Coassicurazione Clausole campione

Coassicurazione. Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
Coassicurazione. Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto . Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in : compagnia ...... quota % premio € di cui Imposte compagnia ...... quota % premio € di cui Imposte compagnia quota % premio € di cui Imposte
Coassicurazione omissis…
Coassicurazione. Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori (1314). Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (521 c.n.). L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto (1903), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza (1915). Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio (1914) o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore (533 c.n.). L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227, 1915). Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932, 2031; 534 c.n.). L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivanti alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3). L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (2031). L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso (1910, 1913) o del salvataggio (1914) perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza del...
Coassicurazione. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
Coassicurazione. Qualora la società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l’assicurazione può essere ripartita per quote tra le altre società. In tal caso le coassicuratrici conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Delegataria per l’esecuzione del contratto e gestione delle vertenze legali e il domicilio ad ogni fine di legge sarà quello delle Delegataria. Pertanto, l’attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici. La società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell’apposito prospetto di polizza. L’assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni società partecipante ha accettato. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Si conviene fra le parti contraenti che l’attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.
Coassicurazione. Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un
Coassicurazione. Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’in- dennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Coassicurazione. Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.