RETRIBUZIONE ANNUA. Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione. Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
RETRIBUZIONE ANNUA. Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione. Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità previste al 2° 2º comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.
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RETRIBUZIONE ANNUA. Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici 14 mensilità di retribuzione. Le due mensilità eccedenti le prime dodici 12 vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità previste al 2° secondo comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.
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