INDICE
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
anno 2007 / numero 02
(Testo consolidato al 17/05/2021 – Aggiornamento X)
INDICE
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 – Definizioni 4
Articolo 2 – Base giuridica e ambito di applicazione 6
Articolo 3 – Esclusioni 7
PARTE II REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 8
TITOLO I ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITA’ DEL REGISTRO 8
Articolo 4 – Istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 8
Articolo 5 – Contenuto del registro 8
Articolo 6 – Pubblicazione del registro 9
TITOLO II REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO 10
Articolo 7 – Requisiti di onorabilità 10
Articolo 7 bis – Situazioni impeditive 11
Articolo 8 – Requisiti di professionalità 12
Articolo 8 bis – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa 13
Articolo 9 – Domanda di iscrizione 13
Articolo 10 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE 14
TITOLO III SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 16
Articolo 11 – [ABROGATO] 16
Articolo 12 – Sospensione d’ufficio 16
Articolo 13 – Effetti e pubblicazione della sospensione 17
Articolo 14 – Cancellazione su istanza di parte 17
Articolo 15 – Cancellazione d’ufficio 17
Articolo 16 – Procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione d’ufficio 18
PARTE III REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPORTAMENTO 20
Articolo 17 – Organizzazione interna e separazione patrimoniale 20
Articolo 17 bis – Rapporti di collaborazioni tra intermediari 22
Articolo 17 ter – Condizioni per l’intermediazione per il tramite di addetti o collaboratori 23
Articolo 17 quater – Condizioni per la distribuzione da parte degli intermediari iscritti alla sezione C del registro 23
Articolo 17 quinquies – Aggiornamento professionale 24
Articolo 18 – Divieto di concludere contratti di assicurazione per conto di imprese di assicurazione estere non autorizzate 25
Articolo 19 – Regole di comportamento e trasparenza nei confronti della clientela 26
Articolo 20 – Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza 27
Articolo 21 – Intermediazione riassicurativa 28
PARTE IV VIGILANZA 29
Articolo 22 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza 29
Articolo 22 bis – Accertamenti ispettivi sugli intermediari 29
Articolo 23 – Comunicazioni degli intermediari all’Autorità di Xxxxxxxxx 30
Articolo 24 – Variazione di dati 31
Articolo 25 – Sanzioni 31
PARTE V OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA 33
TITOLO I OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DI INTERMEDIARI 33
Articolo 26 – Procedura di autorizzazione 33
Articolo 27 – Operatività nella Repubblica di San Marino di intermediari esteri 33
TITOLO II ATTIVITA’ ASSICURATIVA SVOLTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE O RIASSICURAZIONE ESTERE TRAMITE INTERMEDIARI 34
Articolo 28 – Condizioni 34
Articolo 29 – Domanda di autorizzazione 35
Articolo 30 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE 35
Articolo 31 – Pubblicità 35
PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 37
Articolo 32 – Disposizioni transitorie 37
Articolo 33 – Disposizioni abrogate 37
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni.
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “addetti”: i dipendenti e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 27 della LISF, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari;
b) “agenti”: gli intermediari che agiscono esclusivamente in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) “collaboratori”: i dipendenti e gli altri incaricati, quandanche persone giuridiche, degli intermediari iscritti nella sezione A, B o C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 27 della LISF, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa anche al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
d) “BANCA CENTRALE”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella sua funzione di autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo;
e) “contratti assicurativi standardizzati”: contratti per i quali non è prevista facoltà di modifica delle condizioni contrattuali stabilite dalle imprese di assicurazione nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, contratti che risultano protetti da interferenze interne alla struttura dell’intermediario;
f) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
g) “intermediario”: il soggetto, persona fisica o giuridica diversa da un’impresa di assicurazione, che esercita professionalmente l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa ed è iscritto nel relativo registro disciplinato dal presente Regolamento;
h) “intermediazione”: l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa che, ai sensi dell’articolo 26 della LISF, consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
i) “impresa”: società di assicurazione o riassicurazione autorizzata ai sensi della LISF;
l) “impresa di assicurazione”: la società autorizzata all’esercizio dell’attività di cui alla lettera G) dell’allegato 1 della LISF;
m) “impresa di riassicurazione”: la società autorizzata all’esercizio dell’attività di cui alla lettera H) dell’allegato 1 della LISF;
n) “imprese finanziarie”: i soggetti che svolgono in forma imprenditoriale una o più delle attività indicate nell’Allegato 1 alla LISF;
o) “impresa residente”: impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 7 della LISF all’esercizio dell’attività di cui alle lettere G) e/o H) dell’Allegato 1 della LISF, avente nel territorio della Repubblica di San Marino la propria sede legale;
p) “impresa in stabilimento”: impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 75 della LISF all’esercizio dell’attività di cui alle lettere G) e/o H) dell’Allegato 1 della LISF, operante nel territorio della Repubblica di San Marino mediante lo stabilimento di una succursale;
q) “impresa in prestazione di servizi senza stabilimento”: impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 75 della LISF all’esercizio dell’attività di cui alle lettere G) e/o H) dell’Allegato 1 della LISF, priva di una succursale nel territorio della Repubblica di San Marino;
r) “impresa intermediata”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione che conferisce agli intermediari incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa;
s) “Legge sulle Società”: la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
t) “LISF”: la Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
u) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;
v) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico;
z) “mediatori assicurativi” o “broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
aa) “oneri di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117;
bb) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell’ambito della persona giuridica per la quale operano, hanno funzioni di direzione ed esercitano coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla persona giuridica;
cc) “sede dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario ai sensi della legge 31 marzo 2014 n.40;
dd) “succursale”: la sede fissa di affari priva di personalità giuridica per mezzo della quale un soggetto estero esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio della Repubblica di San Marino;
ee) “Stato estero”: uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino;
ff) “Stato d’origine”: lo Stato in cui è situata la residenza o la sede legale di imprese ed intermediari;
gg) “Stato di prestazione”: lo Stato, diverso da quello d’origine in cui sono registrati, nel quale gli intermediari esercitano l’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa;
hh) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
ii) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”;
ll) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
mm) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
2. (abrogato)
3. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
Articolo 2 – Base giuridica e ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione della LISF e in particolare degli articoli:
a) 26, comma 2, in base al quale la BANCA CENTRALE deve disciplinare i casi di esclusione dalla disciplina della LISF in materia di intermediazione;
b) 27, comma 3, in base al quale la BANCA CENTRALE deve istituire il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai quali è riservato, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della LISF, l’esercizio professionale dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. In particolare, la BANCA CENTRALE deve disciplinare la formazione e l’aggiornamento del registro, le forme di pubblicità, le modalità e i requisiti per l’iscrizione, i casi di sospensione e di cancellazione dal registro;
c) 69, in base al quale le norme della Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e protezione dei clienti si applicano, ove compatibili e secondo le modalità stabilite dalla BANCA CENTRALE, anche agli intermediari;
d) 75, in base al quale per l’esercizio di una o più attività riservate ai sensi della LISF nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri mediante intermediari secondo quanto stabilito dalla BANCA CENTRALE, è richiesta una autorizzazione della BANCA CENTRALE;
e) 76, comma 3, in base al quale la BANCA CENTRALE può vietare l’offerta nella Repubblica di San Marino di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio o contratti assicurativi esteri che non rientrino nelle tipologie previste dall’ordinamento sammarinese ovvero non presentino le caratteristiche individuate dall’autorità di vigilanza.
2. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio professionale dell’intermediazione svolta nel territorio della Repubblica di San Marino e l’esercizio transfrontaliero della medesima attività. L’attività di intermediazione svolta da agenti e mediatori assicurativi o broker si configura quale attività economica, il cui rilascio di licenza
è disciplinato dalla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche. L’attività di intermediazione è svolta da agenti e mediatori assicurativi o broker non residenti unicamente attraverso succursale ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche.
Articolo 3 – Esclusioni.
1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della LISF è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 19 commi 1, 2 e 10, l’attività dei soggetti che propongono servizi riconducibili all’intermediazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) non si tratta di un contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 115, 116 e 117 della LISF;
b) l’attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell’intermediazione;
c) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
- i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; oppure
- il danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
d) l’importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non eccede l’importo di seicento euro o comunque, qualora l’assicurazione sia complementare a un servizio di cui alla lettera c) e la durata di tale servizio sia non superiore a tre mesi, il premio versato per persona non eccede l’importo di duecento euro.
2. Oltre ai casi indicati nel comma precedente, è esclusa dall’applicazione del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 10, l’offerta di contratti assicurativi accessori a finanziamenti concessi da soggetti a ciò autorizzati ai sensi della LISF e nei quali il rischio assicurato riguardi eventi relativi a beni concessi a garanzia ovvero eventi che possano compromettere la capacità del cliente di restituire un finanziamento, a condizione che la stipula del contratto assicurativo non sia condizione necessaria per la concessione del finanziamento e che l’importo del premio annuale non ecceda i cento euro.
3. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti, ad eccezione degli articoli 19 e 20;
b) le attività direttamente esercitate dalle imprese di riassicurazione e dai loro dipendenti, ad eccezione degli articoli 19, comma 1;
c) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.
PARTE II
REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
TITOLO I
ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITA’ DEL REGISTRO
Articolo 4 – Istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
1. È istituito il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nel quale possono essere iscritte, previa verifica dei requisiti indicati nel presente Regolamento, le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, le persone giuridiche aventi sede legale ed operativa nella Repubblica di San Marino e i responsabili dell’attività di intermediazione di cui al seguente articolo 9, comma 4.
2. Le persone fisiche residenti in Stati esteri, e le persone giuridiche aventi sede legale ed operativa in Stati esteri, possono essere iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi quali succursali di attività estera alle condizioni di cui al presente Regolamento e nel rispetto dell’articolo 13 della legge 40/2014 in materia di licenza per l’esercizio di attività economica nella Repubblica di San Marino.
3. Nei successivi articoli del presente regolamento la parola registro richiama la definizione di cui al presente articolo.
Articolo 5 – Contenuto del registro.
1. Il registro è diviso nelle seguenti Sezioni:
a) Sezione A – Persone fisiche e ditte individuali;
b) Sezione B – Persone giuridiche non imprese finanziarie;
c) Sezione C – Imprese finanziarie.
Nelle sezioni del registro sono indicati anche gli intermediari non operativi e gli intermediari sospesi. L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario che svolge attività economica, ed in caso di soggetti giuridici al legale rappresentante, a tutti gli amministratori e al direttore generale ove nominato, la contemporanea iscrizione in altre Sezioni qualora finalizzata allo svolgimento di attività economica.
2. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione A, sono indicati:
a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) cognome e nome, ovvero denominazione della ditta individuale;
d) luogo e data di nascita della persona fisica o del titolare della ditta individuale;
e) modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione;
f) codice operatore economico, se svolge attività economica;
g) indicazione della carica di responsabile dell’attività di intermediazione, se opera per una persona giuridica iscritta nel registro;
h) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
i) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l’attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione, se svolge attività economica;
l) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
3. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione B, sono indicati:
a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) denominazione o ragione sociale della persona giuridica;
d) tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
e) modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione;
f) generalità dei responsabili dell’attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro;
g) generalità del rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale;
h) codice operatore economico;
i) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
l) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l’attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione;
m) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
4. Per i soggetti iscritti nella Sezione C sono indicati:
a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) denominazione o ragione sociale;
d) numero di iscrizione nel registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell’articolo 11 della LISF, nel quale è possibile reperire ulteriori informazioni;
e) generalità dei responsabili dell’attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro;
f) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l’attività di intermediazione;
g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
Articolo 6 – Pubblicazione del registro.
1. Il registro è pubblicato nel sito internet della BANCA CENTRALE (xxx.xxxx.xx).
2. In occasione dell’iscrizione, la BANCA CENTRALE rilascia agli intermediari un’apposita attestazione. Ulteriori attestazioni sono rilasciate su richiesta degli intermediari interessati.
3. La BANCA CENTRALE assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi degli articoli 23 e 24 dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dalla stessa effettuati.
TITOLO II
REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
Articolo 7 – Requisiti di onorabilità.
1. Per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui all’articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della Legge sulle Società, i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro l’economia pubblica, ad eccezione di quelli contravvenzionali, e quelli speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa;
c) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;
d) non aver ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese finanziarie sottoposte negli ultimi cinque anni a procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della LISF o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102.
2. Il possesso dei sopraelencati requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all’assenza di equivalenti condanne definitive (lettere a, b e c) ovvero all’assenza di situazioni impeditive (lettera d) applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.
3. Il requisito di cui al comma 1 lettera d) s’intende carente qualora l’incarico sia stato ricoperto per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l’adozione del provvedimento e siano state irrogate sanzioni amministrative in capo al soggetto, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso:
a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell’ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge sulle Società;
b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese o ad un incaricato della BANCA CENTRALE o sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A.
5. Ai certificati di cui al quarto comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo e devono:
a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;
b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
c) essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.
7. L’eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell’ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:
- asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui al precedente comma 6;
- sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.
8. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una persona giuridica, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell’attività di intermediazione, dal rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell’attività di intermediazione.
Articolo 7 bis – Situazioni impeditive
1. Non possono essere iscritti al registro, e, se iscritti, sono cancellati d’ufficio, i soggetti che:
a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal registro;
b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;
c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).
Articolo 8 – Requisiti di professionalità.
1. Per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
b) avere svolto, nei cinque anni antecedenti la richiesta di iscrizione nel registro, attività lavorativa con mansioni attinenti i compiti e le responsabilità caratterizzanti l’intermediazione per almeno due anni complessivi presso un intermediario iscritto nella Sezione A o B del registro, oppure presso un soggetto iscritto nella Sezione C del registro, oppure presso un soggetto estero autorizzato nel proprio Paese di residenza a svolgere attività analoga a quella di intermediazione, oppure presso una impresa di assicurazione anche estera.
2. In alternativa ai requisiti di cui al precedente comma, si considera idoneo requisito di professionalità avere ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’intermediazione in altri Stati in applicazione di normative nazionali di recepimento delle direttive dell’Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia, o a queste ultime riconosciute equivalenti.
3. I soggetti iscritti nel registro dei promotori finanziari di cui all’articolo 25 della LISF possono chiedere l’iscrizione nella Sezione A anche in mancanza dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso essi sono abilitati soltanto all’intermediazione avente ad oggetto contratti assicurativi di cui agli articoli 116 e 117 della LISF.
4. Qualora l’iscrizione sia richiesta da una persona giuridica, i requisiti stabiliti dal presente articolo devono essere posseduti dalla persona o dalle persone a cui è affidata la responsabilità dell’attività di intermediazione, dal legale rappresentante e, ove nominati, dall’amministratore delegato e dal direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell’attività di intermediazione.
5. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti, oltre ad un curriculum vitae, i seguenti documenti:
a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
b) dichiarazione resa dal soggetto presso il quale è stata svolta l’attività prevista dal precedente articolo 8, comma 1, lettera b) attestante l’esperienza professionale del richiedente ed in particolare le mansioni concretamente svolte e il periodo di tempo in cui sono state prestate; la BANCA CENTRALE si riserva di valutare altre attestazioni, anche non rilasciate dal soggetto indicato nella presente lettera, dalla quale siano desumibili le medesime circostanze;
c) in alternativa ai documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), documentazione attestante l’abilitazione all’esercizio di attività analoga in altro Stato nonché l’equivalenza del medesimo rispetto alla normativa dell’Unione Europea, ove non Stato Membro.
Articolo 8 bis – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.
1. La domanda di iscrizione nelle Sezioni A e B del registro da parte di soggetti che intendono esercitare attività economica, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B, deve anche contenere un programma che illustra l’attività iniziale, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie imprenditoriali che si intendono seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l’iniziativa.
2. Il programma di attività deve almeno illustrare:
a) la tipologia di prodotti assicurativi per i quali si intende svolgere l’intermediazione;
b) la tipologia di clientela cui si intende indirizzare i servizi e i prodotti;
c) le modalità con cui si intende svolgere l’attività (agente, mediatore assicurativo) specificando gli eventuali rapporti con altri intermediari assicurativi coinvolti nell’organizzazione dei servizi prestati, allegando la relativa documentazione;
d) la struttura organizzativa e le generalità di eventuali collaboratori, allegando gli accordi sottoscritti con questi ultimi dai quali emerga che l’attività verrà prestata, esclusivamente, per l’effetto degli incarichi di intermediazione o degli accordi di collaborazione che le imprese hanno conferito al soggetto richiedente l’iscrizione;
e) gli incarichi di intermediazione o gli accordi di collaborazione conferiti da parte di imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino o in stabilimento nella Repubblica di San Marino, allegando la relativa documentazione;
f) gli incarichi di intermediazione o gli accordi di collaborazione conferiti da parte di imprese in regime di prestazione di servizi senza stabilimento che abbiano esperito la procedura di cui al successivo Titolo II, allegando la relativa documentazione;
g) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione A del registro del o dei responsabili dell’attività di intermediazione.
Articolo 9 – Domanda di iscrizione.
1. La domanda di iscrizione nel registro, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B e corredata dei documenti indicati nel medesimo Allegato, deve essere inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.
2. Se l’iscrizione è richiesta da una persona fisica, la domanda deve essere sottoscritta dal diretto interessato. Se l’iscrizione è richiesta da una persona giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica già costituita, o, in caso di persona giuridica da costituire, da uno dei soggetti che ricopriranno in tale persona giuridica incarichi per i quali è richiesto il possesso dei requisiti previsti nei precedenti articoli 7 e 8.
3. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata elettronica.
4. Per l’esercizio di intermediazione quale attività economica è in ogni caso necessario:
a) per le persone fisiche avere assolto l’obbligo di stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 17 del presente Regolamento e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata dalle persone giuridiche per le quali svolgeranno l’attività;
b) per le persone giuridiche avere assolto l’obbligo di stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 17 del presente Regolamento;
c) per le persone giuridiche avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nel registro. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione è riferito ad ognuna di esse. Le persone giuridiche attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta.
5. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C è in ogni caso necessario essere iscritti nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell’articolo 11 della LISF.
Articolo 10 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.
1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il soggetto richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all’interessato l’interruzione del termine. Un nuovo
termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.
3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse con l’avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l’istanza si intenderà ritirata.
4. In caso di provvedimento di accoglimento dell’istanza, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire la licenza per l’esercizio di attività economica. In caso di accoglimento di istanza di iscrizione di una persona fisica quale responsabile dell’attività di intermediazione, la BANCA CENTRALE non richiede di acquisire licenza per l’esercizio di attività economica.
5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4 il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia della licenza conseguita per l’esercizio di attività economica. Qualora siano decorsi più di sei mesi dal rilascio dell’attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7.
6. La BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, procede all’iscrizione nel registro pubblico e comunica ai richiedenti, l’intervenuta iscrizione, con l’indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di rilascio di provvedimento di autorizzazione o di diniego e di ritiro della domanda, di cui ai precedenti comma 1 e 3, di una persona fisica quale responsabile dell’attività di intermediazione, BANCA CENTRALE provvede a darne notizia anche alle persone giuridiche iscritte interessate.
7. Le persone fisiche e le persone giuridiche sono iscritte nelle pertinenti sezioni del registro come “inoperativi”, non potendo esercitare attività di intermediazione, nei casi in cui non abbiano assolto agli obblighi di cui:
- all’articolo 9 comma 4 del presente Regolamento in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile;
- all’articolo 17 comma 3 del presente Regolamento in materia di separatezza patrimoniale qualora gli accordi sottoscritti dall’INTERMEDIARIO prevedano che anche l’incasso dei premi e/o la regolazione delle somme dovute dall’impresa di assicurazione avvengano tramite l’INTERMEDIARIO medesimo.
8. La BANCA CENTRALE notifica l’avvenuta iscrizione agli uffici dell’amministrazione pubblica interessati.
TITOLO III
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Articolo 11 – [ABROGATO] Articolo 12 – Sospensione d’ufficio.
1. La BANCA CENTRALE dispone la sospensione dal registro nei seguenti casi:
a) violazioni di legge o del presente Regolamento;
b) per le persone fisiche, in caso di perdita delle condizioni per l’esercizio delle rispettive attività, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
c) per le persone giuridiche, la sospensione o la cancellazione dal registro di tutte le persone alle quali è stata affidata la responsabilità dell’attività di intermediazione;
d) per le persone giuridiche iscritte nella sezione B, fermo restando la previsione di cui alla precedente lettera c), la cessazione dall’incarico o la perdita dei requisiti per l’iscrizione del rappresentante legale, salvo che la BANCA CENTRALE abbia già verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 in capo a chi esercita in funzione vicaria la legale rappresentanza della persona giuridica;
e) per le persone giuridiche iscritte nella sezione B, fermo restando la previsione di cui alla precedente lettera c), la cessazione dall’incarico o la perdita dei requisiti per l’iscrizione dell’amministratore delegato e del direttore generale, ove nominati, salvo che permanga in carica un legale rappresentante per il quale la BANCA CENTRALE abbia verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8;
f) sospensione o cessazione della licenza di cui all’articolo 10, comma 4;
g) relativamente agli intermediari di cui alla sezione C, in caso di applicazione della procedura prevista dall’articolo 10, comma 2, della LISF;
h) mancato esercizio dell’attività di intermediazione per più di dodici mesi consecutivi, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.
2. Nel caso previsto alla lettera b), le persone fisiche sono annotate nel registro quali intermediari sospesi. Nei casi previsti alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, la sospensione permane fino a che l’intermediario non abbia provveduto a ricoprire le cariche vacanti con soggetti per i quali la BANCA CENTRALE abbia verificato il possesso dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8; tuttavia, se l’intermediario non provvede entro sei mesi dall’inizio della sospensione, la BANCA CENTRALE dispone la immediata cancellazione d’ufficio. Nel caso previsto alla lettera f), g) e h) del precedente comma, la sospensione permane fino a che le autorizzazioni o licenze e l’esercizio dell’attività non siano state riattivate. Nel caso previsto dalla lettera a), il provvedimento della BANCA CENTRALE specifica la durata della sospensione, non superiore a sei mesi; qualora decorso tale termine l’intermediario non abbia provveduto alla risoluzione delle
violazioni o al pagamento delle sanzioni comminate, la BANCA CENTRALE dispone la immediata cancellazione d’ufficio.
Articolo 13 – Effetti e pubblicazione della sospensione.
1. Durante il periodo di sospensione dal registro l’intermediario non può svolgere attività di intermediazione, e viene iscritto nel registro quale intermediario sospeso, ovvero non operativo per provvedimento di sospensione.
2. Qualora previsto dall’incarico di intermediazione o dall’accordo di collaborazione con l’impresa intermediata, l’intermediario sospeso può collaborare alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati prima della sospensione.
3. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa sono annotati nel registro, fino alla cessazione della sospensione.
Articolo 14 – Cancellazione su istanza di parte.
1. Gli intermediari possono chiedere la cancellazione dal registro inviando alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza un’istanza di rinuncia all’iscrizione allegando copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica interessata o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, emana un provvedimento con il quale dispone la cancellazione. Qualora sia in corso un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario la BANCA CENTRALE dispone, se già non lo aveva fatto a diverso titolo, la sospensione dal registro ed emana il provvedimento dopo la conclusione del procedimento sanzionatorio.
Articolo 15 – Cancellazione d’ufficio.
1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 12, comma 2, la BANCA CENTRALE dispone la cancellazione d’ufficio di un intermediario dal registro nei seguenti casi:
a) per le persone fisiche, la perdita dei requisiti di cui all’articolo 7 o la mancata comunicazione della perdita di taluno di questi requisiti nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell’evento, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
b) violazione delle disposizioni del successivo articolo 18 o altre gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a);
c) in caso di mancato esercizio dell’attività per almeno due anni consecutivi, ivi compreso l’eventuale periodo di sospensione d’ufficio di cui all’articolo 12, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto, che non ricorre durante il periodo di impossibilità all’esercizio per temporanee situazioni di incompatibilità di legge;
d) revoca della licenza di cui all’articolo 10, comma 4;
e) cessazione della licenza di cui all’articolo 10, comma 4 per le persone giuridiche in stato di liquidazione;
f) per le persone giuridiche iscritte nella sezione C, in caso di revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività, di cui all’articolo 10 della LISF;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui all’articolo 17, o mancato rinnovo delle stesse, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto anche mediante richiesta di informazioni alle imprese che hanno fornito la copertura;
h) in caso di mancato versamento degli oneri di vigilanza, previa diffida di BANCA CENTRALE e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
i) in caso di situazioni incompatibili con la permanenza dell'iscrizione nel registro, quali:
- l’ubicazione della sede dell’intermediario presso la sede di un altro intermediario iscritto nel registro pubblico, salvo che sia stato stipulato con lo stesso un accordo di collaborazione in regime di esclusività;
- l’ubicazione della sede dell’intermediario presso la sede di altri soggetti che esercitano attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali;
- il reiterato mancato ritiro della corrispondenza ed in particolare di quella proveniente dalla BANCA CENTRALE, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.
2. Un intermediario cancellato dal registro ai sensi del comma 1 può essere nuovamente iscritto decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. La reiscrizione nel registro è effettuata da BANCA CENTRALE secondo le modalità stabilite dall’articolo 10.
3. La BANCA CENTRALE procede alla cancellazione d’ufficio delle persone fisiche responsabili dell’attività di intermediazione in caso di comunicazione di interruzione del rapporto con la persona giuridica, o in caso di cancellazione della stessa dal registro. Una nuova iscrizione delle persone fisiche cancellate ai sensi del presente comma è effettuata secondo le modalità stabilite dall’articolo 10.
Articolo 16 – Procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione d’ufficio.
1. La BANCA CENTRALE contesta per iscritto all’intermediario, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata elettronica, le violazioni rilevate o gli altri presupposti, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare le controdeduzioni. L’impossibilità di recapitare la raccomandata per irreperibilità del destinatario non pregiudica la prosecuzione del procedimento.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l’archiviazione delle contestazioni, dispone la sospensione per un tempo determinato o la cancellazione dal registro.
3. La BANCA CENTRALE notifica agli interessati i provvedimenti assunti ai sensi dei commi precedenti. L’intermediario è tenuto a portare a compimento le operazioni per le quali ha già incassato i premi o ha ricevuto le somme da riconoscere ai clienti per la liquidazione di un sinistro.
4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica ai casi di:
a) sospensione ex articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) e f);
b) cancellazione ex articolo 15, comma 1, lettera d), e) ed f), ed ex articolo 15 comma 3;
per i quali il provvedimento è disposto appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all’articolo 34, lettera f), della Legge 29 giugno 2005 n. 96.
5. La BANCA CENTRALE notifica i casi di sospensione e cancellazione agli uffici dell’amministrazione pubblica interessati.
PARTE III
REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPORTAMENTO
Articolo 17 – Organizzazione interna e separazione patrimoniale.
1. Al fine di consentire i controlli della BANCA CENTRALE, anche relativi al rispetto della normativa antiriciclaggio, gli intermediari devono conservare ordinatamente presso la sede operativa principale per un periodo di almeno 10 anni:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) la copia dei contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la documentazione relativa all’aggiornamento professionale effettuato, incluso quello eventualmente impartito dalle imprese intermediate;
e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali addetti operanti all’interno della sede dell’intermediario, l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7;
f) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali collaboratori dell’intermediario, l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7;
g) in caso di persona giuridica, l’evidenza delle persone fisiche quali responsabili dell’attività di intermediazione, l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e copia della documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7;
h) la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di comunicazione o trasmissione previsti dall’articolo 19;
i) la documentazione contabile riguardante l’attività di intermediazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. In caso di cessazione dell’incarico di intermediazione, l’obbligo di conservazione della documentazione di cui al comma 1 lettere
b) e c) viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
3. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo, e devono essere contabilizzati in un conto corrente separato acceso presso un soggetto autorizzato all’attività bancaria ai sensi dell’articolo 11 della LISF, intestato anche all’intermediario espressamente in tale qualità.
4. Ai fini di cui al comma 3 il versamento sul conto corrente bancario separato avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti dall’intermediario. Il versamento dei premi può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese intermediate. L’intermediario preleva da tale conto corrente separato esclusivamente le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese intermediate e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a mediatori assicurativi o broker qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli stessi mediatori o broker siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un altro intermediario assicurativo e ratificato dall’impresa intermediata di quest’ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività di incasso e/o pagamento indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
6. Prima di iniziare l’operatività l’intermediario che svolge attività economica, iscritto nella sezione A o B del registro, deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile valida nel territorio della Repubblica di San Marino, con massimale di almeno 1,25 milioni di euro per ciascun sinistro e di 1,85 milioni di euro globalmente.
7. La polizza di cui al comma 6 deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, addetti o collaboratori del cui operato deve rispondere. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) per le persone giuridiche da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali, ed ai responsabili dell’attività di intermediazione;
c) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
d) l’inserimento di xxxxxxxxxx o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
e) garantire in caso di stabilimento la copertura nel territorio di Stati esteri.
8. La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre e devono essere rinnovate annualmente.
9. All’intermediario iscritto nel registro non è consentito svolgere contemporaneamente attività di agente e di mediatore assicurativo o broker. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi a loro demandati sulla base e nei limiti dell’incarico di intermediazione conferito o dell’accordo di collaborazione sottoscritto con l’impresa.
Articolo 17 bis – Rapporti di collaborazioni tra intermediari.
1. Tutti gli intermediari iscritti nel registro possono instaurare rapporti di collaborazione con altro intermediario iscritto. I mediatori assicurativi o broker possono instaurare rapporti di collaborazione anche con intermediari assicurativi esteri non iscritti nel registro sammarinese a condizione che il mediatore o broker iscritto:
a) avvii la collaborazione su incarico diretto del suo cliente;
b) provveda all’incasso dei premi nelle modalità previste dall’articolo 17 comma 3;
c) ottenga il nulla osta ad operare, anche per il tramite dell’intermediario estero, da parte delle imprese assicurative che assumono il rischio.
2. I rapporti di collaborazione, di cui al comma precedente, sono formalizzati in forma scritta tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata la relativa identità, sezione di appartenenza nel registro e ruolo professionale ivi indicato corredato dalla descrizione delle attività svolte nell'ambito della forma di collaborazione adottata.
3. Gli intermediari iscritti che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. Nei casi di collaborazione con intermediari assicurativi esteri non iscritti, il mediatore assicurativo o broker iscritto risponde singolarmente per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività.
Articolo 17 ter – Condizioni per l’intermediazione per il tramite di addetti o collaboratori.
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro possono avvalersi di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese intermediate, di durata non inferiore a 30 ore e utilizzando le modalità previste all’articolo 17 quinquies.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare addetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che gli addetti posseggano cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle imprese intermediate, di durata non inferiore a 30 ore annue, dalla data di inizio dell’attività;
c) in caso di persone giuridiche, assicurano che gli addetti di cui si avvalgono siano sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo dei responsabili dell’attività di intermediazione.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro.
5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro hanno la responsabilità delle attività svolte dai collaboratori fuori dai locali dove l’intermediario opera.
Articolo 17 quater – Condizioni per la distribuzione da parte degli intermediari iscritti alla sezione C del registro.
1. La distribuzione di contratti assicurativi può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione conferito, anche per il tramite di rapporti di collaborazione instaurati con intermediari iscritti alle sezioni A e B del registro, limiti l’operatività degli addetti e dei collaboratori all’intermediazione di soli contratti assicurativi standardizzati.
2. La distribuzione di contratti diversi dai contratti assicurativi standardizzati può essere effettuata esclusivamente:
a) all’interno dei locali ove ha sede l’intermediario;
b) dai responsabili dell’attività di intermediazione.
In caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione con altri intermediari iscritti alle sezioni A e B del registro, la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati può essere effettuata esclusivamente:
a) all’interno dei locali dell’iscritto alla sezione C;
b) da persona fisica iscritta alla sezione A del registro, in qualità di titolare della ditta individuale ovvero di responsabile dell’attività di intermediazione di iscritti alla sezione B;
c) qualora le imprese assicurative che assumono il rischio abbiano concesso il loro nulla osta.
3. Gli intermediari iscritti nella sezione C del registro possono avvalersi, quali collaboratori, esclusivamente dei soggetti iscritti nella sezione del registro dei promotori finanziari relativa ai dipendenti di soggetti autorizzati, di cui all’articolo 7, comma 3, del Regolamento n. 2014-01.
Articolo 17 quinquies – Aggiornamento professionale.
1. Le persone fisiche iscritte nel registro, gli addetti ed i collaboratori dell’intermediario aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. L’aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro o, per gli addetti e i collaboratori dell’intermediario, da quello di inizio dell’attività. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o attraverso le modalità videoconferenza, webinar, e-learning.
2. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video- audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme dedicate di tipo LMS.
3. L’aggiornamento professionale è finalizzato al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l’adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, anche in fase precontrattuale.
4. L’aggiornamento ha per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari.
5. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a cura degli intermediari che svolgono attività economica o dalle imprese intermediate, sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. Dall’attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.
6. La BANCA CENTRALE, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi a ciò incaricati, organizza periodicamente corsi di formazione di cui al comma 1, aperti a chiunque interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale.
7. Le persone fisiche iscritte al registro e temporaneamente non operanti non sono tenute, durante il periodo di inoperatività, all’aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio.
9. L’esonero, in caso di gravidanza, compete sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L’esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell’attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale annuo di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.
Articolo 18 – Divieto di concludere contratti di assicurazione per conto di imprese di assicurazione estere non autorizzate.
1. Agli intermediari è vietato concludere contratti di assicurazione nei quali l’impegno alla copertura di un rischio o alla esecuzione di una prestazione sia assunto da imprese di assicurazione estere prive dell’autorizzazione ad esercitare attività assicurativa prevista dall’articolo 75 della LISF.
2. Ai contratti conclusi in violazione della disposizione contenuta nel precedente comma si applica l’articolo 65 della LISF.
Articolo 19 – Regole di comportamento e trasparenza nei confronti della clientela.
1. Gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività.
2. Gli intermediari, anche in base alle informazioni fornite dal contraente, devono proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze del cliente, in relazione alle informazioni da questi fornite, consegnandogli e illustrandogli preventivamente un documento informativo sintetico, redatto in maniera chiara e facilmente comprensibile, che contenga notizie sull’impresa di assicurazione e descriva le caratteristiche essenziali del contratto, i costi, gli obblighi a carico dell’assicurato e quelli a carico dell’impresa di assicurazione. Tale documento deve in particolare evidenziare le condizioni più sfavorevoli o vessatorie per il cliente.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari devono, in particolare, chiedere notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta sottoscritta dal contraente, nella quale deve essere inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono richieste di contratti assicurativi non adeguate alle caratteristiche indicate al precedente comma 3, devono informare il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. L’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. Il contratto può essere concluso se il contraente conferma espressamente tale intenzione.
6. Al momento del primo contatto con il quale propone un contratto assicurativo, l’intermediario deve consegnare al cliente, conservando copia da questi sottoscritta per ricevuta, un documento contenente le seguenti informazioni:
a) il cognome e nome dell’intermediario, se si tratta di persona fisica; la ragione o denominazione sociale e il cognome e nome del rappresentante legale dell’intermediario, se si tratta di persona giuridica;
b) l’indirizzo della sede legale e delle eventuali altre sedi operative dell’intermediario;
c) il numero di iscrizione nel registro tenuto dalla BANCA CENTRALE e l’indicazione che lo stesso registro è pubblico e può essere consultato anche nel sito web della BANCA CENTRALE (xxx.xxxx.xx);
d) le modalità che permettano di contattare l’intermediario, compreso l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
e) se l’impresa di assicurazione di cui propone i contratti o una delle sue controllanti sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario, se quest’ultimo è una persona giuridica;
f) l’esistenza di obblighi negoziali o altri rapporti d’affari con le imprese di assicurazione di cui propone i contratti;
g) eventuali rapporti di collegamento con altri intermediari iscritti nel registro, quali l’esistenza di soci o amministratori in comune, particolari accordi di collaborazione o altre situazioni dalle quali potrebbero emergere situazioni di conflitto di interessi con il cliente.
7. Se il contraente lo richiede, o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio, le informazioni indicate nel precedente comma possono essere fornite verbalmente. In tal caso, entro tre giorni dalla conclusione del contratto, il contraente deve ricevere l’informazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
8. Salvi gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni, l’intermediario deve verificare l’identità del cliente e, successivamente alla sottoscrizione, consegnargli copia dei contratti e di ogni altro atto o documento sottoscritto.
9. Salvi gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, l’intermediario può incassare dal cliente somme in contanti per il pagamento di premi a condizione che rilasci contestualmente quietanza dell’avvenuto pagamento.
10. Il pagamento di un premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.
Articolo 20 – Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza.
1. Gli intermediari iscritti nella Sezione A e nella Sezione B del registro possono svolgere l’intermediazione anche al di fuori delle sedi indicate nel registro nonché avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
2. Le regole di comportamento e trasparenza nei confronti dei clienti stabilite nel presente Regolamento si applicano anche nei casi in cui l’intermediazione sia svolta con la modalità dell’offerta fuori sede o con tecniche di comunicazione a distanza. In particolare:
a) gli scambi di informazioni devono avvenire in modo chiaro e comprensibile secondo modalità adeguate alle caratteristiche delle tecniche di comunicazione a distanza utilizzate;
b) lo scambio di documenti può avvenire anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le stesse consentano al cliente di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.
3. Salvo che il cliente abbia chiesto una copertura immediata del rischio, circostanza che deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero deve essere provata mediante modalità compatibili con le tecniche di comunicazione a distanza utilizzate, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può, in forma scritta, comunicare il proprio recesso all’intermediario senza spese né corrispettivo con diritto alla restituzione di quanto corrisposto. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti consegnati al cliente e l’omessa indicazione comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
Articolo 21 – Intermediazione riassicurativa.
1. Le disposizioni dei precedenti articoli 19, commi da 2 a 7, e 20, comma 3, non si applicano quando l’intermediazione è riferita a contratti di riassicurazione.
PARTE IV VIGILANZA
Articolo 22 – Poteri dell’Autorità di Vigilanza.
1. La BANCA CENTRALE vigila sull’attività degli intermediari con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.
2. La BANCA CENTRALE può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 quinquies.
3. La BANCA CENTRALE provvede all’applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall’articolo 25, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 17 quinquies.
Articolo 22 bis – Accertamenti ispettivi sugli intermediari.
1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all’articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all’uopo incaricati in base all’articolo 42, comma 3 della LISF.
2. Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività di INTERMEDIAZIONE risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni regolanti l’esercizio dell’attività medesima. In tale quadro, l’accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa dell’intermediario e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE.
Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell’attività di intermediazione (“a spettro esteso”) o il rispetto di specifiche normative applicabili all’attività (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall’intermediario (“follow up”).
3. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso gli uffici dell’intermediario, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:
a) una lettera di incarico indirizzata all’intermediario ispezionato, firmata dal Direttore Generale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente le generalità dei soggetti incaricati;
b) un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all’intero patrimonio informativo dell’intermediario, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell’obbligo del segreto, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.
5. L’esercizio dei poteri di indagine previsto dall’articolo 42, comma 2 della LISF nei confronti di soggetti ai quali l’intermediario ha esternalizzato funzioni aziendali presuppone l’avvio degli accertamenti nei confronti dell’intermediario ed avviene in forza della medesima lettera di incarico di cui sopra.
6. I responsabili dell’attività di intermediazione, gli addetti e i collaboratori e, ove nominati, l’amministratore delegato, il direttore generale, dell’intermediario ispezionato sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. I responsabili dell’attività di intermediazione devono anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti, tra cui i collaboratori, siano tempestivamente resi disponibili.
7. A conclusione degli accertamenti viene redatto un “rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.
8. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento di Vigilanza. Il rapporto ispettivo viene notificato all’intermediario entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti.
9. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il soggetto ispezionato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
10. Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo.
Articolo 23 – Comunicazioni degli intermediari all’Autorità di Xxxxxxxxx.
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli intermediari, che esercitano attività economica, devono inviare alla BANCA CENTRALE una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato C, allegando la certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 7 per le persone fisiche ivi previste, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 17.
2. L’intermediario qualora residente all’estero, ove intenda eleggere domicilio in San Marino, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, in luogo diverso dalla sede sammarinese della propria intermediazione, ha l’onere di comunicarlo alla BANCA CENTRALE, in occasione
della domanda di iscrizione di cui all’articolo 9 o successivamente, in caso di sopravvenuto trasferimento all’estero della propria residenza.
Qualora l’intermediario sia una persona giuridica, gli oneri comunicativi di cui sopra sono riferibili al rappresentante legale e, ove nominati, all’amministratore delegato e al direttore generale, e sono assolti, direttamente o per il tramite dell’ intermediario, sia in sede di prima iscrizione sia successivamente in caso di trasferimenti di residenza all’estero sopravvenuti, di variazione del domicilio precedentemente eletto o di comunicazione della nuova nomina del rappresentante legale e, se previsti, dell’amministratore delegato e del direttore generale.
Articolo 24 – Variazione di dati.
1. Ai fini dell’aggiornamento del registro, gli intermediari devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel registro stesso, entro trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
2. Gli intermediari iscritti nella Sezione B del registro che intendono cambiare il legale rappresentante o, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale della persona giuridica devono richiedere preventivamente alla BANCA CENTRALE l’autorizzazione, allegando i documenti previsti agli articoli 7 e 8. Tale previsione non si applica agli intermediari esteri iscritti in forza dell’articolo 27, comma 2 del presente Regolamento, per i quali vige comunque l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta modifica entro 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla Parte II, Titolo II, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
4. Successivamente al provvedimento di autorizzazione gli intermediari devono perfezionare gli adempimenti previsti dalla Legge sulle Società.
5. Una volta acquisiti i documenti relativi ai cambiamenti di cui al comma 2, la BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, provvede alla modifica del registro pubblico.
6. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l’autorità di vigilanza dello Stato estero.
Articolo 25 – Sanzioni.
1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.
PARTE V OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA
TITOLO I
OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DI INTERMEDIARI
Articolo 26 – Procedura di autorizzazione.
1. Gli intermediari iscritti nelle Sezioni A o B del registro che intendono operare all’estero, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento dello Stato di prestazione, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell’attività.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE emana un provvedimento di accoglimento o di diniego, sulla base della valutazione, anche attraverso apposito accertamento ispettivo, delle seguenti circostanze:
a) adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all’attività da svolgere;
b) regolarità negli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l’autorità di vigilanza dello Stato estero.
4. Ricevuta l’autorizzazione della BANCA CENTRALE, l’intermediario può inoltrare l’istanza all’autorità di vigilanza dello Stato estero e deve informare la BANCA CENTRALE sull’esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell’operatività all’estero ai fini dell’annotazione nel registro.
Articolo 27 – Operatività nella Repubblica di San Marino di intermediari esteri.
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi insediati in Stati esteri che intendono esercitare attività economica nella Repubblica di San Marino devono chiedere l’autorizzazione alla BANCA CENTRALE. Alla domanda, redatta in conformità dell’Allegato D, devono essere allegati:
a) una attestazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente esercita in tale Stato attività di intermediazione e che nulla osta all’esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
b) programma di attività che contenga le informazioni di cui all’articolo 8 bis, comma 2;
c) certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 7 per il rappresentante legale e, ove nominati, all’amministratore delegato e al direttore generale, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio;
d) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 17.
2. La BANCA CENTRALE verifica che l’impresa per conto della quale l’intermediario estero intende svolgere l’attività di intermediazione, o per le quali l’intermediario intende concludere contratti di assicurazione, sia inclusa nell’elenco previsto dall’articolo 31 e che nello Stato di origine dell’intermediario estero siano garantite condizioni di reciprocità o, in mancanza di quest’ultima condizione, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE comunica l’accoglimento o il diniego della richiesta. In caso di accoglimento la BANCA CENTRALE rilascia un’attestazione al fine di consentire al richiedente di espletare ulteriori adempimenti previsti dall’ordinamento sammarinese. Una volta prodotti tali documenti, il soggetto è iscritto nella pertinente Sezione del registro. L’intermediario estero è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di Regolamento della Repubblica di San Marino; al fine di consentire l’esercizio della vigilanza, il soggetto deve disporre di una sede nella Repubblica di San Marino presso la quale reperire la documentazione relativa all’attività svolta nella Repubblica di San Marino.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l’autorità di vigilanza dello Stato estero.
TITOLO II
ATTIVITA’ ASSICURATIVA SVOLTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE O RIASSICURAZIONE ESTERE TRAMITE INTERMEDIARI
Articolo 28 – Condizioni.
1. Le imprese di assicurazione o riassicurazione estere che intendono concludere contratti di assicurazione nella Repubblica di San Marino devono chiedere l’autorizzazione alla BANCA CENTRALE e avvalersi di intermediari.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione la BANCA CENTRALE valuta:
a) che l’impresa sia sottoposta nel paese di origine a adeguate forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo;
b) che l’autorità di vigilanza del Paese di origine sia stata informata dell’intenzione dell’impresa di svolgere attività assicurativa nella Repubblica di San Marino, non abbia opposto impedimenti e abbia certificato il rispetto dei requisiti di solvibilità da essa stabiliti per l’esercizio delle attività che l’impresa di assicurazione intende svolgere nella Repubblica di San Marino;
c) l’esistenza di condizioni di reciprocità, o in mancanza, l’adozione di deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio.
Articolo 29 – Domanda di autorizzazione.
1. La domanda di autorizzazione, redatta in lingua italiana, deve essere indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Coordinamento della Vigilanza. Nell’Allegato E è riportato un fac simile della domanda e sono indicati i documenti da allegare alla stessa.
2. La domanda si intende ricevuta il giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata
A.R. o raccomandata elettronica.
Articolo 30 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE.
1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificati i requisiti stabiliti all’articolo 28, emana un provvedimento di autorizzazione a concludere contratti assicurativi nella Repubblica di San Marino tramite INTERMEDIARI, ovvero, in caso di insussistenza dei requisiti, di diniego della stessa.
2. La BANCA CENTRALE revoca l’autorizzazione qualora l’autorità di vigilanza del Paese di origine dell’impresa di assicurazione estera abbia revocato la propria autorizzazione o adottato un provvedimento equivalente.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l’autorità di vigilanza dello Stato estero.
Articolo 31 – Pubblicità.
1. In un elenco allegato al registro previsto dal precedente articolo 4 sono indicate le imprese di assicurazione estere che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui al precedente articolo 30.
2. Le imprese di assicurazione, incluse nell’elenco di cui al comma precedente, sono tenute a comunicare, entro i successivi trenta giorni, alla BANCA CENTRALE la modifica del proprio referente indicato in fase di iscrizione nonché ogni vicenda modificativa del proprio status giuridico, che implichi una variazione delle
indicazioni contenute nel predetto elenco. Qualora le imprese di assicurazione iscritte siano interessate da operazioni straordinarie (ad es. trasformazioni, fusioni, scissioni) che ne determinano l’estinzione, la comunicazione, entro i successivi trenta giorni, è effettuata dall’impresa che succede nei rapporti giuridici.
3. BANCA CENTRALE in mancanza della comunicazione di cui al precedente comma, ha comunque facoltà di provvedere d’ufficio all’aggiornamento delle informazioni contenute nell’elenco nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.
PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32 – Disposizioni transitorie.
1. (abrogato)
2. La BANCA CENTRALE iscrive nel registro previsto dall’articolo 4 gli agenti assicurativi che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già esercitavano l’attività di intermediazione assicurativa sulla base di una patente di esercizio precedentemente rilasciata e che hanno comunicato alla BANCA CENTRALE tale circostanza specificando gli estremi della patente stessa. In tali casi, nel registro è annotato che l’iscrizione è avvenuta in forza dell’articolo 156, comma 7, della LISF. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’attestazione prevista all’articolo 6, comma 2, tali soggetti devono comunicare alla BANCA CENTRALE, utilizzando il modulo riportato nell’Allegato F, l’elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I promotori finanziari di cui all’articolo 156, comma 5, della LISF che all’entrata in vigore del presente Regolamento già svolgevano attività di intermediazione avente ad oggetto contratti assicurativi di cui agli articoli 116 e 117 della LISF, devono comunicare alla BANCA CENTRALE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento se intendono essere iscritti nella Sezione A del registro degli intermediari. A tal fine devono allegare alla comunicazione, utilizzando il modulo riportato nell’Allegato F, l’elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La BANCA CENTRALE iscrive nella Sezione C del registro previsto dall’articolo 4 le banche e le imprese finanziarie il cui oggetto sociale già prevede la possibilità di svolgere attività riconducibile all’intermediazione. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’attestazione prevista all’articolo 6, comma 2, tali soggetti devono comunicare alla BANCA CENTRALE, utilizzando il modulo riportato nell’Allegato F, l’elenco delle imprese di assicurazione per conto delle quali hanno il potere, in conformità degli incarichi ricevuti, di concludere contratti nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. I soggetti iscritti in forza dei precedenti commi 2, 3 e 4 devono adeguarsi alle regole di organizzazione e comportamento previste dal presente Regolamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
Articolo 33 – Disposizioni abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Lettera Uniforme dell’Ispettorato per il Credito e le Valute n. 38 del 3 giugno 1994 è abrogata.
AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITA’
Io sottoscritto/a nato/a il
a e residente a in codice I.S.S./Fiscale , cittadino/a , pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate
DICHIARO
ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:
1) nell’ultimo quinquennio ho risieduto anagraficamente per il periodo maggiore al seguente indirizzo:
1;
2) dalla certificazione allegata, emessa dalla pubblica autorità competente territorialmente sulla base della residenza dichiarata al precedente punto 1, non emergono a mio carico elementi pregiudizievoli ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tuttora pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui al precedente punto 2, tali da compromettere il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
4) non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall’articolo 7, comma1, lettera d).
AUTORIZZO
infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.
In Fede.
(firma)
Repubblica di San Marino, addì
1 Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.
DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA FISICA NELLA SEZIONE A DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza Xxx xxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXX XXXXXX
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il , residente in (RSM), chiede di essere iscritto nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 al fine di svolgere:
l’attività di impresa individuale
la carica di responsabile dell’attività di intermediazione per la persona giuridica
avente numero di iscrizione .
A tal fine dichiara che la sede principale dell’attività, dove verrà conservata la documentazione relativa, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:
.
Alla presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. certificazione attestante il possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 7 del Regolamento n. 2007-02;
3. documentazione idonea ad attestare il possesso del requisito di professionalità previsto dall’articolo 8 del Regolamento n. 2007-02;
4. in caso di esercizio dell’attività di impresa individuale, programma di attività redatto ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 2007-02.
San Marino, lì
(firma)
DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA NELLA SEZIONE B DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza Xxx xxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXX XXXXXX
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il , residente in , in qualità di (compilare solo il caso che interessa):
legale rappresentante della persona giuridica
promotore della costituenda persona giuridica
chiede che la suddetta persona giuridica sia iscritta nella Sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.
A tal fine dichiara che la sede principale della persona giuridica, dove verrà conservata la documentazione relativa all’attività di intermediazione, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo (in caso di persona giuridica da costituire l’indicazione può essere omessa oppure può essere indicata una sede provvisoria):
.
Il sottoscritto dichiara che i responsabili dell’attività di intermediazione, iscritti nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005
n. 165, e qualora presenti, l’amministratore delegato e/o il direttore generale, sono i seguenti:
(specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta):
1.
2.
3.
4.
5.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Si allega la seguente documentazione:
1. certificazione attestante il possesso del requisito di onorabilità prescritto dall’articolo 7 del Regolamento n. 2007-02 in capo al legale rappresentante e, qualora presenti, l’amministratore delegato e/o il direttore generale, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
2. documentazione attestante il possesso del requisito di professionalità prescritto dall’articolo 8 del Regolamento n. 2007-02 in capo al legale rappresentante e, qualora presenti, l’amministratore delegato e/o il direttore generale;
3. programma di attività redatto ai sensi dell’articolo 8-bis del Regolamento n. 2007-02.
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo (compilare solo se diverso da quello indicato nella premessa):
San Marino, lì
(firma)
DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA NELLA SEZIONE C DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza Xxx xxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXX XXXXXX
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a a il , residente in , in qualità di legale rappresentante della persona giuridica
iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati con numeri di iscrizione
chiede che la suddetta persona giuridica sia iscritta nella Sezione C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.
A tal fine dichiara che la sede principale della persona giuridica, dove verrà conservata la documentazione relativa all’attività di intermediazione, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:
.
Il sottoscritto dichiara che i responsabili dell’attività di intermediazione, iscritti nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005
n. 165, sono i seguenti:
(specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione nella Sezione A)
1.
2.
3.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Si allega la seguente documentazione:
1. documento riepilogativo della struttura organizzativa deputata all’attività di intermediazione assicurativa e le generalità di eventuali collaboratori;
2. elenco degli incarichi di intermediazione da parte di imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino o in stabilimento nella Repubblica di San Marino, allegando la relativa documentazione;
3. elenco degli incarichi di intermediazione da parte di imprese in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, allegando la relativa documentazione.
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo (compilare solo se diverso da quello indicato nella premessa):
San Marino, lì
(firma)
Prospetto 1: dati generali e note (DGN) | |
Versione dello schema | 1.01 |
Anno di riferimento | |
Termine di inoltro della segnalazione | Entro il 31 marzo di ogni anno |
Tipologia soggetto segnalante | Intermediario assicurativo e riassicurativo |
Denominazione dell'intermediario assicurativo e riassicurativo | |
Numero di iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi | |
Responsabile delle segnalazioni statistiche | |
Nome e cognome | |
Telefono | |
Fax | |
Note alla segnalazione | |
Prospetto 2a: Esponenti e responsabili (da compilare solo se iscritti alla sezione B del Registro) | ||
Carica Ricoperta | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita |
Legale Rappresentante/Amministratore Unico | ||
Amministratore Delegato | ||
Direttore Generale | ||
Responsabili dell'attività di intermediazione | ||
Prospetto 2b: Esponenti e responsabili (da compilare solo se iscritti alla sezione C del Registro) | ||
Carica Ricoperta | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita |
Responsabili dell'attività di intermediazione | ||
Prospetto 3: Attività di intermediazione svolta nell'anno di riferimento | |||
Modalità di svolgimento dell’attività | |||
AGENTE | SUBAGENTE | BROKER | IMPRESA FINANZIARIA |
(specificare l’Impresa assicurativa mandante) | (specificare l’Agente mandante) | (specificare l’Impresa assicurativa con cui si opera) | (specificare l’Impresa assicurativa con cui si opera) |
Prospetto 4: Addetti e collaboratori utilizzati per l'esercizio dell'attività di intermediazione nell'anno di riferimento | ||||
PERSONE FISICHE | ||||
Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Attività svolta (Addetto/Collaboratore) | Dipendente dell'intermediario (SI/NO) |
PERSONE GIURIDICHE (solo per collaboratori) | |||
Denominazione | Indirizzo Sede Legale | Indirizzo Sede Operativa/Secondaria nella RSM e/o Estero | Persona giuridica partecipata dall'intermediario (SI/NO) |
Prospetto 5: Riepilogo dei contratti di assicurazione intermediati con contraente RESIDENTE nella RSM | ||||||
Denominazione dell’impresa assicurativa | Numero Polizze (totale) in essere | di cui intermediate nell’anno in esame (Nuova Produzione) | Totale importo premi intermediati nell’anno in esame | di cui relativi alle polizze intermediate nell’anno in esame (Nuova Produzione) | Totale importo premi intermediati nell’anno in esame al netto delle provvigioni di competenza dell’intermediario | |
Rami Vita | ||||||
Totale Rami Vita | ||||||
Xxxx Xxxxx | ||||||
Totale Xxxx Xxxxx |
Prospetto 6: Riepilogo dei contratti di assicurazione intermediati con contraente NON RESIDENTE nella RSM | ||||||
Denominazione dell’impresa assicurativa | Numero Polizze (totale) in essere | di cui intermediate nell’anno in esame (Nuova Produzione) | Totale importo premi intermediati nell’anno in esame | di cui relativi alle polizze intermediate nell’anno in esame (Nuova Produzione) | Totale importo premi intermediati nell’anno in esame al netto delle provvigioni di competenza dell’intermediario | |
Rami Vita | ||||||
Totale Rami Vita | ||||||
Xxxx Xxxxx | ||||||
Totale Xxxx Xxxxx |
Prospetto 7: Regole di organizzazione e comportamento (Solo iscritti alle Sezioni A e B del Registro) | |
Polizza di assicurazione della responsabilità civile | |
Denominazione impresa assicurativa emittente | |
Massimale per sinistro previsto | |
Massimale globale previsto | |
data di inizio copertura (gg/mm/aaaa) | |
data di fine copertura (gg/mm/aaaa) | |
Conto corrente separato | |
Intestazione conto corrente | |
Denominazione Banca Sammarinese presso il quale è stato istituito |
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Le istruzioni di compilazione sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet della BANCA CENTRALE, nell’area riservata agli intermediari assicurativi e riassicurativi, a cui pertanto si rinvia.
Allegato D
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza Xxx xxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXX XXXXXX
Domanda di autorizzazione di intermediari esteri allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nella Repubblica di San Marino
Il/la sottoscritto/a , nato/a a il , residente a ,
in qualità di (compilare solo il caso che interessa):
□ A.1) titolare della ditta individuale (indicare per esteso la denominazione)
,
□ A.2) legale rappresentante della persona giuridica (indicare per esteso la denominazione)
, autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa in (indicare il paese) , sotto il controllo della autorità di vigilanza (indicare l’autorità di vigilanza nel paese di insediamento)
, iscritto/a al registro (indicare eventuale denominazione di registro o equivalente previsto dalla normativa del paese di insediamento e dettagli relativi all’iscrizione)
, chiede di essere autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il sottoscritto dichiara che i responsabili dell’attività di intermediazione, iscritti nella Sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’articolo 27 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e qualora presenti, l’amministratore delegato e/o il direttore generale, sono i seguenti:
(specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta):
1.
2.
Allegato D
3.
4.
Allega i seguenti documenti:
a) una attestazione dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente esercita in tale Stato attività di intermediazione e che nulla osta all’esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
b) programma di attività che contenga le informazioni di cui all’articolo 8-bis, comma 2;
c) certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7 per il legale rappresentante e, qualora presenti, l’amministratore delegato e/o il direttore generale, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
d) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 17.
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:
Ai fini di quanto previsto nel Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi il sottoscritto dichiara che la succursale nella Repubblica di San Marino presso la quale verrà conservata la documentazione relativa all’attività svolta è ubicata presso il seguente indirizzo:
San Marino, lì
(firma)
Allegato E
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza Xxx xxx Xxxxxxx, x. 000 00000 XXX XXXXXX
Domanda di autorizzazione allo svolgimento di attività assicurativa o riassicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari
Il/la sottoscritto/a , nato/a
a il , in qualità di legale
rappresentante dell’impresa di assicurazione o riassicurazione (indicare per esteso la denominazione completa dell’impresa)
,
chiede che l’impresa suddetta sia autorizzata ai sensi dell’articolo 75 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 a concludere contratti assicurativi o riassicurativi nella Repubblica di San Marino tramite intermediari iscritti nel registro tenuto da codesta Banca Centrale.
A tal fine dichiara che:
1) la sede legale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione è situata in:
2) l’Autorità di Vigilanza del proprio Paese di origine:
3) Il referente dell’attività nella Repubblica di San Marino (inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta, n° telefono ed e-mail):
Allega i seguenti documenti (in italiano o con traduzione giurata in italiano):
a) documentazione attestante che l’impresa di assicurazione è autorizzata a svolgere nel Paese di origine l’attività assicurativa che intende svolgere nella Repubblica di San Marino, che l’Autorità di
Allegato E vigilanza del Paese di origine è informata dell’intenzione dell’impresa di svolgere l’attività assicurativa nella Repubblica di San Marino tramite intermediari e che l’impresa di assicurazione rispetta i requisiti di solvibilità richiesti dall’Autorità di Vigilanza del Paese di origine per l’attività assicurativa che intende svolgere nella Repubblica di San Marino.
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:
San Marino, lì
(firma)
Regolamento n. 2007-02 - Regolamento in Materia di Intermediazione Assicurativa e riassicurativa (agg. X)
- ALLEGATI -
Allegato F
Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Via del Voltone, n. 120 47890 SAN MARINO
Nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 00 xxx
Xx/xx xxxxxxxxxxxx/x , xxxx x
xx , xx qualità di
dell’impresa di assicurazione (indicare per esteso la denominazione completa dell’impresa) ,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 bis del Regolamento n. 2007-02 rilascia il presente nulla osta per la commercializzazione di polizze assicurative della richiamata impresa di assicurazione nella Repubblica di San Marino sottostante l’accordo di collaborazione sottoscritto il tra:
1) (indicare la
denominazione completa dell’intermediario e la sezione di iscrizione nel Registro tenuto dalla competente Autorità di Vigilanza estera);
2) (indicare la
denominazione completa del broker iscritto nel Registro tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino).
Il presente nulla osta è da considerarsi valido anche come ratifica del medesimo accordo di collaborazione ai fini dell’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto da parte del broker iscritto nel Registro della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. b) del Regolamento n. 2007-02.
, lì
(firma)