Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. c.1) Le ESCO devono aver svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi affini a quelli oggetto del contratto, relativamente all’efficientamento energetico di edifici e/o a “servizi energia” come definiti dal D.lgs. 115/2008, gestendo contratti per un importo complessivo non inferiore ad euro 675.000,00. In caso di r.t.i., il requisito può essere posseduto cumulativamente dai membri del raggruppamento, fermo restando che la ESCO capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria. c.2) Per l’esecuzione dei lavori è richiesta adeguata qualificazione SOA ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, con riferimento alle categorie di lavorazioni risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta dal concorrente. E’ richiesto il possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di r.t.i. i requisiti sono posseduti dalle imprese raggruppate secondo quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010. c.3) Per la progettazione si richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per le seguenti categorie e importi di lavori: • categoria edilizia E.06: 1.300.000,00 Euro; • categoria impianti IA01: 100.000,00 Euro; • categoria impianti IA02: 700.000,00 Euro; • categoria impianti IA03: 30.000,00 Euro; • categoria impianti IA04: 30.000,00 Euro. Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione. I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria. I concorrenti dovranno caricare a sistema la dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. La predetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) e classificata nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. Si rinvia al successivo paragrafo 4.
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Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. c.113.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) Le ESCO regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
13.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 48, del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono aver svoltoessere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, negli ultimi 5 anni antecedenti la data ciascuna nella misura minima del 10% di pubblicazione del bando, servizi affini a quelli oggetto del contratto, relativamente all’efficientamento energetico di edifici e/o a “servizi energia” come definiti dal D.lgsquanto richiesto all’intero raggruppamento. 115/2008, gestendo contratti per un importo complessivo non inferiore ad euro 675.000,00. In L’Impresa mandataria in ogni caso di r.t.i., il requisito può essere posseduto cumulativamente dai membri del raggruppamento, fermo restando che la ESCO capogruppo deve dovrà possedere il requisito i requisiti in misura maggioritaria.
c.2) 13.1.4. Per l’esecuzione i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 48, del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori è richiesta adeguata qualificazione SOA ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010della categoria, con riferimento alle categorie di lavorazioni risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta dal concorrente. E’ richiesto il possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili nella misura indicata per i relativi importil’impresa singola.
13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono possono essere assunte da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalenteun raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.2. Ai In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 61 comma 2 45 del DPR 207/2010Codice, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di r.t.i. i requisiti sono posseduti dalle imprese raggruppate secondo quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010.
c.3) Per la progettazione si richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per le seguenti categorie e importi di lavori: • categoria edilizia E.06: 1.300.000,00 Euro; • categoria impianti IA01: 100.000,00 Euro; • categoria impianti IA02: 700.000,00 Euro; • categoria impianti IA03: 30.000,00 Euro; • categoria impianti IA04: 30.000,00 Euro. Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione. I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, può dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione carattere economico, finanziario, tecnico e l’assenza organizzativo avvalendosi dei motivi requisiti di esclusione sarà verificato un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliariasolido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3. I concorrenti dovranno caricare a sistema la dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1È consentito l’utilizzo, 4.2, 4.3 ed eventualmente qualora dovutamediante avvalimento, di cui ai paragrafipiù attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.4. Non è consentito, 4.4a pena di esclusione, 4.5, 4.6, 4.7 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 4.8. La predetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) e classificata nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. Si rinvia al successivo paragrafo 4che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. c.1Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) Le ESCO devono aver svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all’importo del lotto di partecipazione;
b) Xxxxx complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, servizi affini a quelli oggetto del contratto, relativamente all’efficientamento energetico di edifici e/o a “servizi energia” come definiti dal D.lgs. 115/2008, gestendo contratti per un importo complessivo non inferiore ad euro 675.000,00. In caso di r.t.i., il requisito può essere posseduto cumulativamente dai membri del raggruppamento, fermo restando che la ESCO capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
c.2) Per l’esecuzione l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) Adeguata attrezzatura tecnica;
d) Certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:rv, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto;
e) Certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:rv, rilasciata da organismi accreditati, con perimetro di certificazione che includa le attività oggetto dell’appalto; Il possesso dei requisiti di cui sopra viene fornito in sede di gara mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta adeguata documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara. Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG-1, questa sarà valida ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Il possesso dell’attestazione SOA di cui sopra è provato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., che deve essere allegata all’offerta. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta copia scansionata e firmata digitalmente dell’attestazione di qualificazione. I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 92 62 del DPR suddetto D.P.R. n. 207/2010, con riferimento alle categorie di lavorazioni risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta dal concorrente. E’ richiesto il possesso di attestazione S.O.A. con riferimento base alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei limiti della propria classifica incrementata di un quintorispettivi Paesi. Nel caso di r.t.iconcorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. i requisiti sono posseduti dalle imprese raggruppate secondo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la medesima dichiarazione (ovvero documentazione) deve essere prodotta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), deve essere prodotta dal consorzio. Si evidenzia, inoltre, che in caso di partecipazione alla gara da parte di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettera c), trova applicazione quanto previsto dall’art. 9247, commi comma 2 e 3 del D.P.R. 207/2010D.Lgs. 50/2016.
c.3) Per la progettazione si richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per le seguenti categorie e importi di lavori: • categoria edilizia E.06: 1.300.000,00 Euro; • categoria impianti IA01: 100.000,00 Euro; • categoria impianti IA02: 700.000,00 Euro; • categoria impianti IA03: 30.000,00 Euro; • categoria impianti IA04: 30.000,00 Euro. Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione. I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria. I concorrenti dovranno caricare a sistema la dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. La predetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) e classificata nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. Si rinvia al successivo paragrafo 4.
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Samples: Avviso Di Gara
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. c.113.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) Le ESCO regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicata al punto 2.1 del presente disciplinare.
13.1.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono aver svoltoessere posseduti, negli ultimi 5 anni antecedenti ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la data restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di pubblicazione del bando, servizi affini a quelli oggetto del contratto, relativamente all’efficientamento energetico di edifici e/o a “servizi energia” come definiti dal D.lgsquanto richiesto all’intero raggruppamento. 115/2008, gestendo contratti per un importo complessivo non inferiore ad euro 675.000,00. In L’Impresa mandataria in ogni caso di r.t.i., il requisito può essere posseduto cumulativamente dai membri del raggruppamento, fermo restando che la ESCO capogruppo deve dovrà possedere il requisito i requisiti in misura maggioritaria.
c.2) 13.1.3 Per l’esecuzione partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
13.1.4 In attuazione dei lavori è richiesta adeguata qualificazione SOA disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 92 45 del DPR 207/2010Codice, con riferimento può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle categorie prestazioni oggetto del contratto.
13.1.5 Non è consentito, a pena di lavorazioni risultanti dal progetto esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di fattibilità presentato un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.2 Sono inoltre previsti specifici requisiti tecnico-organizzativi/professionali che l’appaltatore deve possedere per la qualificazione/esecuzione dell’appalto. Per l’esatta consistenza di questi requisiti si invita a leggere attentamente l’art. 8 del Capitolato di Accordo Quadro. I requisiti riguardano:
a) Personale, mezzi ed attrezzature, come da art. 8.1 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti. Tale requisito dovrà essere dimostrato: - se posseduto in proprio: in sede di offerta dal concorrentegara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, i documenti previsti al suindicato articolo del capitolato. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; - se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra; - se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l’Allegato A) e in sede di verifica come sopra; - se assolto mediante avvalimento: in sede di gara producendo la relativa documentazione e in sede di verifica come sopra.
b) Sede operativa e magazzino, come da art. 8.2 del capitolato. E’ richiesto da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti. Tale requisito dovrà essere dimostrato: - se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di attestazione S.O.A. con riferimento verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, i documenti previsti al suindicato articolo del capitolato. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; - se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra. Per tale requisito non è ammesso il ricorso al subappalto.
c) Spazi confinati di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011, come da art. 8.4 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-professionale di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tali interventi possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i relativi importinormativa sopra citata, così come elencati al punto 8.4 del Capitolato di Accordo Quadro. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono In caso contrario essi dovranno essere realizzati da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalenteun’impresa mandante in possesso dei necessari requisiti. Ai sensi dell’art. 61 2, comma 2 del DPR 207/2010D.P.R. 177/2011 non è ammesso il ricorso al subappalto per questo tipo di lavorazione. Allo stesso modo, essendo un requisito soggettivo, non è ammesso il ricorso ad avvalimento (vedi Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012). Tale requisito dovrà essere dimostrato: - se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in tempo utile per la stipula del contratto, o della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione prevista al suindicato articolo del capitolato, pena la non stipulazione del contratto. - se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione.
d) Interventi su condotte in fibrocemento, come da art. 8.5 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti. Tale requisito dovrà essere dimostrato: - se posseduto in una proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, il Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto10A o 10B dell’art. 8 del D.M. 406/1998. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di r.t.itali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. i requisiti sono posseduti dalle imprese raggruppate secondo quanto previsto dall’art80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; - se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa (anche con impresa cooptata di cui all’art. 92, commi 2 e 3 coma 5 del D.P.R. 207/2010.
c.3): in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra. - se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l’Allegato A) Per la progettazione si richiede e in sede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per le seguenti categorie e importi di lavori: • categoria edilizia E.06: 1.300.000,00 Euro; • categoria impianti IA01: 100.000,00 Euro; • categoria impianti IA02: 700.000,00 Euro; • categoria impianti IA03: 30.000,00 Euro; • categoria impianti IA04: 30.000,00 Euro. Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione. I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONEverifica come sopra. Ai sensi dell’art. 22 della X.x. 0/000089, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi comma 10 del Codice non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al successivo paragrafo 4all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
e) Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale, come da art. 8.6 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti. Tale requisito dovrà essere dimostrato: - se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, il Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la categoria 10B dell’art. 8 del D.M. 406/1998, almeno nella classe C. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e l’assenza dei motivi si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; - se assolto mediante costituzione di esclusione sarà verificato in capo all’aggiudicatario e all’eventuale associazione temporanea d’impresa (anche con impresa ausiliaria. I concorrenti dovranno caricare a sistema la dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 ed eventualmente qualora dovuta, cooptata di cui ai paragrafiall’art. 92, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 coma 5 del D.P.R. 207/2010): in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e 4.8. La predetta in sede di verifica come sopra; - se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione dovrà essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratorecompilando l’Allegato A) e classificata nella categoria “Allegato amministrativo” in sede di verifica come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativasopra. Si rinvia al successivo paragrafo 4Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
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Samples: Accordo Quadro