Regime De Minimis. I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”. Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì: - alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023; - alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; - alla circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”.
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Samples: Accordo Per L’attuazione Degli Interventi a Sostegno Delle Imprese E Dei Lavoratori Del Settore Del Turismo, Accordo Per L’attuazione Degli Interventi a Sostegno Delle Imprese E Dei Lavoratori Del Settore Del Turismo Per Fronteggiare L’emergenza Covid 19, Accordo Per L’attuazione Degli Interventi a Sostegno Delle Imprese E Dei Lavoratori Del Settore Del Turismo Per Fronteggiare L’emergenza Covid 19
Regime De Minimis. I Bonus Assunzionali Le agevolazioni di cui al presente avviso sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime concesse nell’ambito del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli agli aiuti “de minimis” concessi ad una “. Il costo sostenuto da Arsial per la partecipazione fieristica della singola impresa unica” non può superare il limite massimo (comprensivo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terziarea espositiva e allestimento), nell’arco al netto della quota di 3 esercizi finanziaripartecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de minimis, il cui importo è stimabile in circa € 1.652,00 (stand base), € 3.304,00 (stand doppio). Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro. Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unicaLa procedura prevede un monitoraggio sul portale nazionale, a supporto di quanto già rilevabile dal RNAattraverso il quale Arsial verificherà direttamente il raggiungimento del massimale previsto per l’aiuto (vedi Regolamento UE 1407/2013 art. 3, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”. Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì: - alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023; - alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. articoli 107 e 108 del Trattato TFUE). Arsial procederà alla verifica formale sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; - alla circolare della Regione Liguria portale, tramite visura, per ciascuna delle aziende aderenti. Qualora il richiedente abbia superato la soglia del 16 marzo 2021 massimale prevista nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, questa Agenzia non può concedere l'agevolazione di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”cui al presente Avviso Pubblico. Pertanto, qualora l’impresa aderente dovesse superare il massimale previsto con il presente aiuto, la sua ammissione nella collettiva regionale sarà subordinata al versamento dell’intero importo sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto (area espositiva e allestimento), previa comunicazione del Responsabile del Procedimento.
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Regime De Minimis. I Bonus Assunzionali Le agevolazioni di cui al presente avviso sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime concesse nell’ambito del regime de minimis di cui al Regolamento ai Regolamenti (UE) n. 1407 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli agli aiuti “de minimis” concessi ad una “. Il costo sostenuto da Arsial per la partecipazione fieristica della singola impresa unica” non può superare il limite massimo (comprensivo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terziarea espositiva e allestimento), nell’arco al netto della quota di 3 esercizi finanziaripartecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de minimis, il cui importo è stimabile in circa € 4.500,00. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro. Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unicaLa procedura prevede un monitoraggio sul portale nazionale, a supporto di quanto già rilevabile dal RNAattraverso il quale Arsial verificherà direttamente il raggiungimento del massimale previsto per l’aiuto (vedi Regolamento UE 1407/2013 art. 3, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”. Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì: - alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023; - alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. articoli 107 e 108 del Trattato TFUE). Arsial procederà alla verifica formale sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “portale, tramite visura, per ciascuna delle aziende aderenti. Le aziende non in possesso dei requisiti di concessione del contributo de minimis”; - alla circolare della Regione Liguria , per superamento del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”tetto previsto, non potranno beneficiare del contributo del presente Avviso. Pertanto, qualora l’impresa aderente dovesse superare il massimale previsto con il presente aiuto, la sua ammissione nella collettiva regionale sarà subordinata al versamento dell’intero importo sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto (area espositiva e allestimento), previa comunicazione del Responsabile del Procedimento.
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