DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE, FOGNARIE, IMPIANTI RETE ACQUEDOTTO E SERVIZI CONNESSI GESTITI DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA XXX XXXX, ANNI 2017/2019 – C.I.G.: 6991265E60
1. Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto, da realizzarsi mediante accordo quadro con un solo operatore economico, avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione delle reti idriche, fognarie, impianti rete acquedotto e servizi connessi nel territorio dei comuni della Xxx Xxxx gestiti da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di affidatario del servizio idrico integrato”. Esso supera il contenuto del Capitolato Speciale di Appalto nelle parti risultanti difformi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelle contenute del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2016 e avverrà mediante Procedura Aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).
C.I.G.: 6991265E60
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Codice, è il geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx, coordinatore del servizio “pianificazione” del settore Servizio Idrico Integrato di Acea Pinerolese Industriale SpA, tel. 0000.000000.
2. Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, durata, modalità di esecuzione e importo a base di gara, pagamenti
2.1 Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, come meglio specificato in capitolato, consisteranno essenzialmente in:
• Servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana;
• Lavori di manutenzione reti idriche;
• Lavori di realizzazione allacciamento d’utenza;
• Lavori di manutenzione degli impianti elettrici;
• Servizio di manutenzione di sgombero neve depuratori;
• Servizio di manutenzione di sgombero neve impianti acquedotto.
Trattasi di lavori non predeterminabili nel numero, caratteristiche e ubicazione, ma derivanti da necessità ed esigenze di gestione della Stazione Appaltante che potranno manifestarsi nel corso del contratto. Il contratto in oggetto rientra nella tipologia degli ex contratti aperti.
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sopra elencati sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6 – Classifica III”. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Le lavorazioni di tipo elettrico previste in progetto rientranti nella categoria OS30 di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010, non rilevanti ai fini della qualificazione e quindi ricomprese nella categoria prevalente, elencate ai soli fini dell’eventuale subappalto, ammontano presuntivamente ad € 44.950,00.
2.2 Luogo di esecuzione: Bardonecchia, Cesana X.xx, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mompantero, Novalesa, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’ Oulx, Sestriere, Venaus.
L’elenco dei comuni di cui sopra potrà eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro a seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento sono localizzate in aree montane ed anche in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi fuoristrada.
2.3 L’Accordo Quadro ha la durata presunta di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, eventualmente redatto in via d’urgenza ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e comunque sarà valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
L’impresa appaltatrice, ove richiesto da Acea, è tenuta ad assicurare la continuità dei lavori in regime di proroga tecnica fino all’individuazione del nuovo contraente e fino alla concorrenza di € 90.000,00, di cui € 6.140,00 per oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione delle interferenze, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, Acea potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, in applicazione dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
2.4 L’importo complessivo dell’appalto, calcolato ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’intero periodo considerato (2 anni circa + massimo 6 mesi circa di proroga tecnica), I.V.A. esclusa, è pari ad € 990.000,00, di cui € 67.540,00 per oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione delle interferenze.
L’importo a base di gara dell’Accordo Quadro, I.V.A. esclusa, è pari ad € 900.000,00, ed è così suddiviso:
• Importo a base di gara per lavori e servizi € 838.600,00, costituito da:
- € 59.308,14 quale indennità di reperibilità per il servizio di pronto intervento da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto;
- € 525.672,34 per lavori di riparazione perdite in urgenza e non e lavorazioni varie per la manutenzione delle reti, da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto;
- € 98.876,00 per la gestione varia di reti ed impianti del S.I.I.;
- € 44.955,00 per lavori di manutenzione impianti elettrici da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto;
- € 41.383,58 per lavori di realizzazione di allacciamenti di utenza, da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto;
- € 37.431,83 per il ripristino funzionale di brevi tratti di rete acquedotto e fognatura;
- € 14.173,20 per il servizio di sgombero neve, da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto;
- € 4.800,00, corrispondenti a € 200,00/mese, per l’affitto del magazzino dei materiali consegnati in conto lavoro da Acea;
- € 12.000,00, corrispondenti a € 500,00/mese, per la gestione reportistica per qualità contrattuale, aggiornamento PSC, gestione ed approvvigionamento magazzino, produzione documentazione fotografica dell’intervento ed as built;
• Oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso, € 60.600,00;
• Oneri per la riduzione/eliminazione delle interferenze derivanti dallo svolgimento di attività presso impianti Acea previsti nel D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso, € 800,00.
2.4 In ragione della fattispecie dell’appalto, l’importo a base di gara è da considerarsi a tutti gli effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernente contratto di appalto.
2.5 L’appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 106 del Codice, dalla clausola di revisione prezzi.
2.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
Le prestazioni svolte saranno contabilizzate, di norma, a stati di avanzamento lavori (S.A.L.) mensili, riepilogativi dei contratti applicativi eseguiti nel mese di riferimento, redatti entro il mese successivo. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 34 del Capitolato di Accordo Quadro.
3. Soggetti ammessi alla gara
3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
3.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
3.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
3.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
3.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del
D.P.R. 207/2010.
3.3 Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del X.X. 00/0/0000 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste.
Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del
D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
4. Condizioni di partecipazione
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.
4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
4.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico- organizzativo (qualificazione ad eseguire lavori pubblici), trattandosi di un appalto nei settori speciali, avverrà, in pendenza dell’emanazione del decreto di cui all’art. 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la richiesta diretta agli enti o organismi preposti della regolarità della singola posizione e mediante dimostrazione di possesso di attestazione SOA.
6. Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara e presa visione
6.1 La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
• Allegato A: Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta;
• Allegato B: Dichiarazione sostitutiva assenza motivi di esclusione;
• Allegato C: Dichiarazione sostitutiva cumulativa di comunicazione antimafia;
• Allegato D: Modello di scrittura privata raggruppamento temporaneo di imprese / consorzi;
• Allegato E: Modello dichiarazione soggetto ausiliato di ricorso ad Avvalimento;
• Allegato F: Modello dichiarazione soggetto ausiliario di concessione Avvalimento;
• Allegato G: Modello offerta economica;
c) Capitolato speciale di appalto;
d) Elenco prezzi unitari di progetto;
e) Computo metrico estimativo;
f) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
g) D.U.V.R.I. impianti di depurazione ed impianti acquedotto.
6.2 La documentazione di gara è reperibile gratuitamente sul profilo di committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx.
6.3 Tutta la documentazione può essere visionata in copia cartacea presso l’Ufficio appalti di Acea Pinerolese Industriale SpA, Xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX), dal lunedì al venerdì, dalla ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00, previa prenotazione telefonica ai nr. 0121/236233-225.
Eventuali richieste di chiarimento di natura amministrativa dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte (entro le ore 12,00 del giorno 16/03/2017) tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 16,00 del 17/03/2017).
Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx nella sezione dedicata al presente bando di gara. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di lavori, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando
di gara, il presente disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxx nella sezione dedicata al presente bando di gara.
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
6.4 Considerata la tipologia degli interventi è richiesta una “presa visione obbligatoria“, degli elaborati tecnici di progetto.
La presa visione è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara.
Gli operatori economici che non ottempereranno a tale obbligo rispettandone le modalità di attuazione previste nel presente bando di gara saranno esclusi.
L’Impresa, mediante il legale rappresentante, o il direttore tecnico, o il procuratore incaricato dal legale rappresentante dell’impresa per mezzo di specifica procura notarile, o altro atto di delega scritto purché in favore di soggetto dipendente dell’operatore economico concorrente, dovrà obbligatoriamente prendere visione degli elaborati tecnici di progetto appuntamento telefonico con i seguenti Referenti:
- geom. Xxxxxx Xxxxxxxx, Tel. 0000.000000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx ;
- geom. Xxxx Xxxx, Tel. 0000.000000, e-mail: xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx ;
a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 16 marzo 2017.
Presa visione in caso di raggruppamento. In conformità a quanto stabilito nella determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/2012:
• in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese e/o consorzi, costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell’ammissione che la presa visione sia effettuata dalla capogruppo;
• in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese e/o consorzi, NON ancora costituiti prima dalla presentazione dell'offerta, la presa visione dovrà essere effettuata, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, da:
- ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi;
- da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento.
Identificazione delle persone che si recano per effettuare la presa visione del progetto:
• il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di presa visione;
• il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di presa visione;
• il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da consegnare in copia in sede di presa visione.
A dimostrazione dell’avvenuta presa visione sarà rilasciato un attestato da prodursi in sede di presentazione dell’offerta, come specificato al successivo punto 15.13) del presente disciplinare.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
7.2 Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente stesso. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:
- da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di impresa individuale, società commerciale, società cooperative, o consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell’impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorziande;
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”, punto 12). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
7.3 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
7.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 83, comma 3, del Codice.
7.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
8. Comunicazioni
8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente Acea declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1 Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rinvia.
9.2 Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo del contratto d’appalto. Fermo restando il limite di cui sopra, ai fini di quanto previsto dal comma 4, lett. a) stesso articolo, si precisa che le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappalto sono le seguenti:
✓ Categoria OG6 (nella quale sono comprese le sottoindicate lavorazioni);
✓ “Personale, mezzi ed attrezzature”, come da art. 8.1 del Capitolato;
✓ “Prestazioni di tipo elettrico”, come da art. 8.3 del Capitolato;
✓ “Interventi su condotte in fibrocemento”, come da art. 8.5 del Capitolato;
✓ “Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale”, come da art. 8.6 del Capitolato.
9.3 Non è previsto l’obbligo di cui all’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
9.4 Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l’Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e nelle ipotesi di differimento espressamente concordate con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Trattandosi di un Accordo Quadro, così come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6 Acea Pinerolese Industriale Spa si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, chiedendo agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
10.7 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
10.8 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace, e comunque prima della stipula del contratto.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria a favore di Acea Pinerolese Industriale SpA, pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 18.000,00 (Euro diciottomila/00).
11.2 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.2.1 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
11.2.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per una somma assicurata:
• per danni di esecuzione di importo non inferiore all’importo del contratto;
• per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
12. Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 80,00 (Euro ottanta/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016.
12.2 la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 166/2005.
13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicata al punto 2.1 del presente disciplinare.
13.1.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e),
f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.3 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
13.1.4 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.1.5 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.2 Sono inoltre previsti specifici requisiti tecnico-organizzativi/professionali
che l’appaltatore deve possedere per la qualificazione/esecuzione dell’appalto. Per
l’esatta consistenza di questi requisiti si invita a leggere attentamente l’art. 8 del Capitolato di Accordo Quadro. I requisiti riguardano:
a) Personale, mezzi ed attrezzature, come da art. 8.1 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti.
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, i documenti previsti al suindicato articolo del capitolato. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra;
- se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l’Allegato A) e in sede di verifica come sopra;
- se assolto mediante avvalimento: in sede di gara producendo la relativa documentazione e in sede di verifica come sopra.
b) Sede operativa e magazzino, come da art. 8.2 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti.
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, i documenti previsti al suindicato articolo del capitolato. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra.
Per tale requisito non è ammesso il ricorso al subappalto.
c) Spazi confinati di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011, come da art. 8.4 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-professionale di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Tali interventi possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla normativa sopra citata, così come elencati al punto
8.4 del Capitolato di Accordo Quadro. In caso contrario essi dovranno essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei necessari requisiti. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. 177/2011 non è ammesso il ricorso al subappalto per questo tipo di lavorazione. Allo stesso modo, essendo un requisito soggettivo, non è ammesso il ricorso ad avvalimento (vedi Determinazione AVCP n. 2 del 1° agosto 2012).
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in tempo utile per la stipula del contratto, o della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione prevista al suindicato articolo del capitolato, pena la non stipulazione del contratto.
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa: in sede di gara producendo la relativa documentazione.
d) Interventi su condotte in fibrocemento, come da art. 8.5 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti.
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, il Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la categoria 10A o 10B dell’art. 8 del D.M. 406/1998. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa (anche con impresa cooptata di cui all’art. 92, coma 5 del D.P.R. 207/2010): in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra.
- se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l’Allegato A) e in sede di verifica come sopra.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
e) Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale, come da art. 8.6 del capitolato. E’ da considerarsi requisito tecnico-organizzativo di qualificazione ai sensi dell’art. 100, comma 1 del Codice dei contratti.
Tale requisito dovrà essere dimostrato:
- se posseduto in proprio: in sede di gara autodichiarando il possesso del suddetto requisito e producendo, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, il Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la categoria 10B dell’art. 8 del D.M. 406/1998, almeno nella classe C. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- se assolto mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa (anche con impresa cooptata di cui all’art. 92, coma 5 del D.P.R. 207/2010): in sede di gara producendo la relativa documentazione di costituzione e in sede di verifica come sopra;
- se assolto mediante subappalto: in sede di gara producendo la relativa documentazione (compilando l’Allegato A) e in sede di verifica come sopra.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
14. Criterio di aggiudicazione
14.1 L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale.
14.2 Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Al fine di accelerare le procedure di verifica delle offerte anormalmente basse, è richiesto ai concorrenti di compilare l’apposito campo all’interno del modello “ALLEGATO G” - Offerta economica, nel quale si dovranno riportare le giustificazioni di cui ai commi 1 e 4 del suindicato decreto.
La Stazione Appaltante prenderà in esame, ai fini della valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, solo le offerte che, a seguito del calcolo di cui all’art. 97, comma 2, risulteranno anomale, a cominciare dalla prima migliore offerta.
Saranno escluse le offerte solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti o se sarà accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 stesso decreto;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 stesso decreto, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 6, stesso decreto.
14.3 La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre, entro la data fissata dal bando e nei termini di seguito specificati, un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà pervenire, a mano o per posta, all’indirizzo ed entro il termine indicati ai punti 1. e 5. del bando di gara, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 20/03/2017, e dovrà riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per la Procedura Aperta lavori di manutenzione delle reti idriche, fognarie, impianti rete acquedotto e servizi connessi gestiti da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio dei comuni della Xxx Xxxx, anni 2017/2019”.
Deve inoltre recare all’esterno:
- l’intestazione del mittente;
- il numero di telefono, fax e posta elettronica e/o certificata del mittente;
- l’indirizzo dello stesso;
- il codice fiscale/partita IVA del concorrente o dei concorrenti.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del concorrente, anche quella dell’impresa ausiliaria.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA.
Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo:
- “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”
⮚ La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (secondo il modello di cui all’ “ALLEGATO A”), al presente disciplinare da redigersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale l’operatore economico chiede di poter partecipare alla presente procedura, attesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto.
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.
Si precisa che sussiste l’obbligo per il soggetto tenuto ad attestare l’assenza dei motivi di esclusione (nel caso di specie Titolare o Legale rappresentante o Procuratore speciale) di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di indicare TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l’interessato può richiedere al Casellario
Giudiziale competente le visure di cui all’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. L’omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dalla gara.
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da redigersi ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta in conformità all’ “ALLEGATO B”; il dichiarante dovrà indicare TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l’interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. L’omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dalla gara.
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa resa dal legale rappresentante, dell’impresa o consorzio partecipante (compresa l’eventuale impresa ausiliaria), da redigersi ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante l’assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia, secondo il modello di autocertificazione normativa antimafia di cui al modello “ALLEGATO C”, che attesti l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del codice antimafia X.Xxx. 159/2011 sottoelencati (la dichiarazione s’intende resa per proprio conto nonchè per conto dei seguenti soggetti):
- il titolare e l’eventuale direttore tecnico in caso di Impresa Individuale;
- i legali rappresentanti in caso di Associazioni;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci, soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall’art. 2247 c.c., il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro in caso di Società di Capitali;
- tutti i soci e direttori tecnici in caso di Società Semplice o in Nome Collettivo;
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di Società in Accomandita Semplice;
- nel caso di Consorzi o Società Consortili di Capitali anche per conto di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di ciascuna delle consorziate che detenga una partecipazione superiore al 10% o con un patto parasociale riferibile a una tale partecipazione.
4) Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categorie e nella classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
5) (in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO dell’attestazione SOA ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il requisito del possesso di idonea qualificazione avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e aderente all’oggetto del presente Accordo Quadro.
Tali operatori economici potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria in possesso di adeguata qualificazione e presentando:
⮚ Attestazione SOA dell’impresa ausiliaria in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai requisiti di cui si rende ausiliaria, rilasciata da S.O.A. autorizzata, documentabile mediante fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge;
⮚ La propria documentazione di gara di cui ai punti 15.1), 15.2), 15.3), 15.5), 15.7), 15.8), 15.12, 15.13) del presente disciplinare;
⮚ Dichiarazione di ricorso all’Avvalimento dell’attestazione SOA, come da modello “ALLEGATO E”;
⮚ Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come da modello “ALLEGATO F”;
⮚ Sempre da parte dell’impresa ausiliaria l’ “ALLEGATO B” e l’ “ALLEGATO C”;
⮚ originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,
nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
E’ vietato che più di un concorrente partecipante alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La Stazione Appaltante trasmetterà all’A.N.A.C tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del Codice.
Si richiamano, in merito all’avvalimento, le precisazioni recate dall’AVCP con determinazione n. 2 dell’01.08.2012, ed in particolare:
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammissibile, a pena di esclusione, l’avvalimento “a cascata” e cioè che l’ausiliario si avvalga, a sua colta, di un altro soggetto;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.
6) (solo in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO dei requisiti tecnico-organizzativi/professionali di cui al punto 13.2, lett. a) del presente disciplinare di gara – Personale, mezzi ed attrezzature)
I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il suddetto requisito mediante il ricorso all’istituto dell’Avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e aderente all’oggetto delle presenti lavorazioni.
Tali operatori economici potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria in possesso delle capacità tecniche così come specificate nell’art. 8.1 del Capitolato Speciale di Appalto e presentando documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’Avvalimento, previste dall’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., da redigersi in conformità all’ “ALLEGATO E” e all’ “ALLEGATO F”, con la precisazione che il contratto di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (da prodursi in aggiunta ai modelli sopra indicati), deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- che l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
L’impresa ausiliata (avvalente) dovrà presentare, oltre al CONTRATTO di AVVALIMENTO e al suindicato “ALLEGATO E”, tutta la documentazione per la partecipazione come impresa singola.
L’impresa ausiliaria (avvalsa) dovrà presentare, oltre al suindicato
“ALLEGATO F”, l’ “ALLEGATO B” e l’ “ALLEGATO C”.
E’ vietato che più di un concorrente partecipante alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, che partecipino
contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La Stazione Appaltante trasmetterà all’A.N.A.C tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Si richiamano, in merito all’avvalimento, le precisazioni recate dall’AVCP con determinazione n. 2 dell’01.08.2012, ed in particolare:
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammissibile, a pena di esclusione, l’avvalimento “a cascata” e cioè che l’ausiliario si avvalga, a sua colta, di un altro soggetto;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.
7) Comprova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da prestare ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, cioè:
- € 18.000,00 (Euro diciottomila/00).
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998.
La garanzia deve inoltre avere:
o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
o contenere l’impegno del fideiussore al rilascio di quella definitiva.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, in presenza delle certificazioni indicate dal medesimo comma, è possibile usufruire delle riduzioni della cauzione nella misure ivi previste.
Di tali documenti si dovrà allegare copia in corso di validità.
In caso di A.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) stesso decreto, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestata a tutte le interessate, anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria.
In caso di A.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti, la garanzia fideiussoria è intestata a tutti i concorrenti e presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
Per godere del beneficio della riduzione della cauzione ex art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del
Codice, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o consorzio ordinario siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i, citata/e all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio.
La cauzione di cui sopra è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla gara) e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria.
Dopo l’aggiudicazione definitiva efficace, la cauzione presentata dalle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata.
8) Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO, della contribuzione dovuta a favore dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, [pari ad € 80,00 (Euro ottanta/00) – CIG 6991265E60], da effettuarsi secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• Il codice fiscale del partecipante;
• Il CIG.
Il versamento è unico ed effettuato, in caso di A.T.I., dalla mandataria.
Si ricorda che a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido del dichiarante.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di € 900,00 (come specificato nei paragrafi successivi), a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta; in caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
9) (nel caso di già costituita Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) stesso decreto o GEIE)
Le imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno produrre:
o singolarmente: le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti/successivi punti 15.1), 15.2), 15.3), 15.4), 15.12), regolarmente compilati;
o la sola impresa mandataria: le attestazioni di cui ai precedenti punti
15.7), 15.8) e 15.13);
o e congiuntamente:
- in caso di R.T.I., il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria a mezzo di scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- in caso di Consorzio ordinario o GEIE, atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
ed ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti di lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per es.: parte OG6 – personale, mezzi e attrezzature - sede operativa e magazzino – spazi confinati – interventi su condotte in fibrocemento - interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale).
Tali quote possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
10)(nel caso di costituenda Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) stesso decreto o GEIE)
Le imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre:
o singolarmente: le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti/successivi punti 15.1), 15.2), 15.3), 15.4), 15.7), 15.12), 15.13, regolarmente compilati;
o la sola impresa mandataria: le attestazioni di cui ai precedenti/successivi punti 15.8);
o e congiuntamente la scrittura privata secondo il modello “ALLEGATO D”, da cui risulti il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la quota di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento e le parti di lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per es.: parte OG6 – personale, mezzi e attrezzature - sede operativa e magazzino – spazi confinati – interventi su condotte in fibrocemento - interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale). Tali quote possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
11) [nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs.
50/2016 (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane) e di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) stesso decreto (Consorzi stabili)]
A pena di esclusione si dovrà allegare l’Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio, con indicazione delle imprese consorziate.
Occorre indicare, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà applicato l’art. 353 del c.p.. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
L’indicazione di cui sopra è soddisfatta compilando il relativo punto dell’ “ALLEGATO A”. Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Non è consentito ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i dei lavori dovranno produrre singolarmente, le attestazioni e le dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO A”, all’ “ALLEGATO B” e all’ “ALLEGATO C”.
Il solo Consorzio dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 15.4) e la documentazione di cui ai punti 15.7), 15.8) e 15.13).
12) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale nell’eventualità che l’offerta economica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
13) Il verbale di avvenuta presa visione degli elaborati tecnici di progetto, rilasciato dal tecnico Acea incaricato, come specificato al punto 6.4 del presente disciplinare.
Si ricorda che:
- la Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con xxxx o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi dell’art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
Procedura di Soccorso Istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale (mancanza, incompletezza, irregolarità) giudicata essenziale dalla Stazione Appaltante, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché di ogni dichiarazione, anche di soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1,00‰ del valore della gara, pari ad € 900,00 (Euro novecento/00). In tal caso, la S.A. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. L’esclusione non si prefigura come condizione determinante falso o mendacio ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice dei contratti.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dei plichi contenenti l’istanza e l’offerta economica, ovvero irregolarità relative alla loro chiusura; entrambe tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la S.A. ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.
⮚ La “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”, scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere, a pena di esclusione:
L’offerta economica del concorrente, in conformità all’ “ALLEGATO G” (modulo offerta economica), in regola con l’imposta di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza, dovrà contenere:
⮚ l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, su tutti i prezzi dell’elenco prezzi unitari a base di gara. Gli oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione delle interferenze non sono soggetti a ribasso;
⮚ riportare l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Tali costi sono da considerarsi compresi nell’importo offerto e dovranno essere riportati in calce al modulo di offerta, pena l’esclusione dalla gara.
Si precisa sin d’ora, che il dato indicato dal concorrente non verrà preso in alcun modo in considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto. Detto importo sarà preso in considerazione e, quindi, valutato solo nell’eventualità che l’offerta risulti
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
⮚ N.B. – così come previsto al punto 14.2 del presente disciplinare, compilare l’apposito campo obbligatorio nel quale riportare le giustificazioni di cui all’art. 97, commi 1 e 4. La relazione tecnico illustrativa dovrà riportare, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia complessiva possono apparire sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun prezzo unitario offerto. Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per seguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Acea, qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti, chiederà per iscritto ulteriori precisazioni.
Il suindicato ribasso percentuale dovrà essere riportato in cifre ed in lettere e dovrà essere arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte plurime, condizionate, parziali o alternative.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo NON ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
16. Procedura di gara. Modalità di apertura delle offerte
Il Seggio di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte (21 marzo 2017, alle ore 10,30), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati al punto
3. del presente disciplinare di gara, presso la sede legale della Stazione Appaltante, Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxxx (XX), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, alla constatazione della presenza
all’interno di ciascun plico della “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, e della “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” e alla verifica della regolarità formale del confezionamento.
Subito dopo provvederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, come chiarito nei paragrafi successivi.
Le verifiche riguarderanno:
✓ la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “Documentazione Amministrativa” secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
✓ che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
✓ che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio o in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
✓ che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi o in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione di tutte le offerte;
✓ in caso di avvalimento, che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte e a presentare eventuali osservazioni, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, salvi i casi di cui ai commi 7 e 8, il seggio di gara escluderà dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo decreto. Escluderà inoltre dalla gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione e nei casi di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta, qualora non si dovrà ricorrere all’applicazione della sospensione di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, o in una seconda seduta nell’eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all’apertura delle “BUSTE B”, contenenti le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la
lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti.
Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.
Terminate le operazioni sopra descritte, il Seggio di gara procederà, previo sorteggio di uno dei criteri individuati all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a determinare la “soglia di anomalia” e all’individuazione delle offerte anormalmente basse.
A questo punto la procedura sarà sospesa per consentire al Responsabile del Procedimento di attivare il procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 97, commi 4, 5 e 6 stesso decreto.
Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata.
All’esito del procedimento di verifica di cui sopra, il Seggio di gara dichiarerà, in seduta pubblica aperta ai soli invitati, nel giorno e nell’ora e presso la sede che sarà comunicata ai partecipanti mediante fax o posta certificata con 24 ore di anticipo, le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile e procederà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala.
La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dal calcolo della media dei ribassi ex art. 97, comma 2 del Codice non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente con l’offerta di ribasso più alta.
Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di anomalia ex art. 97, comma 6 del Codice ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Acea Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
17. Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per Acea Pinerolese Industriale S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel presente disciplinare ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio, e diviene definitiva non efficace con la sua approvazione da parte dell’Amministratore Delegato di ACEA Pinerolese Industriale SpA in esito:
a) ai controlli di legittimità sugli atti del Seggio di gara da parte dello stesso Amministratore Delegato;
b) ai riscontri, effettuati dall’ufficio appalti della S.A., riguardo la comprova dei requisiti di ordine speciale (qualificazione ad eseguire lavori pubblici) richiesti nel presente
disciplinare di gara per i quali è stata eventualmente prodotta, dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) alla verifica da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, dell’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario risultante dalla seduta di gara, dei requisiti tecnico-organizzativi autodichiarati ai punti cc), dd), ff), gg) dell’ “ALLEGATO A” relativi alla disponibilità, così come specificato all’art. 8.1, 8.2,
8.5 e 8.6 del capitolato, rispettivamente di “Personale, mezzi ed attrezzature”, “Sede operativa e magazzino”, “Interventi su condotte in fibrocemento” e “Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale”.
Nel caso i controlli di legittimità di cui alla precedente lett. a) diano esito negativo la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990 e s.m.i..
La mancata conferma del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c) comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e determinerà l’applicazione dei provvedimenti indicati nell’art. 80, comma 12 del Codice. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al secondo classificato.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo dopo la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 stesso decreto, riferibili all’affidabilità morale del concorrente.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC o Fax al numero indicato nell’ “Allegato A”.
18. Obblighi dell’aggiudicatario
In seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto:
- dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.;
- dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011;
- produzione della garanzia di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- produzione della garanzia di cui all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui all’art. 42 del capitolato speciale di appalto;
- alla produzione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- agli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- la ricevuta del versamento delle spese di bollo nella misura indicata in sede di stipula contrattuale;
- la ricevuta del versamento per il rimborso delle spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla GURI, e sui quotidiani per un importo di € 1.364,47, I.V.A. compresa, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a
chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.
In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo, salvo che le stesse richiedano espressamente il pagamento suddiviso.
19. Accesso agli atti (ex art. 53 del D.Lgs. 50/2016)
Ciascun concorrente dovrà autorizzare Acea Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
In assenza della dichiarazione di cui sopra, Acea Pinerolese Industriale Spa consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all’art. 53, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del D.Lgs. 50/2016, citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
20. Altre informazioni
Numero gara: 366/2017.
Appalto indetto con verbale del Consiglio di Amministrazione di Acea Pinerolese Industriale SpA in data 22/12/2016.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e può costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 50/2016.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Trattandosi di un Accordo Quadro, così come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
L’affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato all’autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del Codice, in caso di subappalto Acea Pinerolese Industriale SpA NON provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore e che quest’ultimo sia in regola con i versamenti retributivi, contributivi e assicurativi.
In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, stante le peculiarita dell’appalto in oggetto e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti a cadenza mensile, si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.
Qualora sia prescritto nel presente disciplinare che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il Direttore Generale xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Xxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, tel. 000.0000000, fax 000.0000000, nei modi e termini fissati dagli artt.
dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx .
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. L’Amministratore Delegato
Carcioffo ing. Xxxxxxxxx