Mercato del lavoro, legalità e regolarità Clausole campione

Mercato del lavoro, legalità e regolarità. Le Parti stipulano il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale, da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa ai citati contratti collettivi e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavora- zioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati. Le parti si impegnano ad adoperarsi per l’osservanza e la non modi- ficazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell’arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di con- trattazione nazionale e provinciale. Le aziende operanti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri dipendenti, anche se con rapporto di lavoro intermittente od acces- sorio, con decorrenza dal primo giorno di lavoro, presso l’E.B.T.A. In presenza di spiccate tendenze innovative sul piano della meccanizzazio- ne o degli indirizzi colturali, con possibili riflessi negativi sui livelli occu- pazionali, su richiesta di una delle parti, ai sensi de vigente C.C.N.L., verrà incaricato l’E.B.T.A. di studiare il problema, fornendo tutta la documenta- zione necessaria allo scopo. L’E.B.T.A. potrà formulare delle proposte di soluzione per i problemi posti, adoperandosi anche, compatibilmente con le norme sul collocamento, per favorire il reinserimento nell’attività agricola degli operai a tempo indeter- minato il cui precedente rapporto di lavoro fosse stato risolto a causa delle tendenze su esposte. Considerando che le grandi campagne stagionali relative alla raccolta di frutta, ortaggi a pieno campo e alla vendemmia possono porre dei problemi di avviamento al lavoro, trasporto, servizi sociali, nel quadro dell’applica- zione complessiva dei contratti e delle leggi sociali, l’E.B.T.A. esaminerà tali problemi per individuare le conseguenti azioni comuni, intese prin- cipalmente a sensibilizzare i poteri pubblici al fine del superamento degli anzidetti problemi.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).