Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:
a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante;
b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale;
c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2);
g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazion...
Penalità. Gli inadempimenti parziali o totali e le irregolarità nell’esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente dell’Amministrazione al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento o della sua conoscenza. Per ogni infrazione ed omissione l’aggiudicatario sarà passibile di penalità pecuniaria variabile, a secondo della gravità, determinata a cura dell’Ente, previa contestazione scritta dell’addebito. L'importo della penalità sarà comunicato all’Impresa aggiudicataria con e-mail certificata o altro mezzo valido, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Tale importo dovrà essere detratto dall'imponibile della fattura immediatamente successiva. Le penalità relative all’ultimo mese di servizio saranno trattenute dal saldo finale. In particolare le predette penalità sono previste per i seguenti casi e per qualsiasi altra inosservanza alle norme del presente capitolato;
a) mancata comunicazione all’Area Polizia Locale e al Servizio Veterinario del decesso, trasporto e distruzione della carcassa;
b) mancata compilazione del registro di entrata e uscita di ogni singolo animale con tutti i dati identificativi e vaccinazioni;
c) mancata redazione e/o trasmissione agli organi interessati di tutti i necessari documenti per la formalizzazione degli atti relativi a: 1) restituzione dell’animale catturato al proprietario; 2) affidamento/adozione animale a terzi che ne facciano richiesta;
d) mancata presentazione della relazione periodica con cadenza quadrimestrale, indicante l’attività svolta;
e) reperibilità inferiore alle 24 ore, tutti i giorni, compresi i festivi, per la ricezione degli animali catturati;
f) verifica del mancato rispetto delle prescrizioni igieniche-sanitarie dei luoghi e degli animali custoditi;
g) mancato rispetto dell’orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili-estivi, fatto salvo il giorno di riposo settimanale.
h) mancata collaborazione dell’affidatario e/o del suo personale dipendente in fase di controllo da parte delle forze di Polizia di tutte le attività e atti attinenti il servizio svolto nella struttura.
i) inizio trasporto presso la struttura “Canile”, su mezzo conforme alla vigente normativa, dell’animale catturato da personale della ditta determinata dall’ASL competente per territorio, oltre minuti 10 dall’ora dell’effett...
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni decade di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale. In caso di superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancata o incompleta sincronizzazione di preavvisi e verbali tra i dispositivi mobili e la piattaforma SaaS 500 € per ogni preavviso, verbale o altro contenuto non sincronizzato e/o perso. L’obiettivo è prevenire la “perdita” di preavvisi e verbali emessi e non trasferiti al sistema centrale per le fasi successive di trattamento. Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500 € per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10 € per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato ripristino ...
Penalità. In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre all’obbligo di ovviare in un termine stabilito all’infrazione contestata, pena l’esecuzione d’ufficio a spese del medesimo, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00, da comminarsi con provvedimento del Funzionario dell’Amministrazione Comunale cui fa capo l’onere di vigilanza e controllo dei servizi affidati in gestione al concessionario. Alla sanzione vanno assommati i costi eventualmente sostenuti dall’Amministrazione comunale per la soluzione dell’inadempimento o inosservanza, debitamente documentati. La comminazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza o della inosservanza, effettuata con comunicazione a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della contestazione: nel merito delle giustificazioni addotte deciderà il Sindaco, o suo delegato, sentito il Funzionario del competente servizio. L’ammontare delle sanzioni sarà prelevato direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza dell’affidamento.
Penalità. Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia,secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel caso di riscontrate irregolarità, segnalate dal Responsabile del procedimento della Stazione appaltante, e fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore risarcimento del danno, a carico dell’aggiudicatario potranno essere applicati, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del medesimo decreto, i seguenti provvedimenti:
1) diffida scritta in riferimento alla riscontrata inadempienza;
2) penalità pari allo 0,3% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni ora di mancato servizio. Ritardi inferiori ad un’ora saranno penalizzati in proporzione;
3) penalità pari allo 0,5% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni manifesta inefficienza del servizio svolto;
4) penalità pari al 0,5% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata sostituzione del personale impiegato nei servizi;
5) penalità pari al 0,3% (per cento) dell’ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni sostituzione del personale impiegato nei servizi con altro personale carente dei necessari requisiti, senza autorizzazione specifica;
6) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi), con obbligo di recupero delle ore non prestate ovvero decurtazione del corrispettivo in proporzione, per mancata apertura dei locali con relativa mancata erogazione del servizio per cause imputabili all’aggiudicatario;
7) penalità pari allo 1,00% (per cento) dell'ammontare netto contrattuale (oneri compresi) per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro; L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto. Le penali saranno comunicate all’aggiudicatario con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo pec, delle inadempienze poste a carico dell’Aggiudicatario. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, l’aggiudicatario ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni. Il Comune di Solarussa nel caso valuti ...
Penalità. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti, accertate ai sensi dell’art. 7, o di mancato rispetto dei termini, la Provincia intimerà al contraente di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di quindici giorni. Nel caso in cui il contraente non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa Amministrazione avviare la procedura di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 1% al 10% dell'importo contrattuale. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche. La risoluzione comporterà la restituzione da parte del contraente delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell’art. 9, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, non dipendente da cause di forza maggiore, l'aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare, una penalità dal 1% al 5% a seconda della gravità dell’inadempimento, che dovrà essere chiaramente argomentata dall’Amministrazione in relazione agli obiettivi da raggiungere. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di cui al comma 1. Il maggior tempo impiegato per lo svolgimento del servizio dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario, espressamente riconosciute dalla Provincia, non sarà considerato ritardo.
Penalità. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a. r., al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero indicati nella lettera di contestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà procedere alla risoluzione del contratto Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’impresaaggiudicataria. È fatto divieto all’aggiudicatario di interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso, anche quando siano in atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
Penalità. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme al presente Capitolato sarà applicata una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00). Parimenti comporterà una penale da €. 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal presente Capitolato. In caso di inadempienze oltre all’applicazione delle penali l’Affidatario sarà obbligato al risarcimento dei danni subiti dal Comune e fatta salva, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte dell’Affidatario. E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dopo l’applicazione di n. 5 penalità. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informato l’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. Il Comune procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l’Affidatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.