Common use of Requisiti di onorabilità Clause in Contracts

Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­ quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

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Samples: Legislative Decree

Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell'elenco nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­ all‟articolo 128-quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;267; 3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco nell‟elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 4. Per l'iscrizione l‟iscrizione delle persone giuridiche, nell' nell‟ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quaterall‟articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexiesall‟articolo 128- sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione l‟iscrizione delle persone giuridiche nell' nell‟ elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quaterall‟articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexiesall‟articolo 128- sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

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Samples: Decreto Legislativo

Requisiti di onorabilità. In vigore dal 17 ottobre 2012 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­ 128-quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;267; 3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l 1 e 2 e' è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies128- sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies128- sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. (38) (38) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, X.Xxx. Si applicano i commi 3 e 419 settembre 2012, n. 169.

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Samples: Legislative Decree

Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria Per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui all'articolo 128­ quaterall’articolo 1, comma 21, coloro chepunto 9, lettere a) e c) della Legge sulle Società, i seguenti requisiti di onorabilità: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956non avere mai subito, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva , condanne definitive per uno dei reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa dalla LISF e dalle norme dalla legislazione vigente in materia di mercati prevenzione e valori mobiliaricontrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi; b) non avere mai subito, di strumenti di pagamento; 2) a fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) a pena detentiva della prigionia per un tempo non inferiore a ad un anno non sospesa; c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per un reato contro misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colpososospesa; d) non aver ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese finanziarie sottoposte negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102. 2. Non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti Il possesso dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1sopraelencati requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all’assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all’assenza di situazioni impeditive (lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso d) applicate in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un annogiurisdizioni diverse da quella sammarinese. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s’intende carente qualora l’incarico sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l’adozione del provvedimento e siano state irrogate sanzioni amministrative in tutto o capo al soggetto, in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismorelazione ai medesimi presupposti del provvedimento. 4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128­quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128­sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso: a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell’ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge sulle Società; b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A. 5. Si applicano Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono: a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese; b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana. 7. L’eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell’ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere: - asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui al precedente comma 6; - sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i commi 3 contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima. 8. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una persona giuridica, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell’attività di intermediazione, dal rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e 4del direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell’attività di intermediazione.

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Samples: Regolamento in Materia Di Intermediazione Assicurativa E Riassicurativa