttavia, non esiste un parere comune circa il modo più adatto per raggiungere questo obiettivo, se applicando una raccomandazione, una direttiva o, poiché le direttive sono spesso attuate in modo errato, un regolamento. Si tende comunque a preferire un sistema opt-in, un insieme di norme transnazionali che, a discrezione degli Stati membri, possano anche essere scelte dalle parti interessate per i semplici contratti a livello nazionale. Si suggerisce, come prima fase, l’uniformazione della terminologia giuridica. Si devono tenere in considerazione i principi nazionali relativi ai contratti pubblici, al diritto di famiglia e alla procedura civile collegati con il diritto contrattuale.
Reazioni degli operatori del diritto. Alcuni autori dei contributi del Regno Unito non considerano la mancanza di armonizzazione dei diritti contrattuali un ostacolo allo sviluppo di un mercato finanziario integrato. Le preoccupazioni sul fatto che il funzionamento del mercato interno potrebbe essere ostacolato dall’esistenza di diversi sistemi nazionali di diritto contrattuale sono considerate meno sostanziali di quanto si ritenga generalmente, in quanto sistemi diversi spesso producono risultati simili. Alcuni interlocutori fanno riferimento agli Stati Uniti, dove non esiste alcun sistema unificato, ma dove il Codice commerciale uniforme funziona unicamente come modello per taluni aspetti legali in materia di obblighi, e al Regno Unito, dove il diritto civile scozzese convive con il diritto comune inglese. Le barriere linguistiche, le differenze culturali, le distanze, le tradizioni e le pratiche giudiziarie sono considerate più significative rispetto alla diversità delle leggi. Si propone di affrontare in via prioritaria le divergenze legate ai procedimenti civili. Tuttavia, alcuni esperti di diritto affermano che i consumatori e le PMI, non adeguatamente consigliati dagli avvocati dei relativi Stati membri, potrebbero, a differenza dei grandi operatori del mercato, incorrere in difficoltà. Da un lato le parti possono sempre avvalersi della possibilità di scelta della legge che disciplina il contratto, ma molto spesso la parte più potente impone la legislazione vigente nella propria sede. I grandi operatori del mercato trovano sempre il modo per affrontare ogni difficoltà con sofisticati accordi contrattuali, anche se gli avvocati devono conoscere non solo la legislazione comunitaria pertinente, ma anche le modalità di attuazione della direttiva nello Stato membro interessato. Per quanto riguarda i costi aggiuntivi legati alle informazioni e il costo delle consulenze giuridiche addizionali, questi non sono considerati sostanzialmente superiori per i contatti con l’estero di quanto non siano negli altri casi. Tuttavia, il costo da sostenere per ottenere il parere di esperti potrebbe essere superiore all'importo richiesto per i contratti stipulati con i consumatori. D’altro canto, l’attuazione di una nuova normativa potrebbe implicare costi superiori per le consulenze giuridiche rispetto all’attuale diversità delle leggi. Gli interlocutori che sostengono la presenza di difficoltà riferiscono che esse sono in particolare dovute a • mancanza di conoscenza dell’altro sistema giuridico in general...
Reazioni degli operatori del diritto. Gli operatori del settore giudiziario che hanno commentato l'aspetto dell’applicazione del diritto comunitario convengono sul fatto che l’attuale approccio della legislazione comunitaria, che mira a disciplinare solo taluni aspetti particolari del diritto contrattuale, è responsabile di una perdita di trasparenza e di coerenza. Le incoerenze tra le direttive comprendono incoerenze relative al riconoscimento di principi generali, come quello della buona fede. Esempi di problemi comprendono la generale mancanza di una definizione del termine ‘contratto’ e i diversi periodi di tempo per le disposizioni sulla rescissione dei contratti. Inoltre, esiste il problema dell’attuazione e dell’interpretazione non omogenea delle direttive da parte degli Stati membri.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.