Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
1. per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: 30 giorni in caso di Malattia;
2. per la garanzia C) Malattia Grave: 30 giorni;
3. per la garanzia Disoccupazione (Opzione 1): 60 giorni; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 60 giorni di Ripresa occupazione;
4. per la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Opzione 2): 60 giorni in caso di Malattia; inoltre, è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 60 giorni di Ripresa occupazione; Durante i periodi di Carenza sopra indicati l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
Periodi di Carenza. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
b) di shock anafilattico sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della Polizza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).
Periodi di Carenza. La copertura decorre:
1. per gli Infortuni: dal momento in cui, ai sensi dell’art. 2, comma 1 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione ha effetto l’Assicurazione;
2. per le Malattie: dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione ai sensi del precedente Art. 2, comma 1;
3. per le conseguenze di Xxxxxxxx preesistenti alla stipulazione della Polizza ma non manifestate e non note in quel momento all’Assicurato per le quali non sono stati praticati accertamenti o terapie ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della polizza: dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione ai sensi del precedente Art. 2, comma 1;
4. per il parto: dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione ai sensi del precedente Art. 2, comma 1. Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza, per lo stesso Xxxxxxx e a favore dello stesso Assicurato e per la prestazione di identiche coperture (anche se stipulata da altra Impresa assicuratrice) e ferma la condizione che siano stati esauriti interamente i termini di Carenza previsti dal Contratto di assicurazione precedente, i termini di aspettativa di cui sopra:
Periodi di Carenza. Avvertenza: Il contratto prevede i periodi di ca- renza di seguito elencati, decorrenti dall’effetto dell’assicurazione: - per la garanzia A) Invalidità totale e perma- nente da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia; - per la garanzia B) Disoccupazione: 90 giorni; (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazio- ne); - per la garanzia C) Inabilità temporanea tota- le da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia; (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione); - per la garanzia D) Malattia grave: 90 giorni. Durante i periodi di carenza sopra indicati l’e- ventuale sinistro non è indennizzabile.
Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
Periodi di Carenza. Si elencano nei punti seguenti i periodi di Carenza in relazione alle sole garanzie per le quali sono previsti.
Periodi di Carenza. Si precisa che: • per la Visita e Igiene dentale di cui all’art. 3.1 viene stabilito un periodo di carenza assoluta iniziale di 90 gior- ni, a partire dalla data di effetto della copertura; • per le cure dentarie a seguito di infortunio di cui all’art. 3.2 non è previsto alcun periodo di carenza; • per le cure dentarie di cui all’art. 3.3 viene stabilito un periodo di carenza assoluta iniziale di 90 giorni, a par- tire dalla data di effetto della copertura. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - ovvero senza al- cuna interruzione della copertura assicurativa di precedente polizza Postaprotezione Dental di Poste Assicura S.p.A., gli anzidetti termini operano: • se le prestazioni e/o i limiti di indennizzo previsti dalla presente polizza sono pari od inferiori alla polizza sostituita, dal giorno di decorrenza della polizza sostituita; • se le prestazioni e/o i limiti di indennizzo previsti dalla presente polizza sono maggiori a quanto previsto nel- la polizza sostituita, dal giorno di decorrenza della presente polizza limitatamente ai maggiori limiti e/o alle diverse prestazioni. Si precisa che i termini di carenza troveranno comunque applicazione con riferimento a ciascun nuovo Assicurato.
Periodi di Carenza. Avvertenza: il contratto, per talune garanzie, prevede i periodi di Carenza di seguito elencati, decorrenti dalla data di Decorrenza dell’assicurazione:
1. per la garanzia B) Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia: 30 giorni in caso di Malattia;
2. per la garanzia C) Malattia Grave: 30 giorni. Durante i periodi di Carenza sopra indicati l’eventuale Sinistro non è indennizzabile.
Periodi di Carenza. I Per alcune tipologie di sinistro, il Contratto ha effetto in momenti successivi rispetto alla Data di Decorrenza. In particolare, il Contratto ha effetto per:
a) le malattie e per le conseguenze di stati patologici NON ancora manifestati e NON noti all’Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta: • dal 60° giorno successivo alla Data di Decorrenza;
b) le conseguenze di stati patologici: -noti al Contraente e/o all’Assicurato, - sottoposti ad accertamenti, - curati anteriormente alla stipulazione della Proposta, ma DICHIARATI nel Questionario Anamnestico • dal 180° giorno successivo alla Data di Decorrenza;
Sezione V Chi e che cosa non posso assicurare
Periodi di Carenza. 1. Le Coperture Assicurative sono soggette ai seguenti Periodi di Carenza: Copertura Periodo di Carenza Invalidità Totale Permanente da Infortunio Non applicabile Perdita d’Impiego Involontaria 90 giorni Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia 30 giorni solo se da Malattia