Reiterazione Clausole campione

Reiterazione. Deve essere realizzata la funzione di reiterazione della vigilanza almeno mediante i seguenti organi di banco: • manipolatore di trazione/frenatura (devono essere utilizzate per la reiterazione anche le posizioni intermedie, in modalità tale che anche lievi variazioni di coppia motrice e di velocità siano utilizzabili quali segnali reiteranti); • pulsanti tromba; • pulsanti fischio; • pulsanti fari; • pulsanti lavavetro/tergicristallo; • comando sabbiere; • monitor diagnostica.

Related to Reiterazione

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Relazione Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche mediante un confronto (dei prezzi) fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori. L'Allegato del regolamento proposto indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2010, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat. Nella tabella in appresso (Summary of the Overall Change in the Parities) figura un confronto completo con il mese di luglio 2009. L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la «Scheda finanziaria». 2011/0208 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Transazione Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Alimentazione 1) commercio all'ingrosso di generi alimentari; 2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; 3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; 4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; 5) importatori e torrefattori di caffè; 6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); 7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; 8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; 9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; 10) rivendite di pollame e selvaggina; 11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; 12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; 13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; 14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; 15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; 16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi); 17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.