Reazioni dei governi Clausole campione

Reazioni dei governi. A differenza delle altre opzioni, le opinioni dei governi circa l’opzione IV non sono omogenee. Il governo italiano è del parere che dovrebbe essere attuata l’armonizzazione orizzontale in particolari settori e cita come esempio il diritto contrattuale dei consumatori. Afferma che la legislazione dovrebbe comprendere norme obbligatorie e norme non obbligatorie e dovrebbe consentire la possibilità di scegliere un diverso diritto fondamentale. Il governo portoghese ritiene che l’opzione IV non sia un obiettivo realistico a breve termine, ma che può essere perseguito una volta attuata l’opzione II. Esso consiglia di portare avanti ed intensificare gli studi accademici in questo settore. L’opzione IV dovrebbe essere costituita da norme applicabili, salvo diversi accordi fra le parti contraenti. Dovrebbero esistere norme obbligatorie solo per casi speciali. Il governo portoghese ritiene che né una direttiva, né una raccomandazione siano strumenti adatti, in quanto entrambi comportano differenze nel diritto nazionale. I ministeri delle Finanze e degli Affari economici del Regno del Belgio sono favorevoli all’opzione IV. Il governo austriaco non si oppone esplicitamente all’opzione IV, ma mette in evidenza che sarà un lavoro lungo e difficile, e sottolinea che le istituzioni CE non dovrebbero essere contrarie a questa opzione. Esso suggerisce l’utilizzo di strumenti da applicare se le parti interessate sono concordi all’applicazione stessa. Analogamente, i Länder tedeschi considerano l’opzione IV lo strumento adeguato per il medio o lungo termine, a condizione che se ne dimostri la necessità, e sottolineano che l’attuale acquis comunitario dovrebbe essere completamente integrato, e che occorrerebbe garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Tuttavia ritengono che, al momento, la CE non disponga di una base giuridica per questo intervento, ma affermano che nel quadro della preparazione della prossima CIG, nel 2004, occorrerà esaminare la questione di questa specifica competenza. La questione della competenza della Comunità è sottolineata anche dal governo polacco, che tuttavia potrebbe considerare l’opzione IV come un’idea per il potenziale sviluppo del diritto europeo. Il governo austriaco mette in evidenzia la necessità di esaminare la questione della competenza. Gli Stati SEE-EFTA sono scettici nei confronti dello sviluppo di un nuovo insieme di principi completi vincolanti di diritto contrattuale, ma accolgono con maggior favore l’idea di isti...
Reazioni dei governi. Il governo portoghese osserva il fatto che la dispersione delle regole comunitarie tra molteplici strumenti rende più difficile la loro interpretazione e applicazione. Conferma il carattere di ambiguità degli strumenti e dei concetti comunitari. Anche i contributi della Commissione per le banche e la finanza del Regno del Belgio e del governo francese affermano le contraddizioni nei confronti dell’acquis. La prima cita come esempio le direttive concernenti i servizi di investimento e sul commercio elettronico. Il governo finlandese cita differenti interpretazioni e disuguaglianze nel diritto comunitario e nei provvedimenti applicativi nazionali. In relazione a questi ultimi il governo finlandese riferisce specificamente che la discrezionalità nell’attuare le direttive rende dubbiosi gli operatori circa la corretta applicazione. I Länder tedeschi criticano la coerenza dell’acquis, riportando come esempio le modalità degli obblighi di informazione e i diritti di rescissione nelle direttive sul diritto contrattuale dei consumatori. Il governo britannico non rileva alcuna contraddizione nel diritto comunitario e afferma che qualsiasi problema di questa natura dovrebbe continuare ad essere affrontato caso per caso.
Reazioni dei governi. La maggior parte dei governi intervenuti nel dibattito ha espresso un parere sfavorevole per quanto concerne l’opzione I. Tra coloro che rifiutano l’opzione I, la Francia ritiene che questa sia incompatibile con il normale funzionamento del mercato interno. Il governo italiano sottolinea il pericolo dell’ulteriore frammentazione del diritto contrattuale e i Länder tedeschi ricordano il bisogno di chiarezza e trasparenza per gli operatori economici. Il Financial Services Authority (Ente per i servizi finanziari) del Regno Unito sostiene che non si può affermare con certezza che l’opzione I affronterà in modo adeguato le questioni sollevate, le quali dipenderanno dall’entità del problema. Il governo del Regno Unito, tuttavia, ritiene che lo sviluppo di soluzioni a problemi potenziali costituisca un’importante opportunità per il mercato. La Commissione per le banche e la finanza del Regno del Belgio cita un fortunato esempio di autoregolamentazione (informazioni precontrattuali sui prestiti immobiliari). È favorevole, in primo luogo, al sostegno della Commissione a fini di autoregolamentazione e in secondo luogo, qualora l’autoregolamentazione fallisca, all’intervento di legislatori comunitari.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.