Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Concessionario nell’assolvimento dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’eventuale somministrazione di cibo avariato o contaminato, e della perfetta riuscita risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento: a tale proposito, si richiama quanto previsto dal presente Capitolato in materia di assicurazioni. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario, ed in ogni caso da questi integralmente rimborsate. Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti in concessione, ed è responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. Nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, il Concessionario avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio stesso. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi il Concessionario non rispettasse i termini contrattuali, o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio fossero rilevate inadempienze di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazionequalunque genere, il cui mancato rispetto dà luogo Comune procederà all’applicazione delle penaliseguenti penalità; se sarà opportuno, il Comune potrà intimare di adempiere in tempo utile o diffidare il Concessionario:
1. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno caso di ritardo Le penali saranno trattenutemancato o ritardato preavviso rispetto al termine previsto in caso di sciopero sarà applicata una penalità da euro 500,00 a euro 1.000,00;
2. per ogni caso di mancata consegna di interi pasti regolarmente prenotati, nei giorni e nell’orario fissati, sarà applicata una penalità di euro 30,00 per ogni pasto non consegnato;
3. per ogni caso di consegna di pasti incompleti, sarà applicata una penalità di euro 15,00 per ciascuna porzione di pasto mancante;
4. mancato confezionamento dieta speciale per motivi sanitari, sarà applicata una penalità di euro 500,00;
5. errata distribuzione delle diete speciali per motivi sanitari, sarà applicata una penalità da euro 500,00 a scelta dell’Amministrazioneeuro 2.000,00;
6. per ogni verifica dalla quale emerga che le grammature degli alimenti consegnanti ai singoli refettori sono inferiori a quelle previste dalle Tabelle dietetiche allegate al presente Capitolato, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva sarà applicata una penale di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattualeeuro 1.500,00; in caso di superamento recidiva la sanzione sarà raddoppiata;
7. per ogni volta che si accerti la fornitura di prodotti diversi da quelli indicati dalle Tabelle merceologiche e menù allegati al presente Capitolato senza preventiva autorizzazione, e previo impegno a fornire il prodotto previsto nei giorni successivi, sarà applicata una penalità di euro 500,00; in caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata;
8. per ogni verifica che riscontri forniture contaminate da cariche microbiche superiori a quanto stabilito dalle norme vigenti, dal manuale di autocontrollo del Concessionario, dalle linee guida redatte dai competenti uffici della A.S.L., o contaminate da germi patogeni, sarà applicata una penale di euro 3.000,00; in caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata;
9. in caso di riscontro del mancato o solo parziale rispetto di ognuno dei singoli adempimenti previsti dal presente Capitolato, sarà applicata una penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per ogni inadempienza;
10%. in ogni caso di mancato rispetto, l’Amministrazione totale o parziale, del piano di sanificazione e dei controlli sulle materie prime, prodotti e sui relativi fornitori, e del piano di autocontrollo HACCP, sarà applicata una penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per ogni inadempienza;
11. in ogni caso di mancato rispetto, totale o parziale, delle modalità di approvvigionamento, conservazione e stoccaggio delle derrate sarà applicata una penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per ogni inadempienza;
12. in ogni caso accertato di inadempienza sul piano di formazione del personale sarà applicata una penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità della violazione;
13. in caso di ritardo di oltre 30 minuti nell’erogazione giornaliera del servizio di distribuzione sarà applicata una penale di euro 500,00;
14. in caso di mancanza giornaliera di un’unità di personale rispetto all’organico obbligatorio sarà applicata una penale di euro 260,00;
15. per ogni episodio di somministrazione anche parziale di pasti preparati con materie prime avariate, contaminate, derivate anche solo parzialmente da avanzi, o comunque non commestibili, sarà applicata una penale di da euro 2.000 a euro 5.000,00;
16. per ognuna delle inadempienze riscontrate rispetto agli obblighi previsti dall’art. 11 per la preparazione e conservazione degli alimenti, sarà applicata una penale da euro 300,00 a euro 3.000,00;
17. per ognuna delle inadempienze riscontrate rispetto agli obblighi previsti per i trasporti e le caratteristiche dei prodotti alimentari sarà applicata una penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 a seconda della gravità dei casi;
18. per ogni evento di comportamento scorretto da parte del personale del Concessionario, sarà applicata una penale da euro 55,00 a euro 300,00 a seconda della gravità dei casi;
19. in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplato nell’elencazione sopra riportata, il Comune intimerà al Concessionario di adempiere in tempo utile all’obbligo contrattuale, comunque entro le 72 ore successive al riscontro della violazione; qualora il Concessionario si riserva adegui all’intimazione, il Comune applicherà una penale da euro 300,00 a euro 2.500,00 a seconda della gravità e recidività della violazione. In caso di mancato rispetto dell’intimazione il Comune, oltre all’applicazione della sanzione, avrà la facoltà di risolvere procedere alla risoluzione del contratto, così come specificato all’articolo seguente. L’applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell’inadempienza. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica il contrattoConcessionario non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, il Comune applicherà le penali previste dal presente Capitolato. La richiesta e/decisione definitiva sarà assunta dal R.U.P del Comune. Si procederà al recupero delle penalità, alla rifusione delle spese ed al risarcimento di eventuali danni da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello nel quale è stata comunicata la decisione definitiva. Ove il danno, le spese o le penali eccedessero il pagamento credito del Concessionario, il Comune potrà utilizzare l’importo della cauzione definitiva prestata dal Concessionario. L’applicazione delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione è indipendente dai diritti spettanti al Comune per la quale si le eventuali violazioni verificatesi, ed è reso inadempiente fatto salvo il diritto del Comune di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti. Le contestazioni, le penalità, le intimazioni e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele diffide saranno comunicate, anche a mezzo P.E.C., al domicilio del Concessionario.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria L’operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente ordinati 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Responsabilità e penalità. La Ditta L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita resa delle prestazioni affidate. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASL che a terzi nel corso dell’attività oggetto del serviziopresente appalto. Qualora l’appaltatore incorra Per quanto riguarda le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,1 per mille e il massimo dell’1 per mille del valore contrattuale. Per inadempimenti connessi a motivi diversi dal ritardo nell’adempiere, la penale è comminata nella misura tra il minimo pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale ad un massimo pari al 4 per mille del valore contrattuale. Si terrà conto della gravità dell’evento valutando: ove determinabile, in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione termini di valore economico della prestazione omessa irregolarmente resa, omessa; alla luce dei danni effettivi e/o irregolare all'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ritardataridotto in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'ASL o terzi abbia subito; in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro L’evento è sempre connotato dalla massima gravità:
1. nel caso in cui provochi il termine perentorio blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del Servizio destinatario della fornitura;
2. nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. L’applicazione di 10 (dieci) giorni naturali tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e consecutivi dal ricevimento della contestazionegenera il diritto, in capo alla ASL, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatariocui, non procede con l’applicazione ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. n° 207/2010, l’importo complessivo delle penali e dispone un nuovo termine sia superiore al 10 per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazionemille del valore complessivo del contratto, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione la ASL si riserva la facoltà di risolvere il contrattocontratto per grave inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione In tale evenienza saranno a carico dell’Aggiudicatario, tutte le spese che l'ASL 5 di Oristano dovrà sostenere per la quale si è reso risoluzione del contratto e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati da questa ASL. In caso di penali per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione della prestazione resta fermo il diritto per l’Azienda Sanitaria di assicurare il servizio presso altre Ditte, restando a carico del fornitore inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalesia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro onere o danno derivante all’Azienda Sanitaria a causa dell’inadempienza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Responsabilità e penalità. La Ditta L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte. É responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell’ASPAL che a terzi nel corso dell’attività oggetto dell’appalto. Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto del serviziotermine stabilito per l’ultimazione dei singoli lavori affidati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia l’ASPAL procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare Tutte le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenutecontabilizzate in detrazione, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva della relativa condizione di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017ritardo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; rata di saldo in caso sede di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contrattocollaudo finale. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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