Reazioni dei giuristi accademici Clausole campione

Reazioni dei giuristi accademici. Gli accademici sono in maggioranza favorevoli all’opzione IV, benché essa sia vista come una strategia a lungo termine o, da alcuni, come qualcosa per un futuro remoto; vi è inoltre un’opposizione diretta. Si sottolinea che il successo del diritto contrattuale europeo dipende dalla sua qualità sostanziale. Tra gli indicatori di una qualità sostanziale vi sono norme semplici, chiare, accessibili, pratiche e complete, che devono tenere conto delle moderne situazioni socio-economiche, non eccessivamente astratte. Si afferma che il diritto contrattuale europeo non deve essere un semplice compromesso tra le diverse leggi nazionali, ma si devono scegliere le norme migliori e più giuste. Si suggerisce anche che l’analisi giuridica positivista, se non è accompagnata dall’attenzione verso l’impatto sociale ed economico delle costruzioni giuridiche, è inutile. Un indicatore importante delle norme di base è costituito dalla misura in cui esse rispecchiano ciò che le parti interessate avrebbero concordato. Si suggerisce in modi diversi un’attuazione progressiva che proceda per fasi, per esempio adottando un approccio opt-in prima di sostituire, in una fase finale, le leggi nazionali; occorre inoltre un periodo di prova. Si insiste sul fatto che taluni Stati membri potrebbero adottare un diritto contrattuale europeo prima di altri, sebbene un accademico si opponga a questa possibilità. In un contributo si suggerisce che la questione politica di una codifica paneuropea dovrebbe essere esaminata sullo sfondo di un possibile testo legislativo. Molti accademici sono favorevoli a sostituire il diritto nazionale, in una fase finale, con un diritto europeo uniforme o con un codice civile europeo, benché parecchi preferiscano una soluzione opt-in o opt-out, in particolare per norme non vincolanti o facoltative. È stato osservato che, benché il diritto inglese contempli la possibilità di optare per la Uniform Law on the International Sale of Goods (Legge uniforme sulla vendita internazionale di merci) del 1964, non è mai stato registrato un caso in cui le parti contraenti abbiano scelto questa alternativa. Tra le ragioni avanzate a sostegno del parere contrario alla sostituzione del diritto nazionale vi è l’idea che la codifica a livello europeo comporterebbe rigidità e stasi nel diritto e l’idea che una presenza parallela del diritto contrattuale europeo e nazionale a lungo termine riunirebbe i vantaggi di una normativa centralizzata e decentralizzata ed eviterebbe gli svantag...
Reazioni dei giuristi accademici. Tra gli accademici si registra un notevole sostegno al perfezionamento della legislazione comunitaria esistente, una questione definita prioritaria da alcuni. Tra le ragioni addotte a favore del perfezionamento della legislazione comunitaria esistente vi sono un’eccessiva incertezza e la confusione della terminologia esistente e la possibilità di una maggiore coerenza, trasparenza e semplicità del diritto CE. Un’altra ragione è la possibilità di progredire verso un’organizzazione sistematica del diritto contrattuale CE, il perfezionamento della sua consistenza e l’eliminazione delle lacune. Anche le norme obbligatorie in materia di diritto contrattuale dell’Unione europea dovrebbero essere aggiornate. La maggior parte delle opinioni degli accademici espresse sostengono comunque che il perfezionamento della legislazione comunitaria non risolverà i problemi fondamentali legati al diritto contrattuale, o quanto meno costituirà una soluzione a breve termine. In ogni caso, lo sviluppo di un’idea per perfezionare il futuro processo di promulgazione delle leggi a livello comunitario è indicata come strategia a lungo termine.
Reazioni dei giuristi accademici. E' stata criticata la qualità della legislazione comunitaria. Le direttive esistenti rivelano incoerenze per quanto riguarda la definizione di termini particolari, oltre al contenuto delle definizioni dei soggetti interessati (compresi “consumatore” e “venditore”) e i termini del periodo di riflessione consentito. Il campo di applicazione della direttiva per la tutela dei consumatori è definito, in particolare, ambiguo. Una spiegazione di tali difficoltà risiede nella mancanza di un vocabolario comune per il diritto privato. Alcuni commentatori citano problemi relativi all’attuazione delle direttive nella legislazione nazionale. Esempi particolari sono citati in riferimento alla tutela delle basi di dati, delle vendite a domicilio, delle vacanze “tutto compreso”, delle vendite a distanza e alla direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Inoltre, le direttive sulle clausole abusive, sulla responsabilità per i danni conseguenti a prodotti difettosi, sulle garanzie ai consumatori, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e sul commercio elettronico sollevano la difficile questione dell’estensione del loro campo di applicazione a livello nazionale. Si suggerisce che l’approccio verticale della legislazione, che ha per oggetto specificamente la Comunità, ha condotto a distorsioni nei sistemi giuridici nazionali e alla mancanza di coordinamento tra le direttive. Si afferma che le direttive minacciano la coerenza dei sistemi giuridici nazionali con l’introduzione di nuovi concetti, a causa della mancanza di coerenza tra le direttive stesse e in quanto la Corte di giustizia delle Comunità europee non può mantenere contemporaneamente la coerenza interna di tutti i sistemi giuridici dell’UE.

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