Reazioni delle imprese Clausole campione

Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europea. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comuni. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorio. In generale i rappresentanti del settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il loro contributo si oppongono all’opzione II. Numerosi contributi di altri settori imprenditoriali sono a favore della promozione della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economici.
Reazioni delle imprese. I contributi che giungono dall’industria manifatturiera individuano un particolare bisogno di armonizzazione dei termini di prescrizione e delle norme sulla limitazione della responsabilità. Inoltre, non si ritiene giustificato limitare il lavoro in materia di diritto privato al solo diritto contrattuale. Se l’obiettivo è quello di facilitare le transazioni transfrontaliere, il diritto contrattuale non può essere considerato svincolato dal diritto di proprietà. Alcuni suggerimenti del settore dei servizi finanziari si riferiscono alla possibilità di inserire ambiti quali le esigenze di informazione, il diritto tributario e il diritto societario nel processo di armonizzazione. Il settore dei mezzi di comunicazione suggerisce di adottare, come strumento alternativo per il diritto dei consumatori, un sistema simile a quello di Incoterms nel diritto contrattuale. I contributi giunti da altri settori imprenditoriali affermano che la Commissione potrebbe anche fornire una piattaforma istituendo un sito web dove sono presenti informazioni in materia di diritto contrattuale e un confronto delle normali clausole contrattuali.
Reazioni delle imprese. Secondo il parere di alcune delle parti interessate appartenenti all’industria manifatturiera, le differenze presenti nelle legislazioni nazionali non costituiscono un ostacolo significativo alle transazioni transfrontaliere, in quanto in molti casi il diritto privato internazionale, la Convenzione sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e il diritto comunitario esistente forniscono soluzioni soddisfacenti. Talune associazioni imprenditoriali evidenziano il fatto che le diversità nel diritto nazionale conducono a distorsioni della concorrenza, ad esempio attraverso maggiori costi di informazione, e alla mancanza di certezza giuridica, specialmente in merito ai diversi quadri giuridici in materia di responsabilità. La responsabilità per i difetti latenti ai sensi della legislazione francese è stata indicata come uno dei problemi. Sono state rilevate difficoltà da parte delle PMI nel settore dei servizi a causa delle grandi diversità esistenti a livello di legislazione nazionale in materia di servizi. Talvolta le difficoltà persistono anche dopo l’armonizzazione delle leggi, ad esempio per quanto concerne gli agenti commerciali. Ciò rende occasionalmente necessario il ricorso al parere di esperti legali. Problemi particolari sono associati alla diversità delle leggi in materia di limitazione della responsabilità e di interessi sulle garanzie. Per quanto concerne le transazioni transfrontaliere, le imprese rilevano difficoltà significative in merito alla responsabilità e all’attuabilità di condizioni standard e in merito ai requisiti di acquisizione delle condizioni standard nei contratti stipulati secondo una legislazione straniera, in particolare quella italiana. La mancata conoscenza del fatto che la legislazione del contratto non disciplina necessariamente gli aspetti delle transazioni legati alla proprietà, determina in alcuni Stati membri ulteriori difficoltà. Inoltre, la diversità delle regole applicabili al trasferimento di titoli e garanzie in merci influisce negativamente sulla possibilità di stipulare contratti di leasing transfrontalieri. Le differenze pre-contrattuali generano gravi difficoltà per le imprese dell’UE. Mentre le parti interessate provenienti dal settore del commercio al dettaglio indicano la trasposizione non uniforme della direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali come ostacolo alle vendite dirette transfrontalie...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.