Responsabilità e coperture assicurative. La merce oggetto del servizio offerto, conservata nel Magazzino esternalizzato dovrà essere assicurata contra i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, ecc., ii cui massimale non dovrà essere inferiore al valore della giacenza media giornaliera di magazzino, pari a euro 700.000. L'Appaltatore farà sì che la merce sia assicurata anche durante la fase del trasporto dal magazzino a tutti i centri richiedenti. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di danni ai propri dipendenti e alle proprie attrezzature causate da terzi estranei all'Azienda ospedaliera, durante le attività richieste dall'Appalto; sarà inoltre responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio appaltato. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale impiegato per lo svolgimento del servizio tenendo l’Amministrazione esonerata al riguardo da ogni responsabilità. L'Esecutore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Azienda ospedaliera e a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'Esecutore ha l'obbligo di stipulare (e/o di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante ii pagamento dei premi per ii rinnovo della copertura assicurava in coincidenza di ogni rinnovo) di una idonea polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza, che preveda la copertura di tutti rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori , con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000 (duemilionicinquecento) per la durata dell'affidamento oltre che di polizza assicurativa per i dipendenti dell'Esecutore soggetti ad INAIL-garanzia RCO, per l'intera durata dell'appalto. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: - reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato - da parte della Compagnia di Assicurazione espressa rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda Ospedaliera e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati - indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione del servizio - prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati - rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Esecutore, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti, franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. · La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’esecutore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con ii contratto come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo per la Compagnia assicuratrice, di informare l'Azienda Ospedaliera in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali entro ii termine del sedicesimo giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere ii termine di mora per ii pagamento dei premi da quindici giorni a sessanta gliomi.
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Responsabilità e coperture assicurative. La merce oggetto del servizio offerto, conservata nel Magazzino esternalizzato dovrà essere assicurata contra i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, ecc., ii cui massimale non dovrà essere inferiore al valore della giacenza media giornaliera di magazzino, pari a euro 700.000. L'Appaltatore farà sì che la merce sia assicurata anche durante la fase del trasporto dal magazzino a tutti i centri richiedenti. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di danni ai propri dipendenti e alle proprie attrezzature causate da terzi estranei all'Azienda ospedaliera, durante le attività richieste dall'Appalto; sarà inoltre responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio appaltato. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale impiegato per lo svolgimento del servizio tenendo l’Amministrazione esonerata al riguardo da ogni responsabilità. L'EsecutoreL’Impresa appaltatrice, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Azienda ospedaliera e all’AUSL ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'Esecutore La garanzia dovrà comprendere nel novero dei terzi anche la Direzione Strategica, i Dirigenti e tutti gli altri dipendenti dell’AUSL. L’Impresa appaltatrice è, altresì, responsabile del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio, e sarà considerata sempre direttamente responsabile per gli eventuali danni che i propri dipendenti dovessero arrecare o che, comunque, nell’esecuzione del servizio, venissero arrecati a persone e/o cose, impegnandosi, di conseguenza, alla pronta riparazione dei danni, ed al loro risarcimento, esonerando completamente l’AUSL da qualsiasi responsabilità in merito. L’Impresa appaltatrice dovrà sempre provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. In caso contrario, previa lettera di notifica, l’AUSL si riserva la facoltà di trattenere l’importo dovuto dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dall’aggiudicataria. L’AUSL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all’Impresa appaltatrice ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi a tal riguardo che, qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto. L’Impresa appaltatrice è altresì responsabile del buon andamento del servizio, nonché delle passività in cui l’AUSL dovesse incorrere, per l’inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a costui ed al suo personale dipendente. L’Impresa appaltatrice ha l'obbligo l’obbligo di stipulare (e/o oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante ii il pagamento dei premi per ii il rinnovo della copertura assicurava assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) di una idonea adeguata polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanzaassicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - (RCT) per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, dell’Impresa e del proprio personale, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e di terzi o di cose di proprietà di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresaivi compresa la stazione appaltante, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell’AUSL o in uso alla stessa, con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000 annuo non inferiore a euro 1.500.000,00= (duemilionicinquecentounmilionecinquecentomila/00) per la durata dell'affidamento oltre che sinistro a persone o cose, e di polizza assicurativa euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila/00) quale limite catastrofale per i dipendenti dell'Esecutore soggetti ad INAIL-garanzia RCO, per l'intera durata dell'appaltosinistro. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: - reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato - E’ espressamente prevista da parte della Compagnia compagnia di Assicurazione espressa assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda Ospedaliera l’AUSL e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati - indicazione incaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: □ l’indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione del servizio - prevedere all’esecuzione dei servizi, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con l’Impresa appaltatrice; □ la previsione della copertura per colpa grave degli assicurati - rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto assicurati; □ il reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di recesso per sinistro, da qualsiasi causa determinato. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Esecutorecaso, sarà l’Impresa appaltatrice, è responsabile e rimarranno rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scopertirischi, scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. · La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’esecutore l’Impresa appaltatrice dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con ii contratto il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo avrà previsto l’obbligo per la Compagnia compagnia assicuratrice, di informare l'Azienda Ospedaliera immediatamente l’AUSL in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali entro ii termine del sedicesimo giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere ii termine di mora per ii pagamento dei premi da quindici giorni a sessanta gliomiannuali.
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Responsabilità e coperture assicurative. La merce oggetto del servizio offerto, conservata nel Magazzino esternalizzato dovrà essere assicurata contra i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, ecc., ii cui massimale non dovrà essere inferiore al valore della giacenza media giornaliera di magazzino, pari a euro 700.000. L'Appaltatore farà sì che la merce sia assicurata anche durante la fase del trasporto dal magazzino a tutti i centri richiedenti. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di danni ai propri dipendenti e alle proprie attrezzature causate da terzi estranei all'Azienda ospedaliera, durante le attività richieste dall'Appalto; sarà inoltre responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio appaltato. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale impiegato per lo svolgimento del servizio tenendo l’Amministrazione esonerata al riguardo da ogni responsabilità. L'EsecutoreL’Appaltatore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Azienda ospedaliera e all’Amministrazione ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'Esecutore L’Appaltatore ha l'obbligo l’obbligo di stipulare (e/o i.e. di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante ii il pagamento dei premi per ii il rinnovo della copertura assicurava assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) di una idonea polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza, un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - – RCT - nei confronti dell'Azienda Ospedaliera dell’Amministrazione e di terzi, derivanti dall'attività dall’attività svolta dall'impresadall’impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000 (duemilionicinquecento) 2.000.000,00 per la durata dell'affidamento dell’affidamento, oltre che di una polizza assicurativa per i dipendenti dell'Esecutore dell’Appaltatore, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad INAIL-Inail – garanzia RCO, RCO – con un massimale di almeno Euro 2.000.000,00 per l'intera l’intera durata dell'appaltodell’appalto. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: - reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato - Verrà espressamente prevista da parte della Compagnia compagnia di Assicurazione espressa assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda Ospedaliera l’Amministrazione e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati - incaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: • indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione del servizio - all’esecuzione dei servizi, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con l’Appaltatore; • prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati - assicurati; • reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; • rinuncia della Compagnia assicurativa assicurativa, al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Esecutorel’Appaltatore, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi rischi/scoperti, /franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. · La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’esecutore l’Appaltatore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con ii contratto il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo l’obbligo per la Compagnia compagnia assicuratrice, di informare l'Azienda Ospedaliera l’Amministrazione in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali annuali, entro ii il termine del sedicesimo 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo l’obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere ii il termine di mora per ii il pagamento dei premi da quindici giorni 15 gg a sessanta gliomi60 gg. Nel caso si verificasse tale eventualità, l’Amministrazione fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo salvo il rivalersi sull’Assuntotre, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti. In ogni caso l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore, non comporta l’inefficacia delle garanzie.
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Responsabilità e coperture assicurative. La merce oggetto Nella conduzione di gestione del servizio offertoservizio, conservata nel Magazzino esternalizzato l'aggiudicatario dovrà essere assicurata contra i rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, ecc., ii cui massimale non dovrà essere inferiore al valore della giacenza media giornaliera di magazzino, pari a euro 700.000. L'Appaltatore farà sì che la merce sia assicurata anche durante la fase del trasporto dal magazzino a adottare tutti i centri richiedentiprovvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati. L'Appaltatore sarà L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni ai propri dipendenti e alle proprie attrezzature causate a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da terzi estranei all'Azienda ospedaliera, durante le attività richieste dall'Appalto; sarà inoltre responsabile dei danni cause di qualsiasi qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale durante l'esecuzione personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione. All'aggiudicatario del servizio appaltatooggetto dell'appalto fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento del servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi) una polizza ad assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) con effetto dalla data di decorrenza del servizio dell'appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a: Massimale unico RCT € 2.500.000,00 (almeno) Massimale RCO di € 1.500.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.000.000,00 per persona. L’Appaltatore dovrà provvedereLa polizza deve prevedere, tra le altre condizioni anche: - estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il servizio oggetto d'appalto; - la Responsabilità Civile derivante dal fatto (anche doloso) di persone della cui opera l'appaltatore si avvalga (dipendenti e non); - estensione alla RC derivante dalla conduzione/gestione dei locali (ove il caso), dai danni alle cose in consegna o in custodia, dai danni a sua cura cose di terzi da incendio di beni dell'appaltatore o da lui detenuti; - estensione del novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell'attività dell'appaltatore nell'ambito dei locali e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale impiegato degli spazi in genere concessi. In merito a strutture e immobili dati in uso per lo svolgimento del servizio tenendo l’Amministrazione esonerata al riguardo servizio, si richiede di inserire nell'assicurazione la partita di garanzia ricorso terzi da incendio per almeno €1.000.000,00 L' Amministrazione Comunale sarà in ogni responsabilitàcaso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla polizza assicurativa. L'Esecutore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Azienda ospedaliera e a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'Esecutore ha l'obbligo di stipulare (e/L'operatività o di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante ii pagamento dei premi per ii rinnovo meno della copertura assicurava in coincidenza assicurativa non esonera l'appaltatore dalla responsabilità di ogni rinnovo) qualunque genere su di una idonea esso incombenti. L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Fidenza copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa con una società di primaria e riconosciuta importanza, che preveda la copertura di tutti rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, sopra indicata debitamente sottoscritta dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori , con un massimale unico di almeno Euro 2.500.000 (duemilionicinquecento) per la durata dell'affidamento oltre che di polizza assicurativa per i dipendenti dell'Esecutore soggetti ad INAIL-garanzia RCO, per l'intera durata dell'appalto. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: - reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato - da parte rappresentante della Compagnia di Assicurazione espressa rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda Ospedaliera e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati - indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione del servizio - prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati - rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Esecutore, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti, franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. · La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’esecutore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con ii contratto come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo per la Compagnia assicuratrice, di informare l'Azienda Ospedaliera in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali entro ii termine del sedicesimo giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l'obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere ii termine di mora per ii pagamento dei premi da quindici giorni a sessanta gliomiAssicuratrice.
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