Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali, ) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è definita in conformità al attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e o forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano Sono altresì considerati «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolorisorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.
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Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, immobili ( compresi i redditi delle attività agricole o forestali, ) situate nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolorisorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.
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Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o agricoli e forestali, ) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato.
2. L'espressione «“beni immobili» ” è definita in conformità al diritto della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si applicano inoltre agli accessori, le alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «, all'opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili» l'usufrutto , all'usufrutto dei beni immobili e i ed ai diritti relativi a canoni pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolorisorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 3 e 3 4 si applicano anche ai redditi derivanti da dai beni immobili di una impresa un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.
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Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi inclusi i redditi delle attività agricole agricoli o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti riguardante la proprietà fondiaria. Si considerano altresì Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di:
1) I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2) L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria. Il termine include, inoltre l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché e da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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