Coassicurazione Clausole campione

Coassicurazione. Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
Coassicurazione. Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto . Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in : compagnia ...... quota % premio € di cui Imposte compagnia ...... quota % premio € di cui Imposte compagnia quota % premio € di cui Imposte
Coassicurazione omissis…
Coassicurazione. Qualora l’Assicurazione sia ripartita tra le imprese coassicuratrici indicate in Polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione della rispettiva quota come risultante dal contratto, con esclusione di ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti l’Assicurazione, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della Società Incaricata dal Contraente, all’uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Incaricata si intende valida per tutte le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell’incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). La Società Incaricata provvede all’incasso dei Premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di Assicurazione, della Carta Verde e dell’Attestazione. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell’atto relativo.
Coassicurazione. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.
Coassicurazione. Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un
Coassicurazione. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. Nel caso di coassicurazione la società aggiudicataria delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%. Sono, comunque, escluse dalla procedura le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%. Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. L’impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazione, si assumerà, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP S.p.A. e resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP S.p.A. potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l’esecuzione del contratto di assicurazione. La compagnia aggiudicataria o la Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui al presente bando, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei poteri necessari (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione. In ca...
Coassicurazione. Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assi- curatori.
Coassicurazione. Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.