Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all’Assicurato stesso. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o, even- tualmente, nel Questionario anamnestico.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all’Assicurato stesso. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata aA/r R contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’artnell’Art. 1.3 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o, even- tualmente, nel Questionario anamnesticosalute.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all’Assicurato stesso. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione po- sizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 1.2 o per dichiarazioni false, inesatte e per reticenze o reticenti relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o, even- tualmente, nel Questionario anamnesticosalute.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicuratodell’Assicurato (nelle modalità di seguito specificate), di non accettare tale adesione dandone comunicazione al Contra- ente ed all’Assicurato stesso. Le L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società hanno facoltà nei limiti del precedente art. 1.2 delle presenti Condizioni di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione Assicurazione ed entro il termine di buono stato 30 giorni di salute o, even- tualmente, nel Questionario anamnesticocui sopra.
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Recesso e mancata accettazione da parte delle Società. Le Società hanno diritto, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunicazione all’Assicurato stesso. Le Società hanno facoltà di recedere con lettera raccomandata a/r contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’art. 1.3 1.2 o per dichiarazioni inesatte inesat- te e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o, even- tualmente, nel Questionario anamnesticosalute.
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