RESPONSABILITA’ CIVILE. 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, cagionati all’Azienda e/o a terzi, connessi alla esecuzione del contratto; • garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, t...
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi. Direzione e Segreteria Via Santa Xxxxx in Castello 2b – 00000 XXXXX (Xxxxxx) Tel. 059/649143 fax 059/649152
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata. L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, nei limiti del massimale assicurato in polizza, vale per i danni verificatisi nell’ambito dei Paesi Europei. Per quanto riguarda il rischio della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo. Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia agli artt. 5.1 e 5.2 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile. Per Xxxxxxx risarcimento si intende l’importo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Multibusiness al massimale assicurato per le singole garanzie.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. La Direzione della struttura non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in merito a fatti che possano insorgere a causa di comportamenti personali di ciascun Ospite o degli Ospiti tra loro o di incidenti dovuti alle cose proprie degli Ospiti. La Struttura non assume alcun obbligo e/o mandato per la custodia dei beni e degli effetti personali, del denaro, degli oggetti dell'Ospite che non siano stati depositati presso gli uffici e regolarmente inventariati e dei quali il valore sia stato preventivamente determinato o comunque indicato nel verbale di consegna, nonché dei presidi sanitari di qualsiasi natura utilizzati dall'Ospite stesso. L'Ospite è responsabile dei danni cagionati alle strutture della Fondazione e ai relativi beni, ai beni degli altri Ospiti e del personale nonché degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ad altri ospiti al personale e a eventuali terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE. Esclusioni applicabili alle garanzie base “RC Famiglia” e "RC proprietà e conduzione abitazioni" Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) Cagionati dolosamente; b) Derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; c) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo salvo quanto disposto alle lettere b), g), k) dell’Art. 28) Oggetto dell’Assicurazione; d) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive a carattere professionale; e) Derivanti dalla pratica del parapendio, dall’uso di velivoli ultraleggeri e deltaplani; f) Alle cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo salvo quanto disposto alla lettera l del paragrafo RC Famiglia;. g) Derivanti da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all’interno della dimora; h) Inerenti ad attività professionali; i) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) Da inquinamento, salvo quanto previsto all’art.17 lett. T; k) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi; l) Derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. Ove non diversamente concordato, l’assicurazione "Polizza tutti i rischi dell'abitazione" prevede per alcune garanzie limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti. Le parti possono concordare ulteriori franchigie, scoperti e limiti di indennizzo in aggiunta a quelli di seguito riportati:
RESPONSABILITA’ CIVILE. La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti, come sopra definiti, delle proprie funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. RETRIBUZIONE Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli Amministratori e per i componenti gli Organi istituzionali dell’Ente Contraente denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.