Penalità Clausole campione

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario e da questi non giustificato, i servizi non vengano espletati in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente capitolato e dalla proposta gestionale presentato in sede di gara, il Comune applica al Concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da un minimo di € 300,00= ad un massimo di € 3.000,00= per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa. La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata direttamente all’Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia: • effettuazione del servizio in modo non conforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato e ai contenuti del progetto gestionale; • carente pulizia dei locali o non eseguita in modo soddisfacente; • ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo; • violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d’ufficio; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione; • mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto. Il Comune può valersi della fideiussione per il pagamento delle penali. Entro i successivi dieci giorni, la fideiussione deve essere integrata dal Concessionario. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Penalità. € 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e cottura € 100,00 per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione del pasto € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto ovvero non € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del perso...
Penalità. Art. 32 Casi di applicazione e entità delle penali. A tutela del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, la SA ha la facoltà di applicare le penali nel seguito precisate. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le norme vigenti individuano il limite complessivo massimo pari al 10%(dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto. Considerato che la SA potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Essendo, infatti, convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori/delle forniture o nel rispetto delle scadenze programmate l’Appaltatrice non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o terzi. Per la esazione delle penali, la stazione appaltante, secondo il proprio giudizio, potrà:
Penalità. Qualora le attività e gli obblighi di gestione dell’Ufficio di Informazione Turistica indicati nel presente capitolato non vengano rispettati, per motivi dovuti unicamente all’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di disservizio. Deve considerarsi disservizio anche il servizio reso in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso le penali continueranno ad essere applicate fino a quando il servizio non verrà reso in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati tramite PEC, all’Appaltatore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ammontare della penalità verrà decurtato dal pagamento del compenso dovuto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune richiede il risarcimento per eventuali maggiori danni. In pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penalità. In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguenti penali: - composizione dei pasti giornalieri diversamente da quanto stabilito dall’art. 8: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata somministrazione, in caso di richiesta, di pasti per soggetti di cui all’art. 16, € 500,00 al giorno per persona; - mancata esposizione all’inizio della linea di distribuzione del menù o comunque inosservanza di quanto previsto dall’art. 9: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - approvvigionamento delle materie prime e garanzia di qualità delle stesse in distonia con l’art. 17: € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata e/o imperfetta fornitura e/o fornitura non conforme a quanto previsto dall’art.16 : € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancato allestimento dei tavoli previsti dall’art.20 : € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.21: € 700,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza art.23 : € 1.000,00 per giorno qualora il pasto sia servito con l’impiego di cibi riciclati; 27 - mancata conservazione dei campioni di cui all’art.28: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell’appaltatore: € 500,00 a persona al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni legate all’esecuzione della formazione del personale art. 33: € 700,00 al giorno fino all’adempimento, salvo le ipotesi di risoluzione; - inosservanza dell’art.34:€ 100,00 al giorno a persona fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.38: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08 € 100 per ciascun lavoratore al giorno fino all’adempimento Le ulteriori penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Penalità. Il committente applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti, le seguenti penali: - mancato conferimento del rifiuto: penale di € 500,00 per ogni giorno e per ogni carico in cui viene riscontrata la inadempienza e fino ad un massimo di 3 giorni. Nell’ipotesi in cui l’inadempienza dovesse superare il limite di 3 giorni in un mese il committente provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 9; - ogni altra violazione degli obblighi dell’appaltatore che pregiudichi la corretta esecuzione dell’appalto: penale di € 500,00 per ogni singola inadempienza. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto del committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell’appaltatore, derivassero al committente per qualsiasi motivo.
Penalità. In caso di inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Capitolato (nel caso in cui il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o sia incompleto o non rispondente alle dovute esigenze dell'Amministrazione appaltante anche in ordine alla qualità) l’appaltatore, oltre ad ovviare all’infrazione contestagli con immediatezza o comunque entro il termine di 24 ore, sarà passibile di una penalità pari al 5% dell’importo complessivo pattuito per il servizio. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza comunicata mezzo fax. L'appaltatore avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre n. 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione scritta da parte di questo Comune. L’ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente dal corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria del servizio. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva il diritto di incamerare il deposito, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.