Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europea. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comuni. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorio. In generale i rappresentanti del settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il loro contributo si oppongono all’opzione II. Numerosi contributi di altri settori imprenditoriali sono a favore della promozione della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economici.
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al Molti dei contributi pervenuti dal settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli all’opzione III, mentre in un caso si afferma che l’industria è restia a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine doversi occupare di rafforzare l’integrazione europeanuove norme obbligatorie che riducono la libertà dei contratti, che non sarebbero giustificabili dal punto di vista delle imprese. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbeIn generale, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende nei contributi del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo si dichiara che il miglioramento della qualità della legislazione già in vigore sosterrà la spinta verso un mercato interno. Vi è una divergenza di opinioni circa l’opzione III nel settore dei principi comunimezzi di comunicazione. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorioTaluni sostengono il completo perfezionamento legislativo che consiste nell’eliminare le contraddizioni, mentre altri ritengono che l’analisi delle direttive esistenti dovrebbe essere condotta caso per caso e il perfezionamento dovrebbe essere rivolto a leggi che interessano settori giuridici distinti piuttosto che un’armonizzazione completa. In generale i rappresentanti del settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il loro contributo si oppongono all’opzione II. Numerosi contributi di giunti da altri settori imprenditoriali sono a favore del perfezionamento, del coordinamento e della promozione sincronizzazione della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economicilegislazione già in vigore.
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al Tra i contributi giunti dal settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi manifatturiera, un’associazione respinge l’opzione I, mentre altre due sostengono che, per quanto possibile, sarebbe opportuno lasciare che il mercato si autoregoli laddove l’industria ha raggiunto un elevato livello di autoregolamentazione sviluppando condizioni di scambio favorevoli. Alcuni contributi giunti dal settore dei servizi finanziari ritengono che l’opzione I non sia realistica, mentre in un caso si sostiene che le forze di mercato costituiranno un notevole incentivo per i paesi al fine di garantire che il diritto nazionale sia adeguato alle necessità commerciali internazionali e l’intervento della Comunità nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europeadei contratti comporterebbe una correzione dei costi non giustificata. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comuni. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorio. In generale i rappresentanti del Il settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato si è mostrato ampiamente favorevole alla semplice autoregolamentazione, specialmente le aziende la cui attività dipende da materiale soggetto al diritto d’autore creato da altri. Per quanto riguarda il loro contributo si oppongono all’opzione II. Numerosi contributi di offerto da altri settori imprenditoriali sono a favore della promozione della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guidaimprenditoriali, codici di condotta o contratti tipo da le soluzioni basate in parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio e completamente sul mercato sembrano essere la strategia ritenuta, nella maggior parte dei casi, verosimilmente più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economicivalida.
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera In generale, le industrie manifatturiere sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europeacontrarie all’opzione IV. Taluni suggeriscono Un’associazione indica che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comuni. Si suggerisce la creazione di un codice civile può solo essere un obiettivo a lungo termine e dovrebbe essere sviluppata gradualmente attraverso un avvicinamento facoltativo delle leggi nazionali in modo che le imprese non si trovino improvvisamente ad affrontare variazioni eccessive dei principi provvisoriocosti. In generale i rappresentanti del Si afferma inoltre la necessità di giustificare tutti gli interventi dell’UE e si sostiene che la legislazione UE dovrebbe essere sottoposta a prova sulla base della valutazione dell’impatto, dell’analisi dei costi-benefici, della proporzionalità e della sua potenziale capacità di creare posti di lavoro o disoccupazione. La maggior parte dei contributi che giungono dal settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il loro contributo si oppongono all’opzione IInon ritengono necessario l’intervento della Commissione attraverso un nuovo strumento. Numerosi Alcune associazioni sono contrarie a qualsiasi tipo di condizioni contrattuali prestabilite i per contratti aziendali, poiché al momento non vi è la necessità di istituire un codice civile europeo. Molti dei contributi di giunti dal settore dei servizi finanziari considerano l’opzione IV adeguata a un obiettivo a lungo termine, e numerosi sono i consigli per un approccio appropriato: un quadro legislativo generale, una direttiva o un codice civile costituito per la maggior parte da norme non obbligatorie e in parte da norme obbligatorie. È stato suggerito un sistema opt-in. Gli altri settori imprenditoriali sostengono una nuova legge completa, ma solo dove sono a favore della promozione della ricerca al fine stati identificati problemi concreti e come una soluzione di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta opt-out quale la CISG o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economicil’UCC (United States Uniform Commercial Code – Codice commerciale uniforme degli Stati Uniti).
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europea. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del Secondo alcune delle parti intervenute alle consultazioni provenienti dal settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comunifinanziari, i problemi causati dalle diversità nell’attuazione delle direttive e delle diverse leggi e giurisdizioni applicabili possono costituire un ostacolo reale al commercio transfrontaliero. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorio. In generale i rappresentanti del Due associazioni appartenenti al settore dei mezzi di comunicazione comunicazione, che hanno presentato rappresentano tra gli altri i creatori dei materiali con diritto di proprietà intellettuale, citano un esempio specifico di difficoltà relative alla definizione di “equa remunerazione” che, secondo il loro contributo si oppongono all’opzione IIgiudizio, è un’espressione priva di significato nella legislazione britannica che attua la direttiva sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Numerosi contributi di In altri settori imprenditoriali sono a favore si è affermato che l’attuazione divergente delle direttive negli Stati membri causa generalmente distorsioni della promozione concorrenza, ad esempio nel contesto della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questioneprotezione dei consumatori, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contrattii provvedimenti attuativi eccedono il livello di protezione minimo stabilito. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economiciAlcune associazioni hanno affermato di non aver incontrato difficoltà nell’acquisto di merci o servizi in altri paesi dell’Unione europea.
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europea. Taluni suggeriscono che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del Secondo alcune delle parti intervenute alle consultazioni provenienti dal settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comunifinanziari, i problemi causati dalle diversità nell’attuazione delle direttive e delle diverse leggi e giurisdizioni applicabili possono costituire un ostacolo reale al commercio transfrontaliero. Si suggerisce la creazione di un codice dei principi provvisorio. In generale i rappresentanti del Due associazioni appartenenti al settore dei mezzi di comunicazione comunicazione, che hanno presentato rappresentano tra gli altri i creatori dei materiali con diritto di proprietà intellettuale, citano un esempio specifico di difficoltà relative alla definizione di «equa remunerazione» che, secondo il loro contributo si oppongono all’opzione IIgiudizio, è un’espressione priva di significato nella legislazione britannica che attua la direttiva sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Numerosi contributi di In altri settori imprenditoriali sono a favore si è affermato che l’attuazione divergente delle direttive negli Stati membri causa generalmente distorsioni della promozione concorrenza, ad esempio nel contesto della ricerca al fine di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questioneprotezione dei consumatori, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contrattii provvedimenti attuativi eccedono il livello di protezione minimo stabilito. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economiciAlcune associazioni hanno affermato di non aver incontrato difficoltà nell’acquisto di merci o servizi in altri paesi dell’Unione europea.
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Reazioni delle imprese. Alcuni soggetti intervenuti appartenenti al settore dell’industria manifatturiera In generale, le industrie manifatturiere sono favorevoli a promuovere principi europei uniformi nel settore del diritto contrattuale al fine di rafforzare l’integrazione europeacontrarie all’opzione IV. Taluni suggeriscono Un’associazione indica che dovrebbe essere data la priorità alla semplificazione della legislazione nazionale e comunitaria e all’eliminazione dei livelli regolamentari inutili. Gli orientamenti e i principi generali possono servire da modello per i contratti commerciali. L’applicazione facoltativa comporterebbe, come è già accaduto nel caso della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), un ampio riscontro positivo. I rappresentanti del settore del commercio al dettaglio si sono dichiarati a favore dello sviluppo di una legge conciliante e del miglioramento della qualità dell’attuale legislazione CE, a condizione che la nuova legislazione comprenda norme di massima e abolisca le clausole minime che normalmente consentono agli Stati membri di spingersi oltre quanto richiesto della legislazione CE. Talune aziende del settore dei servizi finanziari sono favorevoli ad un’ulteriore indagine relativa allo sviluppo dei principi comuni. Si suggerisce la creazione di un codice civile può solo essere un obiettivo a lungo termine e dovrebbe essere sviluppata gradualmente attraverso un avvicinamento facoltativo delle leggi nazionali in modo che le imprese non si trovino improvvisamente ad affrontare variazioni eccessive dei principi provvisoriocosti. In generale i rappresentanti del Si afferma inoltre la necessità di giustificare tutti gli interventi dell’Unione europea e si sostiene che la legislazione Unione europea dovrebbe essere sottoposta a prova sulla base della valutazione dell’impatto, dell’analisi dei costi-benefici, della proporzionalità e della sua potenziale capacità di creare posti di lavoro o disoccupazione. La maggior parte dei contributi che giungono dal settore dei mezzi di comunicazione che hanno presentato il loro contributo si oppongono all’opzione IInon ritengono necessario l’intervento della Commissione attraverso un nuovo strumento. Numerosi Alcune associazioni sono contrarie a qualsiasi tipo di condizioni contrattuali prestabilite i per contratti aziendali, poiché al momento non vi è la necessità di istituire un codice civile europeo. Molti dei contributi di giunti dal settore dei servizi finanziari considerano l’opzione IV adeguata a un obiettivo a lungo termine, e numerosi sono i consigli per un approccio appropriato: un quadro legislativo generale, una direttiva o un codice civile costituito per la maggior parte da norme non obbligatorie e in parte da norme obbligatorie. È stato suggerito un sistema opt-in. Gli altri settori imprenditoriali sostengono una nuova legge completa, ma solo dove sono a favore della promozione della ricerca al fine stati identificati problemi concreti e come una soluzione di elaborare principi comuni come primo passo verso l’armonizzazione. Si sostiene inoltre che lo sviluppo di linee guida, codici di condotta opt-out quale la CISG o contratti tipo da parte delle istituzioni europee non costituisca l’approccio più adeguato per affrontare la questione, specialmente se questi strumenti possono diventare vincolanti e costituire una limitazione per la libertà dei contratti. Si afferma che questi strumenti dovrebbero essere promossi solo dagli operatori economicil’UCC (United States Uniform Commercial Code — Codice commerciale uniforme degli Stati Uniti).
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