Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
Periodi di Carenza. La copertura decorre:
Periodi di Carenza. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti.
Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto prevede i periodi di carenza di seguito elencati, decorrenti dall’effetto dell’assicura- zione, durante i quali l’eventuale sinistro non è indennizzabile: - per la garanzia A) Invalidità Totale e Permanente da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia; - per la garanzia B) Disoccupazione: 90 giorni (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione); - per la garanzia C) Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione); - per la garanzia D) Malattia grave: 90 giorni.
Periodi di Carenza. La Copertura Assicurativa decorre:
Periodi di Carenza. La garanzia decorre: - per gli Infortuni dal momento in cui ha effetto l’Assicu- razione; - per le Malattie, dal 30° giorno successivo a quello di ef- fetto dell’Assicurazione (incluso l’aborto e le Malattie di- pendenti da gravidanza o puerperio purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’Assicurazione); - per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sotto- posti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipula dell’Assicurazione purché dichiarati alla Compagnia al- l’atto stesso della stipula della Polizza e salvo diversa pat- tuizione, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione; - per le patologie varicose e per il parto, dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione. - dal giorno in cui aveva effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni e i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, de- corsi i termini di Carenza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Quanto sopra vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di validità di uno stesso contratto. In caso di Sinistro Obblighi del Contraente/Assicurato Il Sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dal- l’Assicurato o dai suoi aventi diritto entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità. La denuncia di Xxxxxxxx deve es- sere fatta per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società di Servizi Assirete L’Assicurato deve fornire, anche tramite la struttura con- venzionata che ha erogato la prestazione, la documentazio- ne medica sulla natura della patologia che ha dato luogo alla prestazione. Eventuale documentazione redatta in lin- gua diversa dall’italiano, dall’inglese, dal francese e dal te- desco deve essere corredata di traduzione in italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione restano a carico del Contraente/Assicurato. L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che han- no visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto al Rimborso delle spese soste- nute, ai...
Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di carenza di seguito elencati, decorrenti dall’effetto dell’assicurazione: • per la garanzia B) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia: 60 giorni in caso di malattia; • per la garanzia C) Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia: 60 giorni in caso di malattia; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di ripresa occupazione; • per la garanzia D) Malattia grave: 60 giorni; • per la garanzia E) Disoccupazione: 60 giorni; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione. Durante i periodi di carenza sopra indicati l’eventuale sinistro non è indennizzabile. Avvertenza: ai fini della stipula del contratto l’Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compro- mettere il diritto alla prestazione come specificato agli artt. 1.10 e 1.27 delle Condizioni di Assicurazione.
Periodi di Carenza. I Per alcune tipologie di sinistro, il Contratto ha effetto in momenti successivi rispetto alla Data di Decorrenza. In particolare, il Contratto ha effetto per:
Periodi di Carenza. 1. Le Coperture Assicurative sono soggette ai seguenti Periodi di Carenza: Copertura Periodo di Carenza Invalidità Totale Permanente da Infortunio Non applicabile Perdita d’Impiego Involontaria 90 giorni Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia 30 giorni solo se da Malattia
Periodi di Carenza. Si elencano nei punti seguenti i periodi di Carenza in relazione alle sole garanzie per le quali sono previsti.