Common use of Requisiti dell’imballaggio Clause in Contracts

Requisiti dell’imballaggio. L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche di cui sopra dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione, eventualmente inviata in allegato in sede di ammissione, che, in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere sostituita a cura degli Operatori Economici. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di appartenenza, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.

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Samples: www.soresa.it

Requisiti dell’imballaggio. L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche di cui sopra dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione, eventualmente inviata in allegato in sede di ammissione, che, che in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere sostituita a cura degli Operatori Economici. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di appartenenza, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.

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Requisiti dell’imballaggio. L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-auto- dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche di cui sopra dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione, eventualmente inviata in allegato in sede di ammissione, che, in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere sostituita a cura degli Operatori Economici. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di appartenenza, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.

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