Penalità. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l’importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipolo...
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, all...
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una s...
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai confer...
Penalità. 1. In caso di inadempienza o inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre a restare obbligato ad adempiere (ove l’adempimento sia ancora utile e possibile) in un termine stabilito dal Comune, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per singola contestazione, elevata per iscritto dal responsabile del servizio patrimonio comunale o dalla polizia municipale. La sanzione è comminata con provvedimento scritto del citato responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento sanzionatorio saranno anche indicati e posti a carico del concessionario i costi eventualmente sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione delle necessarie attività poste in essere in via sostitutiva e per l’esecuzione delle altre operazioni e attività conseguenti e/o connesse all’inadempimento, debitamente documentate.
3. L’irrogazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza o della inosservanza, da parte del responsabile comunale del servizio patrimonio, rispetto alla quale il concessionario potrà far seguito con la presentazione di controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di presentazione di dette controdeduzioni il funzionario sarà tenuto ad esaminarle e, in caso di loro non accoglimento, a esporre nel provvedimento sanzionatorio le relative motivazioni.
4. L’ammontare della singola sanzione o della somma di più sanzioni sarà prelevato, senza ulteriori procedure, direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario.
Penalità. Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia,secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Responsabile del procedimento della Stazione appaltante, e fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore risarcimento del danno, a carico dell’aggiudicatario potranno essere applicati, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del medesimo decreto, i seguenti provvedimenti:
1) diffida scritta in riferimento alla riscontrata inadempienza;
2) penalità pari allo 0,3% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni ora di mancato servizio. Ritardi inferiori ad un’ora saranno penalizzati in proporzione;
3) penalità pari allo 0,5% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni manifesta inefficienza del servizio svolto;
4) penalità pari al 0,5% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata sostituzione del personale impiegato nei servizi;
5) penalità pari al 0,3% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni sostituzione del personale impiegato nei servizi con altro personale carente dei necessari requisiti, senza autorizzazione specifica;
6) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), con obbligo di recupero delle ore non prestate ovvero decurtazione del corrispettivo in proporzione, per mancata apertura dei locali con relativa mancata erogazione del servizio per cause imputabili all’aggiudicatario;
7) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro; L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto. Le penali saranno comunicate all’aggiudicatario con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo pec, delle inadempienze poste a carico dell’Aggiudicatario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, l’aggiudicatario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni. Il Comune di Solarussa nel caso valuti ...
Penalità. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall’emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L’importo della penale è previsto nella misura pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, giornalieri. Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall’incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall’importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l’importo totale delle penali applicabili ai sensi dell’art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.
Penalità. Il prestatore, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il prestatore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività. Nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la massima cura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verrà applicata una penale compresa tra € 250,00# e € 3.000,00#, a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. L’importo della penale aumenterà in proporzione aritmetica per le successive infrazioni. Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Sociale. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non fossero espletati con la massima cura e puntualità. Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l’affidamento ad altro prestatore di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti del prestatore di servizi.
Penalità. Qualora le attività e gli obblighi di gestione dell’Ufficio di Informazione Turistica indicati nel presente capitolato non vengano rispettati, per motivi dovuti unicamente all’Appaltatore, verrà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di disservizio. Deve considerarsi disservizio anche il servizio reso in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso le penali continueranno ad essere applicate fino a quando il servizio non verrà reso in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati tramite PEC, all’Appaltatore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ammontare della penalità verrà decurtato dal pagamento del compenso dovuto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Comune richiede il risarcimento per eventuali maggiori danni. In pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.