Common use of Restituzione dell’oggetto della locazione Clause in Contracts

Restituzione dell’oggetto della locazione. Il locatario è tenuto a restituire il medesimo oggetto della locazione ricevuto dal locatore perfettamente pulito e pronto per il funzionamento al domicilio del locatore o ad un altro luogo indicato da quest’ultimo che non sia più distante del domicilio del locatore. Il locatario dovrà annunciare per iscritto e in anticipo al locatore il rinvio dell’oggetto. La rispedizione va effettuata in modo analogo a quello utilizzato per la consegna e, con il relativo bollettino di consegna. In caso di restituzione, se l’oggetto della locazione non dovesse rispondere a questi requisiti o se dovesse presentare altri vizi, la locazione viene prolungata fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua utlizzabilità, rispettivamente la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi constatati. Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegna. I lavori di riparazione eventualmente necessari vanno effettuati a spese del locatario. Al locatore rimane il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti dei danni. Il locatore è tenuto a controllare immediatamente l’oggetto della locazione dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al locatario. Per quanto concerne il ricorso in garanzia per vizi della cosa vale per analogia l’art. 7 riportato in precedenza. Il locatario è responsabile dell’oggetto della locazione fino al momento in cui quest’ultimo arriva al locatore.

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Restituzione dell’oggetto della locazione. Il locatario è tenuto a restituire il medesimo oggetto della locazione ricevuto dal locatore perfettamente perfetta- mente pulito e pronto per il funzionamento al domicilio del locatore o ad un altro luogo indicato da quest’ultimo che non sia più distante del domicilio del locatore. Il locatario dovrà annunciare per iscritto i- scritto e in anticipo al locatore il rinvio dell’oggetto. La rispedizione va effettuata in modo analogo a quello utilizzato per la consegna e, con il relativo bollettino di consegna. In caso di restituzione, se l’oggetto della locazione non dovesse rispondere a questi requisiti o se dovesse presentare altri vizi, la locazione viene prolungata fino al momento in cui sarà stata ripristinata ripristi- nata la sua utlizzabilità, rispettivamente la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi constatati. Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegnaconse- gna. I lavori di riparazione eventualmente necessari vanno effettuati a spese del locatario. Al locatore rimane il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti dei danni. Il locatore è tenuto a controllare control- lare immediatamente l’oggetto della locazione dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente immediatamen- te e per iscritto eventuali difetti al locatario. Per quanto concerne il ricorso in garanzia per vizi della cosa vale per analogia l’art. 7 riportato in precedenza. Il locatario è responsabile dell’oggetto della locazione fino al momento in cui quest’ultimo arriva al locatore.

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Restituzione dell’oggetto della locazione. Il locatario è tenuto a restituire il medesimo oggetto della locazione ricevuto dal locatore perfettamente pulito e pronto per il funzionamento al domicilio del locatore o ad un altro luogo indicato da quest’ultimo che non sia più distante del domicilio del locatore. Il locatario dovrà annunciare per iscritto e in anticipo al locatore il rinvio dell’oggetto. La rispedizione va effettuata in modo analogo a quello utilizzato per la consegna e, con il relativo bollettino di consegna. In caso di restituzione, se l’oggetto della locazione non dovesse rispondere a questi requisiti o se dovesse presentare pre- sentare altri vizi, la locazione viene prolungata fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua utlizzabilitàutilizzabilità, rispettivamente la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi constatati. Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegna. I lavori di riparazione eventualmente necessari vanno effettuati a spese del locatario. Al locatore rimane il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti dei danni. Il locatore è tenuto a controllare immediatamente imme- diatamente l’oggetto della locazione dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente e per iscritto eventuali even- tuali difetti al locatario. Per quanto concerne il ricorso in garanzia per vizi della cosa vale per analogia l’art. 7 riportato ri- portato in precedenza. Il locatario è responsabile dell’oggetto della locazione fino al momento in cui quest’ultimo arriva al locatore.

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Restituzione dell’oggetto della locazione. Il locatario è tenuto a restituire il medesimo oggetto della locazione ricevuto dal locatore perfettamente pulito e pronto per il funzionamento al domicilio del locatore o ad un altro luogo indicato da quest’ultimo che non sia più distante del domicilio del locatore. Il locatario dovrà annunciare per iscritto e in anticipo al locatore il rinvio dell’oggetto. La rispedizione va effettuata in modo analogo a quello utilizzato per la consegna e, con il relativo bollettino di consegna. In caso di restituzione, se l’oggetto della locazione non dovesse rispondere a questi requisiti o se dovesse presentare altri vizi, la locazione viene prolungata fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua utlizzabilitàutilizzabilità, rispettivamente la sua funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi constatati. Al momento della restituzione viene steso dalle due parti contraenti un verbale di presa in consegna. I lavori di riparazione eventualmente necessari vanno effettuati a spese del locatario. Al locatore rimane il diritto di rivendicare ulteriori risarcimenti dei danni. Il locatore è tenuto a controllare immediatamente l’oggetto della locazione dopo averlo ricevuto e a comunicare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al locatario. Per quanto concerne il ricorso in garanzia per vizi della cosa vale per analogia l’art. 7 riportato in precedenza. Il locatario è responsabile dell’oggetto della locazione fino al momento in cui quest’ultimo arriva al locatore.

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