REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (FVOE). I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono difatti inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal 9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett.d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis). L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di seguito (artt. 6.1; 6.2 e 6.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso cui è istituito il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura. In merito alla documentazione da inserire nel FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022. In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (FVOE). I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono difatti inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal 9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett.d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis). L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-tecnico- organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di seguito (artt. 6.17.1; 6.2 7.2 e 6.3 7.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso cui è istituito il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura. In merito alla documentazione da inserire nel FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022. In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
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