Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 feb- braio 2019 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 54, 55, 76, 81, 91 e 95 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo. 2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 19, 22 e 23 del presente contratto. 3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 51 e 55 del presente contratto.
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Samples: Collective Labor Agreement
Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 feb- braio 2019 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 5451, 5552, 72, 76, 81, 91 86 e 95 90 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.
2Gruppo. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 1917, 22 20 e 23 21 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 51 48 e 55 52 del presente contratto. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
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Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 feb- braio 2019 novembre 2015 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 5451, 5552, 72, 76, 81, 91 86 e 95 90 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.
2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 1917, 22 20 e 23 21 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 51 48 e 55 52 del presente contratto. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
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Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 25 feb- braio 2019 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 5451, 5552, 72, 76, 81, 91 86 e 95 90 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppoGruppo.
2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 19, 22 17,20 e 23 21 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 51 48 e 55 52 del presente contratto.
4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 21 dell’accordo 25 feb- braio 2019 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono – con il consenso successivo degli organismi sindacali aziendali interessati, di cui all’art. 22 del presente contratto – definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 5446, 5566, 7670, 81, 91 80 e 95 84 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.
2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 1915, 22 18 e 23 19 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli arttdall’art. 51 e 55 43 del presente contratto.
4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
5. La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2008 per una verifica volta a confermarne, o meno, la permanenza in vigore.
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Relazioni sindacali di gruppo. 1. Xxxxx Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 21 dell’accordo 25 feb- braio 2019 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono - con il consenso successivo degli organismi sindacali aziendali interessati, di cui all’art. 22 del presente contratto - definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sin- dacali sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contratta- zione contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le proce- dure procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 5446, 5566, 7670, 81, 91 80 e 95 84 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazio- ne duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.
2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 1915, 22 18 e 23 19 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i rela- tivi relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli arttdall’art. 51 e 55 43 del presente contratto. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo. La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2008 per una verifica volta a confermarne, o meno, la permanenza in vigore.
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