RESPONSABILITA’ CIVILE Clausole campione

RESPONSABILITA’ CIVILE. 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
RESPONSABILITA’ CIVILE. 24.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 24.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati della Lettera di invito di cui alle premesse. 24.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 24.2, il presente Contratto Quadro potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 24.4 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 24.2.
RESPONSABILITA’ CIVILE. In relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e di tutte le attività del tempo libero, a titolo esemplificativo e non limitativo, Assimoco garantisce la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da: Fatti relativi alla vita privata ✓ conduzione delle abitazioni, comprese quelle prese in locazione; ✓ proprietà e/o uso di arredamento domestico e di beni mobili ad uso domestico personale; ✓ fatti dei figli minori e dei minori anche quando sono affidati temporaneamente a soggetti non appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato; ✓ fatto dei soggetti della cui condotta l’Assicurato deve rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dello stesso, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti; ✓ temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a danni materiali indennizzabili; ✓ danni cagionati a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato; ✓ danni cagionati a cose di terzi a seguito di spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili. Fatti relativi alla vita di relazione ✓ partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche; ✓ fatto colposo in qualità di pedone; ✓ attività di volontariato per la responsabilità personale imputabile all’Assicurato; ✓ somministrazione di cibi, bevande e simili; ✓ proprietà o possesso di animali domestici. È compresa, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno in temporanea custodia e/o consegna gli animali per conto dell’Assicurato; ✓ fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante; ✓ responsabilità personale in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, in...
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. L’assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza – salvo alcune limitazioni espressamen- te indicate all’art. 3.1 – è prestata in tutto il mondo. Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 3.1 – delle Con- dizioni Generali Responsabilità Civile.
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Direzione della struttura non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possano insorgere a causa di comportamenti personali di ciascun Ospite o degli Ospiti tra loro o di incidenti dovuti alle cose proprie degli Ospiti. La Struttura non assume alcun obbligo e/o mandato per la custodia dei beni e degli effetti personali, del denaro, degli oggetti dell'Ospite che non siano stati depositati presso gli uffici e regolarmente inventariati e dei quali il valore sia stato preventivamente determinato o comunque indicato nel verbale di consegna, nonché dei presidi sanitari di qualsiasi natura utilizzati dall'Ospite stesso. L'Ospite è responsabile dei danni cagionati alle strutture della Fondazione e ai relativi beni, ai beni degli altri Ospiti e del personale nonché degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ad altri ospiti al personale e a eventuali terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l’assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di Terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. CONDIZIONI GENERALI R.C. VEICOLI A MOTORE E NATANTI Art.13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE I) Veicoli a motore: La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio. II) Natanti: La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni derivanti da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo c...