Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite: a. L'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate. b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato: (I) se l'Alunno assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni; (II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma; (III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), su tale stato. c. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia. d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) su tale stato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Condizioni Generali Di Assicurazione
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.
b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno assicurato l’assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni;
(II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma;
(III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), su tale stato.
c. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato dagli eredi dell’assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.
d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno dell'assicurato di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno assicurato l'assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) su tale stato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.
b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno assicurato l'Assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni;
(II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma;
(III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), su tale stato.
c. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato dagli eredi dell’Assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.
d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno dell‘Assicurato di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno l’Assicurato assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato dell’Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) su tale stato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Assicurazione, Assicurazione
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo l’indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.
b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno Assicurato assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni;
(II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dell’inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto dell’avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma;
(III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), 43 su tale stato.
c. La domanda di pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato dell’Assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità dell’Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.
d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno dell’Assicurato di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro null’altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno l'Assicurato assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato dell’Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità dell’Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) 43 su tale stato.
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Samples: Assicurazione, Condizioni Di Assicurazione, Assicurazione
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é è pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.
b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni;
(II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma;
(III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), su tale stato.
c. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.
d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) su tale stato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare L’ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é è pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo l’indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.
b. Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno l’Alunno assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 giorni;
(II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dell’inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 100 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 giorni di coma;
(III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova), 41 su tale stato.
c. La domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai genitori dell'Alunno dell’Alunno assicurato o dal tutore nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità dell’Autorità Giudiziaria competente in copia autentica sia della nomina a tutore sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.
d. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo dell’indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno dell’alunno di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro null’altro sarà tenuta a corrispondere né per morte né per invalidità permanente, salvo al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
e. Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno l’Alunno assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato dell’Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità dell’Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo già corrisposto, sino ad un massimo di Euro euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) 41 su tale stato.
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Samples: Assicurazione Multirischio
Recupero sperato - coma continuato (Recovery Hope). La Società riconosce a favore del Beneficiario e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiariomedesimo, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:
a. L'ammontare a) l'ammontare dell'indennizzo per Recupero Sperato é pari alla indennità all’indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) l'indennizzo per Recupero Sperato al verificarsi delle condizioni di seguito riportate.;
b. Potrà b) potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recupero Sperato:
(I) se l'Alunno assicurato sarà rimasto I. qualora l’assicurato rimanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 100 (cento) giorni;
(II) se sarà stata . qualora venga data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia coma e dell'avvenuto superamento del periodo di 100 (cento) giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci 10 (dieci) giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 100 (cento) giorni di coma;
(III) se sarà stata . qualora venga fornita alla Società la documentazione richiesta ai sensi dell'Artdell'art. 42 terz’ultimo comma (Prova)23, su tale stato.;
c. La c) la domanda di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato deve essere presentata dai familiari dell'assicurato o dagli aventi diritto. In caso di minore, deve essere presentata dai genitori dell'Alunno assicurato o dal tutore nominato nominato, corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente (in particolare copia autentica sia della del provvedimento di nomina a tutore sia e copia autentica del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato secondo le modalità e gli effetti previsti in questa specifica garanzia.);
d. A d) a partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato, la copertura assicurativa a favore dell'alunno dell'assicurato di cui alla polizza cesserà e quindi la Società null'altro non sarà tenuta a corrispondere null'altro, né per morte né per invalidità permanente, salvo che al verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.;
e. Nella ipotesi e) nell’ipotesi in cui entro 730 (settecentotrenta) giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recupero Sperato l'Alunno assicurato Sperato, l’assicurato esca totalmente dal coma la Società, a richiesta dell'Assicurato stesso (dai genitori se trattasi di minore) o, a richiesta del tutore (purché debitamente autorizzato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad a un massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed e ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 42 terz’ultimo comma (Prova) su tale stato.
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Samples: Servizi Assicurativi