Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni Clausole campione

Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni. Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile Verso Terzi si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la Responsabilità Civile dell’Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile. Nel caso in cui l’Assicurato Responsabilità Civile non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla sezione infortuni. Se l’Assicurato Responsabilità Civile viene in seguito ritenuto responsabile dell’infortunio, la Società pagherà il danno in base alla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi e l’indennizzo infortuni verrà effettuato sommando all’importo risarcibile il 20% dell’indennizzo a titolo infortunio della relativa sezione. SI precisa che nel caso in cui sia già stato liquidato infortunio e successivamente sia accertata la Responsabilità Civile il risarcimento verrà riconosciuto escludendo l’eccedenza al 20% già liquidato in infortuni. La garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli Assicurati.
Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni. Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia
Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni al Set Informativo PSPUB.2021-2022.001 ed. 01/03/2022 Protezione Scuola (Scuole Pubbliche) Versione 01.03.2022 Le garanzie di cui alla presente Appendice operano se espressamente richieste all’ interno del bando di gara La presente appendice include, relativamente alla garanzia riportata all’interno del set informativo art. 26 pag. 9 PSPUB. 2021-2022 ed 01/03/2022, unicamente le seguenti prestazioni , fermo restando quanto previsto nello stesso e nel presente allegato: • CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO RESPONSABILITÀ CIVILE E DELL’INDENNIZZO INFORTUNI Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per il Capitolo infortuni sia per quello relativo alla Responsabilità Civile si conviene che l’Impresa accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la Responsabilità Civile dell’Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile. • Nel caso in cui l’Assicurato non venga risarcito per Responsabilità Civile, l’Impresa provvederà qualora dovuto al pagamento della somma garantita dal Capitolo “Infortuni”. • In caso di riconoscimento della garanzia Responsabilità Civile dell’Assicurato, con sentenza di condanna definitiva, passata in giudicato, l’Impresa liquiderà le somme previste dalla Responsabilità Civile e l’indennizzo infortuni, qualora dovuto, sarà liquidato per un importo pari al 60%. • Si precisa che nel caso in cui sia già stato liquidato l’infortunio e successivamente sia accertata la Responsabilità Civile, il risarcimento verrà riconosciuto escludendo l’eccedenza al 60% già liquidato in infortuni. La garanzia di Responsabilità Civile è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli Assicurati. Nobis compagnia di assicurazioni S.p.A. Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni. Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la Sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile si conviene che la Compagnia accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la Responsabilità Civile dell’Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile. • Nel caso in cui l’Assicurato non venga risarcito per Responsabilità Civile, la Compagnia provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione infortuni. • In caso di riconoscimento anche della garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia liquiderà le somme previste dalla Responsabilità Civile e l'indennizzo infortuni sarà liquidato per un importo pari al 10% • Si precisa che nel caso in cui sia già stato liquidato l'infortunio e successivamente sia accertata la Responsabilità Civile il risarcimento verrà riconosciuto escludendo l'eccedenza al 10% già liquidato in infortuni. La garanzia di Responsabilità Civile è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli Assicurati.
Cumulabilità del risarcimento responsabilità civile e dell’indennizzo infortuni. Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile Verso Terzi si conviene che la Società provvederà ad erogare gli indennizzi stabiliti ad entrambe le garanzie.