Common use of RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ Clause in Contracts

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ. La fonte è rappresentata dall’art. 6, comma 1°, del D.Lgs. n. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. La citata “Rete del lavoro agricolo di qualità” è istituita presso l’I.N.P.S. Possono partecipare alla iniziativa tutte le aziende agricole (ex art. 2.135 c.c.) alla condizione che gli imprenditori siano in possesso di precisi requisiti di “affidabilità”, questi infatti dovranno: a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa citata in materia di lavoro e fiscale; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Per essere censiti come soggetti “virtuosi” le aziende agricole devono provvedere alla propria iscrizione, all’I.N.P.S., mediante una istanza da inviare all’istituto in via telematica. Alla procedura si accede attraverso il sito, mediante il seguente percorso: Servizi on line > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le domande di iscrizione sono esaminate e deliberate entro 30 giorni dalla data di inoltro dalla Cabine di regia della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, presieduta dall’I.N.P.S. e composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali agricole, dei Ministeri delle Politiche Agricole, del lavoro e dell’Economia e della Conferenza delle Regioni. In caso di esito positivo, le aziende selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il “certificato di qualità” che ne attesta la iscrizione. Secondo l’I.N.P.S. “il Certificato di qualità non va inteso come un banale “bollino” di natura burocratica, bensì come esito concreto di un percorso di innovazione culturale, che a seguito di puntuali verifiche preventive effettuate anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, andrà a comporre una “griglia selettiva” atta ad individuare, valorizzare e premiare le aziende virtuose”. L’avvio della rete del lavoro agricolo di qualità è, secondo l’I.N.P.S., una prima concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato ed al lavoro nero in agricoltura. La Cabina di regia ha i seguenti compiti: a) delibera sulle istanze di partecipazione alla rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione; b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di legge visti in precedenza; c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’I.N.P.S.; d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. La partecipazione alla cabina regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’I.N.P.S. Nella realtà questo strumento è da porre in relazione stringente con la tematica inerente le ispezioni sul lavoro e si prefigge lo scopo ultimo del contrasto del c.d. lavoro nero in agricoltura e del caporalato (le c.d. azioni positive di contrasto). La norma, infatti, prevede, a fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’I.N.P.S., xxxxx restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientino l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti ala rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative, sempre salva la possibilità per l’amministrazione di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

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RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ. La fonte è rappresentata dall’art. 6, comma 1°, del D.Lgs. n. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. La citata “Rete del lavoro agricolo di qualità” è istituita presso l’I.N.P.S. Possono partecipare alla iniziativa tutte le aziende agricole (ex art. 2.135 c.c.) alla condizione che gli imprenditori siano in possesso di precisi requisiti di “affidabilità”, questi infatti dovranno: a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa citata in materia di lavoro e fiscale; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Per essere censiti come soggetti “virtuosi” le aziende agricole devono provvedere alla propria iscrizione, all’I.N.P.S., mediante una istanza da inviare all’istituto in via telematica. Alla procedura si accede attraverso il sito, mediante il seguente percorso: Servizi on line > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le domande di iscrizione sono esaminate e deliberate entro 30 giorni dalla data di inoltro dalla Cabine di regia della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, presieduta dall’I.N.P.S. e composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali agricole, dei Ministeri delle Politiche Agricole, del lavoro e dell’Economia e della Conferenza delle Regioni. In caso di esito positivo, le aziende selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il “certificato di qualità” che ne attesta la iscrizione. Secondo l’I.N.P.S. “il Certificato di qualità non va inteso come un banale “bollino” di natura burocratica, bensì come esito concreto di un percorso di innovazione culturale, che a seguito di puntuali verifiche preventive effettuate anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, andrà a comporre una “griglia selettiva” atta ad individuare, valorizzare e premiare le aziende virtuose”. L’avvio della rete del lavoro agricolo di qualità è, secondo l’I.N.P.S., una prima concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato ed al lavoro nero in agricoltura. La Cabina di regia ha i seguenti compiti: a) delibera sulle istanze di partecipazione alla rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione; b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di legge visti in precedenza; c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’I.N.P.S.; d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. La partecipazione alla cabina regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’I.N.P.S. Nella realtà questo strumento è da porre in relazione stringente con la tematica inerente le ispezioni sul lavoro e si prefigge lo scopo ultimo del contrasto del c.d. lavoro nero in agricoltura e del caporalato (le c.d. azioni positive di contrasto). La norma, infatti, prevede, a fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’I.N.P.S., xxxxx fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientino l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti ala rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative, sempre salva la possibilità per l’amministrazione di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

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Samples: Vademecum, Contratti Di Lavoro Agricolo